1. Introduzione: l’asimmetria contabile nel mercato delle commodities energetiche
Il processo di redazione del bilancio d’esercizio impone agli organi amministrativi il ricorso a stime contabili caratterizzate, per loro natura, da un coefficiente di complessità e soggettività rilevante. Nell’alveo di tali valutazioni, la determinazione del fair value degli strumenti finanziari derivati ai sensi del principio contabile nazionale OIC 32 costituisce una delle aree di maggiore criticità, accentuata in fasi macroeconomiche contrassegnate da un’elevata volatilità dei mercati e dall’incertezza delle variabili esogene.
Nel settore dell’energia e delle commodities, tale complessità tecnica ha spesso generato un’evidente distorsione nella rappresentazione della performance industriale delle imprese. Fino ad oggi, la rigida dicotomia regolamentare ha imposto una divaricazione di classificazione in Conto Economico: i contratti che prevedono la consegna fisica della materia prima (cd. contratti fisici) afferiscono alla sezione operativa, mentre i contratti derivati impiegati per la copertura del medesimo rischio di prezzo confluiscono nella sezione finanziaria. Tale asimmetria non rispecchia la realtà operativa dei player energetici, i quali ricorrono indifferentemente alle due tipologie contrattuali nell’ambito delle medesime strategie di mitigazione del rischio commerciale (risk management).
Al fine di sanare tale disallineamento, l’Organismo Italiano di Contabilità (OIC), in data 1° aprile 2026, ha pubblicato in bozza un nucleo di rilevanti emendamenti all’OIC 32, avviando una fase di pubblica consultazione con scadenza al 31 maggio 2026.
2. La novità sostanziale: l’introduzione della voce “B.6-bis” del Conto economico ed i derivati gestionali
Il fulcro innovativo della riforma proposta dall’OIC risiede nel superamento del formalismo contabile a vantaggio della rappresentazione della sostanza economica delle operazioni.
Per le società che operano nel mercato delle commodities, viene introdotta la facoltà di iscrivere le variazioni di fair value dei derivati utilizzati per mere esigenze gestionali di copertura del rischio di prezzo direttamente in un’apposita voce della sezione operativa del Conto Economico.
Più precisamente, la bozza prevede l’istituzione della nuova voce “B.6-bis – Rivalutazione e svalutazione di derivati di copertura gestionale e contabile”. In questa nuova voce della gestione caratteristica confluirebbero:
- le oscillazioni di valore dei contratti derivati che, pur non essendo formalmente designati in regime di hedge accounting (copertura contabile), assolvono a una funzione di copertura del rischio prezzo;
- gli utili e le perdite derivanti dalla componente inefficace delle coperture contabili, qualora l’elemento coperto impatti direttamente sulla differenza tra valore e costi della produzione.
Sotto il profilo giuridico-documentale, l’accesso a tale regime semplificato non è deregolamentato: l’impresa ha l’onere di dimostrare la coerenza dell’utilizzo gestionale del derivato con l’attività caratteristica esercitata, supportando l’operazione tramite un’adeguata e formale documentazione interna.
3. La qualificazione giuridica dei contratti di acquisto di energia rinnovabile (PPA)
Gli emendamenti introducono un’altra novità fondamentale, che riguarda da vicino il perimetro e la classificazione dei contratti di acquisto di energia elettrica a lungo termine da fonti rinnovabili, noti nella prassi commerciale come Power Purchase Agreements (PPA).
L’OIC interviene con una norma di interpretazione autentica volta a dirimere le incertezze sulla natura derivativa di tali accordi, introducendo un criterio basato sulla destinazione d’uso della risorsa energetica.
In particolare, il contratto che sancisce l’obbligo di acquistare energia elettrica per consumo proprio, stipulato direttamente con un impianto di produzione da fonti rinnovabili, non è considerato uno strumento derivato. Di conseguenza, l’operazione non soggiace all’obbligo di iscrizione al fair value, riducendo gli oneri amministrativi e la volatilità di bilancio.
Al contrario, l’accordo assume la qualificazione giuridica di strumento derivato solo qualora emerga l’obbligo di rivendere l’energia sul mercato e si preveda che, nel complesso, il quantitativo di elettricità in eccesso rivenduta risulti superiore a quello effettivamente autoconsumato dall’impresa. La norma riconosce dunque che le eccedenze temporanee immesse in rete, sebbene frequenti a causa della non programmabilità delle fonti rinnovabili, non configurano un intento speculativo purché l’impianto sia dimensionalmente preordinato per soddisfare il fabbisogno interno dell’impresa.
4. La flessibilizzazione delle relazioni di copertura per i contratti finanziari
Coerentemente con l’impianto complessivo della riforma, lo standard setter nazionale propone di emendare le regole in materia di hedge accounting applicate ai contratti finanziari sull’energia rinnovabile, i quali regolano unicamente i differenziali monetari tra il prezzo di mercato e il prezzo contrattuale basato sulla produzione dell’impianto.
