Con la conversione in legge del Decreto Fiscale (Dl 38/2026), approvata in via definitiva dalla Camera, viene introdotta una disciplina ad hoc per le imprese ammesse al Piano Transizione 5.0 come “esodati”.
In particolare, il novellato comma 3-bis, introdotto in sede di conversione, prevede il riconoscimento di un contributo – rientrante nel quadro degli aiuti di Stato – a favore delle imprese che, pur risultando in possesso dei requisiti previsti dalla disciplina 5.0, non avevano potuto accedere al beneficio per effetto dell’esaurimento delle risorse stanziate.
Il contributo, concesso nel limite massimo pari a 57,7 milioni di euro per il 2026, 80 milioni di euro per il 2027 e 60 milioni di euro per il 2028, è commisurato alle spese sostenute per investimenti destinati all’autoproduzione di energia elettrica da fonti rinnovabili finalizzata all’autoconsumo, incluse quelle relative ai sistemi di accumulo dell’energia prodotta.
Rientrano nell’ambito applicativo anche gli investimenti di installazione di impianti fotovoltaici, purché destinati all’autoproduzione e all’autoconsumo se conformi al principio DNSH (Do No Significant Harm).
Sono altresì ammesse le spese sostenute per le certificazioni della documentazione contabile e per le attestazioni necessarie a comprovare la riduzione dei consumi e il rispetto del principio DNSH, a condizione che tali certificazioni siano rilasciate da soggetti abilitati e risultino dalle comunicazioni presentate nell’ambito del piano Transizione 5.0.
La disposizione normativa stabilisce, inoltre, che il contributo non può superare, per ciascuna istanza, l’ammontare del credito d’imposta richiesto nelle comunicazioni relative alle suddette spese. Il beneficio risulta pertanto parametrato alle spese già dichiarate nell’ambito delle comunicazioni 5.0 e trova il proprio limite massimo nell’importo del credito d’imposta originariamente richiesto.
L’erogazione del contributo è affidata al Ministero delle Imprese e del Made in Italy (MIMIT), che opererà sulla base delle informazioni trasmesse dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE) in relazione alle spese effettivamente sostenute. Le modalità attuative saranno definite mediante un successivo decreto ministeriale.
Dal punto di vista fiscale, tale contributo non concorre alla formazione del reddito imponibile né della base IRAP. Inoltre, esso non rileva ai fini dell’applicazione delle disposizioni in materia di deducibilità degli interessi passivi e degli altri componenti negativi previste dagli articoli 61 e 109, comma 5, del TUIR.
Resta tuttavia fermo che il contributo è riconosciuto nel rispetto della normativa europea sugli aiuti di Stato, con la conseguente necessità di verificarne la compatibilità con eventuali ulteriori agevolazioni – sottoforma di aiuto di Stato – già ottenute in relazione ai medesimi investimenti. Tale qualificazione potrebbe determinare delle criticità per le imprese che abbiano beneficiato di altri strumenti incentivanti, facendo affidamento sulla cumulabilità prevista nell’ambito del Piano Transizione 5.0.
In questo contesto, sarà necessario attendere le disposizioni attuative del MIMIT chiamato a definire il quadro operativo della misura e a fornire indicazioni sulle modalità di gestione delle possibili sovrapposizioni tra differenti strumenti agevolativi.


