Impianti agrivoltaici avanzati: i chiarimenti dell’Agenzia delle Entrate sul regime fiscale applicabile

La cessione di energia agrivoltaica è soggetta alle medesime regole di tassazione previste per gli impianti fotovoltaici
27/06/2025

1. Con la risposta a interpello n. 61 del 4 marzo 2025, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito al trattamento fiscale dei ricavi derivanti dalla produzione e dalla cessione di energia elettrica tramite un impianto agrivoltaico avanzato.

In particolare, il caso esaminato nell’interpello riguarda un imprenditore agricolo professionale (IAP), già titolare di taluni impianti fotovoltaici collocati su strutture aziendali ad uso agricolo, che intende realizzare un nuovo impianto agrivoltaico in una regione differente rispetto a quella in cui ha sede la propria azienda. Detto impianto agrivoltaico, secondo quanto si apprende dal documento di prassi in commento, sarà installato su strutture elevate rispetto al suolo consentendo così di preservare lo svolgimento dell’attività agricola sul terreno sottostante.

In questo contesto, l’istante ha quindi chiesto all’Agenzia:

1) se la cessione dell’energia prodotta da detto impianto avanzato possa essere considerata attività connessa produttiva di reddito agrario ai sensi dell’art. 1, comma 423, della legge n. 266/2005;

2) se sussistono limiti specifici, in termini di estensione del terreno o di potenza, per la costruzione di un impianto agrivoltaico di 5 MW;

3) se il mancato rispetto per un’annualità, per cause di natura straordinaria, del requisito della prevalenza del volume d’affari derivante dall’attività agricola rispetto alla produzione di energia elettrica comporti la perdita del regime fiscale agevolato.

2. Orbene, l’Agenzia delle Entrate, dopo aver acquisito il parere tecnico del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE), ha anzitutto precisato che, pur considerando le peculiari caratteristiche strutturali degli impianti agrivoltaici, questi ultimi si configurano come “fonti fotovoltaiche”, posto che, a livello tecnologico, sono costituiti da “moduli o pannelli fotovoltaici, in grado di convertire l’energia solare in energia elettrica”. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, anche la produzione e la cessione di energia elettrica da impianti agrivoltaici soggiace alle medesime regole e criteri di tassazione previsti per gli impianti fotovoltaici.

Giova ricordare a questo riguardo che, ai sensi dell’art. 1, comma 423, della L. n. 266/2005, la produzione e la cessione di energia elettrica da fonti rinnovabili fotovoltaiche effettuata dagli imprenditori agricoli è assoggettata al seguente regime fiscale:

  • fino a 260.000 kWh annui, detta attività è considerata sempre connessa all’attività agricola ai sensi dell’art. 2135, comma 3, cod. civ. e, quindi, produttiva di reddito agrario;
  • oltre la suddetta soglia, detta attività si considera produttiva di redditi d’impresa, determinati forfettariamente, salvo diversa opzione, applicando il coefficiente di redditività del 25% all’ammontare dei corrispettivi delle operazioni soggette a registrazione ai IVA relativamente alla componente riconducibile alla valorizzazione dell’energia ceduta, con esclusione della quota di incentivo.

La determinazione del reddito d’impresa oltre soglia su base forfettaria è tuttavia subordinata, come chiarito in via interpretativa dall’A.F. (cfr. circolare n. 32/E del 2009), al rispetto di almeno uno dei seguenti requisiti di connessione all’attività agricola:

a) la produzione di energia deriva da impianti con integrazione architettonica o da impianti parzialmente integrati, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007, realizzati su strutture aziendali esistenti;

b) il volume d’affari derivante dall’attività agricola (esclusa la produzione di energia fotovoltaica) è superiore a quello della produzione di energia fotovoltaica eccedente la suddetta soglia;

c) entro il limite di 1 MW per azienda, per ogni 10 kW di potenza installata eccedente la soglia, l’imprenditore agricolo dimostra di detenere almeno un ettaro di terreno utilizzato per l’attività agricola.

In assenza dei suddetti requisiti di connessione, l’attività di produzione e cessione di energia elettrica oltre il suddetto limite di 260.000 kWh costituisce reddito d’impresa assoggettabile a tassazione (non già forfettariamente bensì) secondo le regole ordinarie.

Ne deriva dunque, secondo l’Agenzia, che anche l’attività di produzione e di cessione di energia elettrica agrivoltaica è soggetta al regime di tassazione come sopra delineato.

3. Tanto chiarito in termini generali, con specifico riferimento al caso dell’interpello, l’Agenzia ha quindi chiarito che l’impianto agrivoltaico da 5 MW che l’istante intende realizzare sul terreno agricolo non soddisfa i requisiti di connessione individuati dalla richiamata circolare n. 32/E del 2009.

Ciò in quanto:

1) in primo luogo, la circostanza che l’impianto agrivoltaico sia installato su un terreno su cui viene preservata la continuità della coltivazione sottostante non consente di ritenere “sempre e comunque” integrato il requisito sub lett. a), riferibile all’integrazione architettonica ex art. 2 del D.M. 19 febbraio 2007. Perché si consideri architettonicamente integrato, è necessario, ad avviso dell’Agenzia, che detto impianto sia “realizzato su strutture aziendali esistenti”; circostanza questa non sussistente nel caso di specie considerate le peculiari caratteristiche dell’impianto agrivoltaico descritte nell’interpello;

2) né, peraltro, risulterebbe nella specie integrato il requisito sub lett. c) poiché, secondo quanto rappresentato dall’istante, l’impianto agrivoltaico da realizzare avrebbe una potenza di 5 MW che già di per sé risulta superiore al limite per azienda di 1 MW ivi individuato.

Di conseguenza, secondo l’Agenzia, l’unico requisito che l’istante sarebbe tenuto a verificare per poter determinare il reddito d’impresa oltre soglia con i criteri forfettari sarebbe quello della prevalenza del volume d’affari agricolo, da verificare annualmente (sub lett. b).

Sul punto, la stessa Agenzia, richiamando la risposta a interpello n. 11/2024, ha precisato che, in caso di produzione di energia elettrica mediante l’utilizzo di più impianti fotovoltaici, la verifica di tale requisito di connessione deve essere così effettuata:

a) in primo luogo, occorre tener conto del volume d’affari complessivo generato da tutti gli impianti, fotovoltaici e agrivoltaici, ivi inclusi quelli che già rispettano i requisiti di connessione individuati dalla citata circolare n. 32/E del 2009. Di talché il requisito di connessione de quo risulterà integrato solo ove il volume d’affari derivante dall’attività agricola principale sia superiore al volume d’affari dell’intera produzione di energia elettrica da fonti fotovoltaiche eccedente la soglia dei 260.000 kWh annui;

b) inoltre, la verifica del volume d’affari deve essere operata analiticamente al termine di ogni periodo d’imposta, non rilevando a tal fine l’eventuale sussistenza di ragioni di carattere eccezionale (es. calamità climatiche, epidemie o altro) che comportano una riduzione del volume d’affari relativo all’attività agricola, anche per un solo periodo d’imposta.

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