La Commissione Regionale di Milano, non ritenendo documentalmente dimostrata – tanto sotto il profilo qualitativo che quantitativo – la connessione dell’attività di produzione di energia da fonte fotovoltaica con l’attività agricola principale, svolta dalla società appellante, ha confermato la pronuncia di primo grado, con la quale era stata negata la sussistenza del diritto al rimborso [Leggi tutto]