20/09/2023

L’Agenzia delle Entrate nella FAQ del 23.06.2023 è intervenuta al fine di dirimere i dubbi sorti in merito alla corretta modalità di compilazione del modello REDDITI SC per i soggetti con periodo di imposta non coincidente con l’anno solare (c.d. “non solari), in merito all’indicazione dei tax credit energia[1].

 

Il caso specifico riguardava una società di capitali che nel periodo di imposta 1°luglio 2021 – 30 giugno 2022 aveva maturato il credito d’imposta di cui all’art 4[2] del decreto – legge 1° marzo 2022, n. 17[3], per l’acquisto di energia elettrica nel secondo trimestre dell’anno 2022 (codice credito O2)[4]. Data l’impossibilità di utilizzare il codice O2 nel modello Redditi 2022, si chiedeva se e come tale reddito dovesse essere esposto in detta dichiarazione oppure, in alternativa, se lo stesso dovesse essere invece riportato nel modello Redditi SC 2023.

 

Nella riposta l’Agenzia asserisce che nelle istruzioni generali del modello Redditi 2022 delle società e degli enti è precisato, quale indicazione di carattere generale, che

“…qualora il modello REDDITI 2022 non consenta l’indicazione di alcuni dati necessari per la dichiarazione, richiesti invece nei modelli approvati nel 2023, questi dovranno essere forniti solo a richiesta dell’Agenzia delle entrate[5].

Sulla base di tale indicazione, la società di capitali compila il modello Redditi SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato, individuato con il codice credito O2.

 

Dunque, sulla base di tale indicazione, secondo l’Agenzia delle Entrate, la società di capitali deve compilare il modello REDDITI SC 2022 non riportando nel quadro RU il credito d’imposta maturato individuato con il codice credito O2.

 

Viene considerata inoltre la casistica in cui detto credito non sia stato utilizzato per intero entro la fine del periodo d’imposta che termina il 30 giugno 2022. L’Agenzia chiarisce, infatti, che

l’importo residuo dovrà essere riportato nel quadro RU del modello Redditi SC 2023 compilato secondo tale modalità:

  • nel rigo RU1 va indicato il codice credito O2;

  • nel rigo RU2 non va indicato alcun importo;

  • nel rigo RU5, colonna 3, va indicato il credito residuo pari all’importo maturato nel periodo d’imposta precedente al netto delle compensazioni effettuate entro il 30 giugno 2022;

  • nel rigo RU6 vanno indicate le compensazioni effettuate dal 1° luglio 2022 al 31 dicembre 2022[6].

In pratica, quindi, il credito che residua al 1 luglio 2022 non viene esposto nel quadro RU come importo residuo (rigo RU2) ma come importo maturato nel periodo d’imposta (rigo RU5).

 

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[1] Si tratta, come indicato nell’art 4 comma 1 del d.l. n.17 del 3/2022, di “un contributo straordinario a parziale compensazione dei maggiori oneri sostenuti, sotto forma di credito di imposta, pari al 20 per cento delle spese sostenute per la componente energetica acquistata ed effettivamente utilizzata nel secondo trimestre 2022”. Credito poi rideterminato nella misura del 25 per cento ai sensi dell’art. 5 comma 1 del d.l. n.21 del 21/03/2022.

[2] Rubricato come “Contributo straordinario, sotto forma di credito d’imposta, a favore delle imprese energivore”, queste ultime identificate dal decreto del Ministero dello sviluppo economico del 21 dicembre 2017, della cui adozione è stata data comunicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 300 del 27 dicembre 2017, per le quali vi è stato, come indicato nel comma 1 del medesimo articolo un “incremento del costo per kWh superiore al 30 per cento relativo al medesimo periodo dell’anno 2019, anche tenuto conto di eventuali contratti di fornitura di durata stipulati dall’impresa”.

[3] Denominato “Misure urgenti per il contenimento dei costi dell’energia elettrica e del gas naturale, per lo sviluppo delle energie rinnovabili e per il rilancio delle politiche industriali”.

[4] Come indicato nelle istruzioni per la compilazione del modello secondo il provv. n. 55523/2023, il quale prevede che nella sezione I del quadro RU i crediti d’imposta relativi alle imprese energivore e non, gasivore e non, siano indicati mediante un codice credito specifico, distinto in relazione al trimestre di riferimento. Nello specifico, con riguardo alle imprese energivore, il credito d’imposta dovrà essere indicato con i seguenti codici credito: O1, in relazione al I trimestre 2022 (art. 15 del DL 4/2022); O2, in relazione al II trimestre 2022 (art. 4 del DL 17/2022); P3, relativo al III trimestre 2022 (art. 6 comma 1 del DL 115/2022); Q2, per i mesi di ottobre e novembre 2022 (art. 1 comma 1 del DL 144/2022); Q8, per il mese di dicembre 2022 (art. 1 del DL 176/2022); R4, in relazione al I trimestre 2023 (art. 1 comma 2 della L. 197/2022).

[5] Agenzia delle entrate – FAQ 23.06.2023.

[6] Agenzia delle entrate – FAQ 23.06.2023.

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