L’attuale formulazione dell’OIC 32 vincola la designazione dell’elemento coperto a una quantità fissa di energia elettrica, imponendo altresì che la transazione programmata sia “altamente probabile”. Tale rigidità costringeva gli operatori a sottodimensionare prudenzialmente l’elemento coperto in bilancio rispetto alla reale esposizione economica. Di conseguenza, le fluttuazioni volumetriche intrinseche della produzione da fonti rinnovabili (connesse alla variabilità del fattore eolico o solare) venivano qualificate dai rigidi algoritmi contabili come “inefficacia della copertura” (over-hedging), con conseguente obbligo di imputazione immediata a Conto Economico di componenti reddituali puramente volatili e fittizie.
Al fine di superare tale criticità, gli emendamenti (par. 66A) propongono di rimuovere tale rigidità, introducendo la facoltà di designare quale elemento coperto un importo nominale variabile di energia elettrica, purché lo stesso risulti allineato e parametrato ai volumi produttivi che l’impianto di riferimento stima ragionevolmente di generare.
Per comprendere la portata di questa distorsione, si può ipotizzare il caso di un’azienda che decida di proteggersi dal rischio di fluttuazione dei prezzi sottoscrivendo un PPA finanziario. Per rispettare il rigido requisito della “elevata probabilità” richiesto dal vecchio OIC 32, l’azienda era costretta a dichiarare in bilancio una quota prudenziale e fissa di energia coperta, ad esempio di 10 MWh.
Qualora nel corso dell’anno, grazie a condizioni meteo favorevoli, l’impianto rinnovabile avesse prodotto e immesso in rete volumi superiori (pari, ad esempio, a 50 MWh), il contratto finanziario avrebbe comunque trovato esecuzione, regolando i differenziali di prezzo sull’intera produzione effettiva mentre la contabilità avrebbe registrato un insanabile disallineamento tra i 10 MWh formalmente designati e i 50 MWh liquidati dal derivato. Tale differenza di 40 MWh sarebbe stata qualificata come “inefficacia della copertura”, costringendo l’azienda a rilevarne l’impatto economico direttamente a Conto Economico.
In questo senso, la modifica proposta si propone di mitigare sensibilmente il rischio di incorrere in rilievi di inefficacia della copertura, i quali determinavano asimmetriche ed erronee rappresentazioni fluttuanti a Conto Economico. In virtù del nuovo dettato normativo, la società dell’esempio sopra esposto potrebbe oggi parametrare l’elemento coperto ai volumi flessibili attesi dalla generazione dell’impianto di riferimento (ossia i 50 MWh del caso di specie). Ne discenderebbe la totale sterilizzazione dell’inefficacia puramente contabile, consentendo al bilancio d’esercizio di riflettere fedelmente la sottostante strategia di risk management.
5. Il riflesso sull’attività di revisione legale (Auditing)
L’evoluzione normativa descritta riverbera i propri effetti sull’attività di verifica demandata ai soggetti incaricati della revisione legale dei conti, i cui standard di comportamento sono dettati dal principio di revisione internazionale ISA Italia 540 (inerente alla revisione delle stime contabili e del relativo fair value).
La prassi applicativa previgente relegava sovente i derivati sulle merci e sull’energia nell’alveo del “Livello 3” della gerarchia del fair value (caratterizzato dall’assenza di dati di mercato osservabili e dal ricorso a modelli matematici interni ad alto tasso di soggettività). Per il revisore, l’esame retrospettivo delle assunzioni della direzione (richiesto anche dall’ISA Italia 240 in ottica di prevenzione delle frodi) comportava uno scrutinio pervasivo sui sistemi IT e sui modelli di sensitivity analysis.
Le novità introdotte dall’OIC, pur non eliminando la necessità di testare la solidità matematica delle stime di fair value, riducono sensibilmente l’area della “soggettività contabile”. La riclassificazione nell’area operativa e la de-quotazione dei PPA per autoconsumo dall’area dei derivati consentono al revisore di focalizzare l’attività di assurance sulla reale coerenza dei flussi documentali e sui reali profili di consumo industriale dell’ente controllato, limitando il rischio di errori valutativi sistemici.
6. Conclusioni
Le modifiche proposte all’OIC 32 rappresentano un’evoluzione significativa nei criteri di rappresentazione e classificazione di bilancio, che si propongono di restituire alle imprese un quadro regolamentare idoneo a riflettere le reali strategie di risk management.
Sotto il profilo temporale, il nuovo impianto normativo dovrebbe trovare applicazione a decorrere dagli esercizi aventi inizio il 1° gennaio 2027, lasciando tuttavia alle imprese la facoltà di optare per l’adozione anticipata già a partire dal bilancio


