26/11/2025

Il 10 settembre 2025 il Parlamento europeo ha adottato, con un’ampia maggioranza (617 voti favorevoli, 18 contrari e 19 astensioni), la risoluzione legislativa sul progetto di revisione del Regolamento (UE) 2023/956, con l’obiettivo di semplificare e al contempo rafforzare il Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) [1].

La proposta costituisce parte integrante dell’Omnibus I simplification package [2], presentato dalla Commissione il 26 febbraio 2025, volto a rendere più snello il quadro normativo europeo in materia di sostenibilità e investimenti.

L’intervento legislativo mira a perfezionare uno degli strumenti cardine della strategia climatica dell’Unione: un meccanismo pensato per contrastare il rischio di rilocalizzazione delle emissioni (“carbon leakage”), preservando l’efficacia complessiva delle politiche climatiche europee e promuovendo nel contempo comportamenti più sostenibili anche nei partner commerciali. Le modifiche proposte intervengono su aspetti tecnici ma decisivi, che incidono direttamente sia sugli oneri amministrativi degli operatori sia sulla capacità del CBAM di mantenere un perimetro di applicazione coerente con gli obiettivi climatici europei.

1. L’introduzione di una soglia de minimis unificata.

Uno degli elementi più significativi della revisione è la creazione di una nuova soglia de minimis unica, basata sulla massa, fissata a 50 tonnellate annue di merci soggette al CBAM. Il Parlamento precisa che questa soglia «esenterà la grande maggioranza degli importatori – principalmente piccole e medie imprese e privati – che importano solo piccole quantità di beni» nei settori interessati, ossia ferro e acciaio, alluminio, fertilizzanti e cemento.

Sono invece esclusi dalla soglia l’elettricità e l’idrogeno, che continueranno a essere assoggettati agli obblighi del meccanismo indipendentemente dai volumi importati.

La soglia opera in modo cumulativo su tutte le merci CBAM importate nell’arco dell’anno. Una volta superato il limite, l’importatore — anche se già autorizzato come CBAM declarant — diventa soggetto a tutti gli obblighi previsti dal regolamento per l’intero volume di emissioni incorporate nelle merci importate in quello stesso anno. Tale impostazione garantisce che la semplificazione amministrativa non si traduca in una riduzione della copertura climatica del meccanismo.

L’introduzione della soglia è calibrata in modo da assicurare che «almeno il 99 % delle emissioni incorporate nelle merci importate rimanga nel campo di applicazione del CBAM» e che, di conseguenza, la deroga non si applichi a più dell’1 % delle emissioni totali.

Si tratta di un dato strategico: la finalità del de minimis non è alleggerire in modo indiscriminato gli obblighi, ma eliminare quelle frazioni minori di import che comportano costi amministrativi sproporzionati rispetto all’effettivo contributo emissivo.

Per garantire il mantenimento di tale equilibrio, la Commissione effettuerà ogni anno — entro il 30 aprile — una valutazione dei dati di importazione dei dodici mesi precedenti. Qualora emerga una deviazione superiore a 15 tonnellate rispetto al valore soglia adeguato, la Commissione procederà mediante atti delegati alla sua modifica. In questo modo il sistema mantiene un livello di flessibilità dinamica pur conservando piena coerenza con gli obiettivi climatici.

2. Razionalizzazione delle procedure e rafforzamento delle garanzie.

Oltre all’introduzione della soglia di esenzione, il testo adottato dal Parlamento interviene su vari aspetti operativi del meccanismo, con l’obiettivo di migliorarne semplicità e chiarezza. Le norme riguardanti le importazioni soggette al CBAM vengono infatti «semplificate, ad esempio per quanto riguarda il processo di autorizzazione, il calcolo delle emissioni, le regole di verifica e la responsabilità finanziaria dei dichiaranti autorizzati».

Questi aggiustamenti rispondono anche alle prime evidenze raccolte durante il periodo transitorio del meccanismo, iniziato nel 2023, durante il quale emerse un’esigenza diffusa di alleggerire gli oneri amministrativi per le imprese senza indebolire l’integrità ambientale dello strumento.

In parallelo, vengono rafforzate le disposizioni anti-abuso, con l’obiettivo di evitare pratiche elusorie, triangolazioni o manipolazioni dei flussi di importazione atte a rientrare indebitamente nella soglia de minimis o a ridurre artificialmente il contenuto emissivo dichiarato.

3. Sanzioni, responsabilità e flessibilità applicativa.

La disciplina sanzionatoria rappresenta un ulteriore elemento centrale delle modifiche. Il Parlamento introduce infatti criteri più articolati per la valutazione dei casi in cui un CBAM declarant autorizzato non effettui la corretta restituzione dei certificati, qualora ciò derivi da «informazioni errate fornite da terzi» — operatori, verificatori o soggetti indipendenti coinvolti nella certificazione del prezzo del carbonio nel paese d’origine.

In tali circostanze, l’autorità competente potrà modulare la sanzione tenendo conto di una serie di fattori quali durata, gravità, natura intenzionale o colposa, ampiezza della non conformità e grado di cooperazione del dichiarante. Si tratta di un importante passo verso una maggiore proporzionalità e razionalità nella gestione delle violazioni, che riconosce la complessità operativa a cui gli importatori devono far fronte.

Per gli importatori non autorizzati che eccedano la soglia de minimis, invece, viene prevista una penalità specifica calcolata sull’intera quantità di emissioni dei beni importati nel corso dell’anno. Il pagamento della penalità li esonera dall’obbligo di presentare una dichiarazione CBAM e di restituire certificati per tali importazioni, semplificando la gestione amministrativa dei casi di occasionalità o errore operativo limitato. Inoltre, quando la soglia è superata di non oltre il 10%, l’autorità competente può imporre una sanzione ridotta, riconoscendo la natura marginale della violazione.

4. Conclusioni.

Le modifiche approvate dal Parlamento europeo rappresentano un passaggio significativo nell’evoluzione del CBAM. La riforma mira a rendere il meccanismo più accessibile, meglio calibrato e maggiormente resistente alle pratiche elusive, senza comprometterne l’efficacia ambientale. L’introduzione di una soglia de minimis unica, dinamica e attentamente controllata nel tempo consente di ridurre gli oneri per gli operatori più piccoli salvaguardando la copertura emissiva complessiva.

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[1] Per approfondimenti sul CBAM, vedi sempre su queste pagine: Meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM); Le disposizioni sul Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) analizzate da Assonime: la circolare n. 31 del 20 dicembre 2023, di Carolina Lombardozzi.

[2] L’Omnibus package è un pacchetto (o più pacchetti) che mirano a semplificare varie norme europee, in particolare in ambito di finanza sostenibile, investimenti, obblighi di rendicontazione aziendale, meccanismi ambientali come il meccanismo sul confine del carbonio (CBAM). L’idea è di ridurre l’onere amministrativo per le imprese (con obiettivi indicativi: -25 % per tutte le aziende e -35 % per le PMI) mettendo al contempo in sicurezza gli obiettivi ambientali e di sostenibilità.

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