La fusione per incorporazione non comporta una nuova cessione del credito

Risp. ad interpello n. 134/2025, Agenzia delle Entrate
24/09/2025

In tema di interventi edilizi che danno diritto alla detrazione fiscale, per i quali è possibile esercitare l’opzione prevista dall’art. 121 del DL 34/2020, “Decreto Rilancio”, consistente nella cessione del credito o nel c.d. “sconto in fattura”, l’Agenzia delle Entrate ha fornito importanti chiarimenti in merito all’effetto che un’operazione straordinaria di fusione per incorporazione produce sui crediti d’imposta maturati.

Con la risposta a interpello n. 134 del 14 maggio 2025, l’Agenzia delle Entrate ha confermato che l’operazione di fusione per incorporazione non configura una nuova cessione del credito, ma determina il subentro automatico, a titolo universale, dell’incorporante nella posizione giuridica dell’incorporata. Ciò implica che tutti i crediti d’imposta presenti nel “cassetto fiscale” dell’incorporata passano direttamente all’incorporante, senza che sia necessaria alcuna formalità aggiuntiva o comunicazione preventiva.

In particolare, tale principio consente all’incorporante di utilizzare direttamente i crediti edilizi maturati dall’incorporata per compensare propri debiti tributari, attraverso la corretta compilazione del modello F24. A tal fine, è indispensabile attenersi scrupolosamente alle indicazioni fornite dall’Agenzia delle Entrate nei propri documenti di prassi[1] che hanno disciplinato in maniera chiara e organica le modalità di utilizzo e compensazione dei crediti d’imposta relativi agli interventi edilizi agevolati.

Tuttavia, qualora l’utilizzo dei crediti fiscali debba avvenire tramite un soggetto terzo, già cessionario dei crediti dell’incorporata in virtù di un accordo stipulato antecedentemente alla fusione, la procedura si complica e richiede ulteriori adempimenti. In questo caso, infatti, l’incorporante deve manifestare espressamente la volontà di procedere alla cessione dei crediti all’Agenzia delle Entrate, in modo da consentire il corretto trasferimento della titolarità del credito al soggetto terzo.

La comunicazione in questione deve essere indirizzata al Settore Gestione Tributi della Direzione Centrale Servizi Fiscali – Divisione Servizi dell’Agenzia delle Entrate, struttura preposta alla gestione e al controllo dei crediti d’imposta caricati sulla Piattaforma Cessione Crediti.

La trasmissione di tale comunicazione avviene esclusivamente tramite posta elettronica certificata (PEC), secondo le modalità stabilite dall’Agenzia delle Entrate, al fine di garantire la tracciabilità e la certezza giuridica dell’operazione. Nel messaggio PEC è inoltre fondamentale indicare in modo chiaro e preciso la Direzione e il Settore destinatari, così da assicurare un rapido e corretto smistamento della richiesta.

Questa prassi consente di mantenere un efficace controllo sull’utilizzo e sulla circolazione dei crediti d’imposta, preservando al contempo i diritti dell’incorporante e dei cessionari terzi.

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[1] Nello specifico si segnalano le risposte ad interpello n. 153 del 24 gennaio 2023, n. 218 del 16 febbraio 2023 e n. 397 del 27 luglio 2023, nonché al principio di diritto n. 4 del 15 novembre 2024.

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