La CGUE chiarisce la nozione di “Gestore del sistema di trasmissione”

Corte di Giustizia UE, Sez. III, sentenza 11 marzo 2020, causa C 454/18
26/03/2020

Con la sentenza dell’11 marzo 2020, causa C‑454/18, la Corte di Giustizia europea si è espressa su una domanda di pronuncia pregiudiziale vertente sull’interpretazione dell’articolo 16, paragrafo 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009, “relativo alle condizioni di accesso alla rete per gli scambi transfrontalieri di energia elettrica”, nella parte in cui impone ai “Gestori di Sistemi di Trasmissione” (GST) di destinare i c.d. proventi di congestione a specifici scopi: secondo la lettera a) per garantire l’effettiva disponibilità della capacità assegnata e/o, secondo la lettera b), per mantenere o aumentare le capacità di interconnessione attraverso investimenti nella rete, in particolare nei nuovi interconnettori.

Tale domanda è stata presentata nell’ambito di un giudizio promosso da una società svedese che detiene e gestisce un interconnettore transfrontaliero tra le reti elettriche svedese e tedesca, avverso il diniego opposto dalla relativa autorità nazionale di regolamentazione alla sua richiesta di utilizzare i proventi di congestione derivanti dall’interconnettore per finalità diverse da quelle previste dall’art. 16, par. 6, cit.

In particolare, secondo la società, tale norma doveva essere interpretata come facente riferimento esclusivo ai GST e che, in tale definizione, non potessero ricondursi le imprese che si limitano a gestire un interconnettore, da ritenersi quindi libere di disporre come credono della totalità dei proventi di congestione derivanti dall’interconnettore nel quale hanno investito.

La questione pregiudiziale si proponeva, dunque, di chiarire, in primo luogo, l’ambito soggettivo di applicazione dell’art. 16 cit. e, conseguentemente, la nozione di “Gestore del Sistema di Trasmissione” ad esso sottesa.

A tal proposito, la Corte, dopo aver riconosciuto che, in effetti, il legislatore dell’Unione non ha espressamente previsto l’ipotesi in cui un GST gestisca esclusivamente un interconnettore, ossia una «linea di trasporto», ha comunque escluso che l’intenzione di tale omissione fosse quella di dispensare l’operatore esercente tale attività dalla nozione di GST ai sensi della disposizione in questione e, più in generale, dell’intero Regolamento (CE) n. 714/2009.

La definizione di GST pone infatti l’accento sulla responsabilità dell’operatore nei confronti della gestione, della manutenzione e, se del caso, dello sviluppo dell’infrastruttura che consente di convogliare l’energia elettrica, senza invece attribuire alcun rilevo al fatto che essa costituisca un «sistema» piuttosto che una mera «linea».

A tale considerazione va aggiunto che l’attività che si limita a gestire e a mantenere un interconnettore partecipa comunque agli scambi transfrontalieri di energia elettrica e può quindi migliorare la concorrenza nel mercato interno dell’energia elettrica. Di conseguenza, la sua esclusione dalla nozione di GST contrasterebbe con l’obiettivo del Regolamento (CE) n. 714/2009.

Ne consegue, dunque, secondo la sentenza,

“che la nozione di GST, ai sensi del Regolamento n. 714/2009, si estende alle imprese che si limitano a gestire un interconnettore transfrontaliero”,

le quali, conseguentemente, rientrano nell’ambito di applicazione dell’art. 16, par. 6, tra l’altro, senza che possano considerarsi investimenti nella rete, destinati a mantenere o aumentare le capacità di interconnessione ai sensi di tale disposizione, i meri costi di gestione e di manutenzione dell’interconnettore.

Al contempo, però, la stessa Corte ha riconosciuto l’impossibilità di pretendere dai GST che si limitano a gestire un interconnettore – come la società ricorrente – di destinare la totalità dei loro proventi di congestione ai fini indicati dall’art. 16, par. 6, del Regolamento (CE) n. 714/2009, considerato che tali GST, a differenza di quelli che gestiscono contemporaneamente anche un sistema di trasmissione, non percepiscono altra tipologia di corrispettivo.

Diversamente, ciò impedirebbe a tali operatori di svolgere la propria attività a condizioni economiche di mercato, non potendo essi fare fronte ai costi di gestione e di manutenzione dell’interconnettore e trarre un profitto adeguato.

Ne consegue che

“l’articolo 16, paragrafo 6, secondo comma, del regolamento n. 714/2009 deve essere interpretato nel senso che, qualora un’autorità nazionale di regolamentazione applichi tale disposizione a un GST che si limita a gestire un interconnettore transfrontaliero, spetta alla suddetta autorità autorizzare detto GST a utilizzare una parte dei suoi proventi di congestione per generare profitti nonché per la gestione e la manutenzione dell’interconnettore, al fine di evitare che esso sia discriminato rispetto agli altri GST interessati e garantire che sia in grado di esercitare la propria attività a condizioni economiche di mercato, ivi compresa la realizzazione di un profitto adeguato”.

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