24/06/2026

Con l’aggiornamento delle “Questions and Answers” pubblicato il 27 maggio 2026, la Commissione europea ha fatto il punto sull’avvio della fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere destinato a integrare il sistema europeo di scambio delle quote di emissione (EU ETS).

Il documento assume particolare rilevanza perché chiarisce numerosi aspetti applicativi che interessano direttamente importatori, rappresentanti doganali indiretti e operatori coinvolti nelle catene di approvvigionamento dei prodotti soggetti al meccanismo. Le FAQ confermano anzitutto che il CBAM è entrato nella sua fase definitiva dal 1° gennaio 2026, segnando il passaggio dal periodo transitorio, avviato nell’ottobre 2023 e concluso il 31 dicembre 2025, a un sistema caratterizzato non soltanto da obblighi dichiarativi, ma anche da obblighi economici connessi all’acquisto e alla restituzione dei certificati CBAM.

L’obiettivo del meccanismo resta quello di contrastare il fenomeno del “carbon leakage”, ossia il trasferimento delle produzioni verso Paesi con standard ambientali meno rigorosi, garantendo che i prodotti importati nell’Unione europea sostengano un costo del carbonio equivalente a quello gravante sui produttori europei nell’ambito dell’EU ETS.

Le nuove FAQ rappresentano quindi uno strumento di riferimento per comprendere gli adempimenti richiesti agli operatori e per organizzare correttamente i processi aziendali necessari alla gestione delle importazioni soggette al CBAM.

Lo status di dichiarante CBAM autorizzato diventa condizione per l’importazione.

Uno dei chiarimenti più significativi riguarda il requisito dell’autorizzazione preventiva.

Dal 1° gennaio 2026, l’importazione di merci soggette al CBAM può essere effettuata esclusivamente da soggetti in possesso dello status di “dichiarante CBAM autorizzato” [1]. La Commissione ricorda che la domanda deve essere presentata in modalità elettronica attraverso il Registro CBAM e viene valutata dall’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito.

Per ottenere l’autorizzazione, l’operatore deve dimostrare il possesso di specifici requisiti [2], tra cui l’assenza di violazioni gravi o ripetute della normativa doganale, fiscale o del regolamento CBAM, nonché adeguate capacità operative e finanziarie per adempiere agli obblighi previsti dal sistema.

Le FAQ precisano inoltre che le autorità doganali non possono consentire l’importazione di merci CBAM a soggetti privi di tale autorizzazione. Il possesso dello status di dichiarante autorizzato assume pertanto una valenza sostanziale, trasformandosi in una vera e propria condizione di accesso al mercato europeo per i prodotti interessati.

Sono previste alcune semplificazioni per gli operatori che importano quantitativi limitati di merci. In particolare, gli importatori che non superano la soglia annuale di 50 tonnellate per le merci CBAM, ad eccezione di idrogeno ed energia elettrica, non sono tenuti a richiedere l’autorizzazione. Per questi ultimi prodotti, invece, l’obbligo di autorizzazione permane indipendentemente dai volumi importati.

Il ruolo centrale del Registro CBAM.

Le FAQ dedicano ampio spazio al funzionamento del Registro CBAM, destinato a diventare il principale strumento operativo del sistema.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, il dichiarante riceve un numero di conto CBAM assegnato dalla Commissione europea. Tale identificativo consente l’accesso al Registro, all’interno del quale vengono gestiti tutti gli adempimenti previsti dalla normativa.

Attraverso il Registro sarà possibile presentare la dichiarazione annuale CBAM, monitorare le emissioni incorporate nelle merci importate, acquistare i certificati necessari e procedere alla loro restituzione.

La Commissione chiarisce inoltre che il Registro costituisce il punto di accesso alla piattaforma centrale attraverso la quale saranno effettuati gli acquisti dei certificati CBAM. Solo i dichiaranti autorizzati potranno accedere a tale sistema e operare sulle proprie posizioni.

Anche gli operatori stabiliti in Paesi terzi potranno accedere a specifiche funzionalità del Registro, previa validazione da parte della Commissione europea, soprattutto ai fini della comunicazione dei dati necessari alla determinazione delle emissioni incorporate nei prodotti esportati verso l’Unione.

Dichiarazione annuale e prime scadenze operative.

Il passaggio alla fase definitiva introduce un calendario di adempimenti che gli operatori dovranno gestire con particolare attenzione.

Le FAQ confermano che la prima dichiarazione annuale CBAM dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027 e riguarderà tutte le importazioni effettuate nel corso del 2026. La dichiarazione dovrà contenere informazioni dettagliate sulle emissioni incorporate nelle merci soggette al meccanismo introdotte nel territorio doganale dell’Unione durante l’anno di riferimento [3].

