28/01/2021

Con la recentissima risposta n. 590 del 15 dicembre 2020, l’Agenzia delle Entrate si è pronunciata su una questione non ancora affrontata prima d’ora: i possibili correttivi nell’ipotesi di errata compilazione del modello di comunicazione dell’opzione per lo sconto in fattura o la cessione del credito da ecobonus.

Più nel dettaglio, l’istante – un’impresa di lavorazioni edili di costruzione e ristrutturazione – ha rappresentato all’AdE, a mezzo del suddetto interpello, di aver effettuato, nel corso dell’anno 2019, alcuni interventi di riqualificazione energetica, rientranti nell’ambito di applicazione dell’articolo 14 del d.l. 4 giugno 2013, n. 63 (ecobonus), nella formulazione vigente fino al 31 dicembre 2019. Nella fattispecie posta al vaglio dell’Agenzia, i clienti-committenti, beneficiari del credito d’imposta di cui al predetto art. 14 del d.l. 63 del 2013 (nella versione vigente ratione temporis), si erano accordati con l’Istante per la modalità di utilizzo del beneficio fiscale denominata “sconto in fattura”, alternativa alla possibilità di cedere il credito. Conseguentemente, la società Istante avrebbe potuto recuperare lo sconto effettuato ai committenti maturando un credito d’imposta, da utilizzare esclusivamente in compensazione, tramite modello F24, in cinque quote annuali di pari importo. Le fatture emesse dalla Società istante per gli interventi effettuati, allegate all’interpello, risultavano essere coerenti con tale opzione per lo sconto in fattura.

Tuttavia, i committenti, in sede di comunicazione dell’opzione, per errore incolpevole, avevano barrato la casella “A” relativa all’opzione per la cessione del credito, anziché la casella “B” relativa all’opzione per lo sconto in fattura. Parimenti, con riferimento alla tipologia del cessionario, i beneficiari avevano indicato, sempre a mezzo della suddetta comunicazione, la tipologia “1”, relativa alla cessione del credito e non allo sconto in fattura. L’istante, quindi, nonostante avesse proceduto in maniera corretta ad emettere le fatture, a causa dell’errore commesso dai cedenti – titolari del diritto alla detrazione – non avrebbe potuto utilizzare il credito di imposta in cinque anni, ma nei dieci pervisti in caso di cessione. L’istante rappresentava, a suo giudizio, di avere comunque diritto ad applicare la normativa relativa allo sconto in fattura, utilizzando il credito di imposta in cinque quote annuali.

L’Ade, nella risposta in commento, ha preliminarmente ripercorso la normativa allora applicabile. In particolare, l’Amministrazione interrogata ha evidenziato che, con la novella operata dall’articolo 10, comma 1, del decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, il legislatore ha introdotto la possibilità di optare, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni da parte del soggetto che ha effettuato gli interventi di efficienza energetica indicati nel medesimo articolo 14, per un contributo di pari ammontare, sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, e a quest’ultimo rimborsato sotto forma di credito d’imposta da utilizzare esclusivamente in compensazione, in cinque quote annuali di pari importo, ai sensi dell’articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

L’Amministrazione ha proseguito, poi, evidenziando che, anche sulla base dei provvedimenti attuativi che hanno seguito la novella del citato articolo 14,

per il soggetto titolare del diritto alle detrazioni, l’opzione per un contributo di pari ammontare sotto forma di sconto sul corrispettivo dovuto, anticipato dal fornitore che ha effettuato gli interventi, in luogo dell’utilizzo diretto delle detrazioni medesime, ha rappresentato una modalità di fruizione sostanzialmente equivalente alla cessione, ai fornitori che hanno effettuato gli interventi agevolabili, del credito corrispondente alla detrazione spettante per tali interventi”.

Sulla base di tali ragioni, l’Agenzia ha concluso, in pieno accoglimento della tesi prospettata dall’Istante, stabilendo che

l’errata compilazione del modello di comunicazione non determina di per sé l’impossibilità di correggere eventuali errori commessi dai beneficiari della detrazione, sempreché ciò avvenga prima dell’utilizzo del credito qui in esame da parte degli stessi o del fornitore/cessionario”.

Tuttavia, l’AdE evidenzia che la suddetta comunicazione può essere compilata soltanto da parte dei soggetti beneficiari delle detrazioni (i quali, con la sottoscrizione del modello, autorizzano l’Agenzia delle entrate a rendere visibili ai cessionari o ai fornitori che applicano lo sconto e ai loro incaricati del trattamento dei dati le informazioni relative ai propri dati anagrafici), e che, quindi, spetti solo a questi (committenti dell’Istante), in qualità di titolari dell’agevolazione, segnalare agli Uffici dell’Agenzia competenti la volontà di rettificare l’originaria scelta operata.

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