Entro la medesima data il dichiarante autorizzato dovrà restituire un numero di certificati CBAM corrispondente alle emissioni dichiarate. Il numero di certificati da consegnare sarà determinato tenendo conto delle emissioni incorporate nei prodotti, delle eventuali quote gratuite equivalenti previste nel sistema ETS e dell’eventuale prezzo del carbonio già effettivamente pagato nel Paese di origine.

La Commissione sottolinea che il sistema è stato progettato per garantire una sostanziale equivalenza di trattamento tra produttori europei e operatori extra-UE, evitando fenomeni di doppia imposizione e assicurando il riconoscimento dei meccanismi di carbon pricing già esistenti nei Paesi terzi.

Certificati CBAM: acquisto, gestione e restituzione.

Un altro aspetto centrale affrontato dalle FAQ riguarda la disciplina dei certificati CBAM.

Le vendite inizieranno il 1° febbraio 2027. Da tale data i dichiaranti autorizzati potranno acquistare i certificati necessari a coprire sia le importazioni effettuate nel 2026 sia quelle realizzate negli anni successivi.

Il prezzo dei certificati rifletterà il valore delle quote ETS europee. Per il 2026 la Commissione calcolerà un prezzo medio trimestrale, mentre dal 2027 il prezzo verrà determinato con frequenza settimanale sulla base dell’andamento del mercato ETS.

Le FAQ chiariscono inoltre che i certificati non possono essere trasferiti o venduti a terzi. Essi restano strettamente collegati al soggetto che li ha acquistati e possono essere utilizzati esclusivamente per adempiere agli obblighi CBAM. Dal 2027, inoltre, gli operatori dovranno mantenere sul proprio conto un quantitativo minimo di certificati corrispondente almeno al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno [4]. Tale obbligo introduce una nuova dimensione gestionale e finanziaria che richiederà un monitoraggio costante dei flussi di importazione e delle relative emissioni.

EORI e rappresentanza doganale: chiarite le responsabilità.

Particolare attenzione viene dedicata anche agli aspetti doganali.

Le FAQ ribadiscono il ruolo fondamentale del numero EORI [5] (Economic Operators Registration and Identification), che rappresenta l’identificativo univoco utilizzato nell’ambito delle procedure doganali europee.

La dichiarazione CBAM deve essere presentata utilizzando lo stesso numero EORI associato alle operazioni doganali. Il collegamento tra EORI e dichiarazione consente di individuare con precisione il soggetto responsabile degli obblighi CBAM.

Sul tema della rappresentanza doganale, la Commissione chiarisce che la responsabilità può ricadere sull’importatore oppure sul rappresentante doganale indiretto, a seconda di chi figura come dichiarante nell’operazione di importazione.

Le FAQ precisano inoltre che un importatore può avvalersi di più rappresentanti doganali indiretti e che un medesimo rappresentante può operare per più importatori. In ogni caso, il sistema è strutturato in modo da evitare duplicazioni nella contabilizzazione delle emissioni e garantire la corretta attribuzione delle responsabilità.

Un elemento di particolare rilievo riguarda il principio secondo cui la responsabilità finale per l’accuratezza delle informazioni contenute nella dichiarazione CBAM ricade sul dichiarante autorizzato. In caso di dati errati o incompleti, l’autorità nazionale competente potrà avviare le verifiche del caso e applicare le eventuali sanzioni previste dalla normativa.

Conclusioni

L’aggiornamento delle FAQ pubblicato dalla Commissione europea fornisce indicazioni operative essenziali per affrontare la fase definitiva del CBAM, ormai pienamente avviata dal 1° gennaio 2026. L’ottenimento dello status di dichiarante autorizzato, la gestione del Registro CBAM, la raccolta dei dati sulle emissioni incorporate, il monitoraggio dei certificati e il coordinamento con rappresentanti doganali e fornitori esteri richiedono processi organizzativi strutturati e una pianificazione accurata.

Per le imprese interessate, le FAQ costituiscono pertanto uno strumento di orientamento particolarmente utile, capace di agevolare la corretta applicazione delle nuove regole e di supportare la costruzione di procedure interne coerenti con gli obblighi introdotti dalla disciplina europea sul carbon border adjustment mechanism.

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[1] Ai sensi del Regolamento (UE) 2023/956, nella fase definitiva del Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM), avviata il 1° gennaio 2026, l’importazione nell’Unione europea delle merci rientranti nel campo di applicazione del meccanismo è riservata ai soggetti in possesso dello status di dichiarante CBAM autorizzato. L’autorizzazione deve essere richiesta tramite il Registro CBAM ed è rilasciata dall’autorità nazionale competente dello Stato membro in cui il richiedente è stabilito, previa verifica di specifici requisiti, tra cui l’assenza di violazioni gravi o reiterate della normativa doganale, fiscale e ambientale, il possesso di adeguata capacità finanziaria e operativa e l’attribuzione di un numero EORI valido. La Commissione europea ha inoltre chiarito che le autorità doganali non possono consentire l’immissione in libera pratica delle merci CBAM a soggetti diversi dai dichiaranti autorizzati. Tale figura assume quindi un ruolo centrale nel sistema, in quanto responsabile della presentazione della dichiarazione annuale CBAM, dell’acquisto e della restituzione dei certificati e, più in generale, dell’adempimento di tutti gli obblighi previsti dal meccanismo. Cfr. artt. 5, 17 e 25 del Regolamento (UE) 2023/956; Commissione europea, CBAM Questions and Answers, aggiornamento del 27 maggio 2026, quesiti nn. 1.1, 2.1, 2.2 e 2.3.

[2] La normativa CBAM prevede che lo status di dichiarante autorizzato sia subordinato alla verifica preventiva di una serie di requisiti soggettivi e organizzativi da parte dell’autorità nazionale competente. In particolare, il richiedente non deve essere stato coinvolto in violazioni gravi o reiterate della legislazione doganale, tributaria, delle norme in materia di abusi di mercato o delle disposizioni del Regolamento CBAM; deve inoltre dimostrare di possedere adeguata capacità finanziaria e operativa per adempiere agli obblighi derivanti dal meccanismo, essere stabilito nello Stato membro presso cui presenta la domanda ed essere titolare di un numero EORI. Le FAQ della Commissione precisano che la procedura di consultazione preliminare non dovrebbe eccedere i quindici giorni lavorativi e che l’autorizzazione acquista efficacia soltanto dopo la registrazione della relativa decisione nel Registro CBAM. Cfr. art. 17 del Regolamento (UE) 2023/956; Commissione europea, CBAM Questions and Answers, aggiornamento del 27 maggio 2026, quesito n. 2.2.

[3] La dichiarazione annuale CBAM costituisce il principale adempimento previsto nella fase definitiva del meccanismo e deve essere trasmessa dal dichiarante autorizzato entro il 30 settembre dell’anno successivo a quello di importazione. Essa deve contenere, per ciascuna tipologia di merce soggetta al CBAM, informazioni relative alla quantità importata, alle emissioni incorporate (embedded emissions) generate durante il processo produttivo e al numero di certificati CBAM da restituire. La dichiarazione deve inoltre indicare, ove applicabile, l’eventuale prezzo del carbonio già effettivamente sostenuto nel Paese di origine delle merci, elemento che può essere portato in detrazione ai fini del calcolo dell’obbligazione CBAM. Le emissioni incorporate possono essere determinate sulla base di dati effettivi verificati oppure, nei casi consentiti dalla normativa, mediante valori predefiniti (default values) stabiliti dalla Commissione europea. La prima dichiarazione dovrà essere presentata entro il 30 settembre 2027 con riferimento alle merci importate nel corso del 2026

[4] A decorrere dal 2027, il sistema CBAM introduce un obbligo di detenzione minima dei certificati finalizzato a garantire un progressivo allineamento tra le importazioni effettuate e la copertura delle relative emissioni incorporate. In particolare, i dichiaranti CBAM autorizzati dovranno assicurare che, alla fine di ciascun trimestre di calendario, il numero di certificati presenti sul proprio conto CBAM corrisponda almeno al 50% delle emissioni incorporate nelle merci importate dall’inizio dell’anno. La verifica di tale soglia sarà effettuata con riferimento alle date del 31 marzo, 30 giugno, 30 settembre e 31 dicembre. La misura mira a evitare che gli operatori rinviino l’acquisto dei certificati fino al momento della presentazione della dichiarazione annuale, assicurando invece una copertura progressiva delle obbligazioni derivanti dalle importazioni. Ne consegue la necessità, per le imprese interessate, di predisporre adeguati sistemi di monitoraggio delle emissioni e di pianificazione finanziaria, considerata la correlazione tra il numero dei certificati da detenere e l’andamento dei flussi di importazione nel corso dell’anno

[5] Il numero EORI (Economic Operators Registration and Identification) è il codice identificativo univoco attribuito dalle autorità doganali agli operatori economici che svolgono attività rilevanti ai fini doganali all’interno del territorio dell’Unione europea. Introdotto per semplificare e uniformare l’identificazione degli operatori nei rapporti con le amministrazioni doganali degli Stati membri, l’EORI costituisce un elemento essenziale anche nell’ambito del CBAM. La Commissione europea ha chiarito che il dichiarante autorizzato deve presentare la dichiarazione annuale CBAM utilizzando il medesimo numero EORI impiegato nelle operazioni di importazione e indicato nelle dichiarazioni doganali. Tale collegamento consente di attribuire in modo univoco le merci importate e le relative emissioni incorporate al soggetto responsabile degli obblighi CBAM, garantendo la tracciabilità delle operazioni e prevenendo fenomeni di duplicazione delle dichiarazioni. Le FAQ precisano inoltre che, pur essendo l’EORI un identificativo valido in tutto il territorio doganale dell’Unione, esso non determina l’autorità nazionale competente per il CBAM, la quale resta individuata in base allo Stato membro in cui il dichiarante è stabilito

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