CBAM nella fase definitiva: nuovi obblighi doganali e profili operativi dal 1° gennaio 2026

La circolare n. 36/2025 dell’Agenzia delle Dogane chiarisce l’ambito di applicazione del CBAM, le esenzioni, la soglia de minimis e gli adempimenti doganali connessi all’avvio della fase definitiva del meccanismo
29/01/2026

I. Dal 1° gennaio 2026 il meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere, noto come CBAM [1], entra nella sua fase definitiva e smette di essere una prospettiva futura per diventare un obbligo concreto per una platea ampia di operatori economici. La Circolare n. 36 del 2025 della Direzione Dogane interviene proprio in questo passaggio delicato, con l’obiettivo di chiarire cosa cambia, chi è coinvolto e quali adempimenti diventano immediatamente rilevanti sul piano doganale [2]. Il documento non introduce nuove regole, ma traduce in istruzioni operative un impianto normativo europeo complesso, che rischia di essere frainteso se letto solo attraverso il testo dei regolamenti [3].

Come noto, il CBAM nasce come strumento di politica ambientale dell’Unione europea [4]. La sua finalità dichiarata è evitare che gli sforzi di riduzione delle emissioni di gas a effetto serra compiuti all’interno dell’Unione vengano vanificati dall’importazione di merci prodotte in Paesi terzi con standard ambientali meno stringenti. In termini semplici, l’idea di fondo è impedire che le imprese europee subiscano uno svantaggio competitivo rispetto a chi produce fuori dall’UE senza sostenere costi analoghi per le emissioni di carbonio.

II. Il Regolamento (UE) 956/2023 [5], che ha istituito detta misura ha previsto una fase transitoria e una fase definitiva [6]. Fino al 31 dicembre 2025 il sistema ha avuto una funzione prevalentemente informativa e di monitoraggio. Dal 1° gennaio 2026, invece, il meccanismo diventa pienamente operativo e produce effetti economici diretti, configurandosi come una vera e propria entrata destinata al bilancio dell’Unione europea. La circolare chiarisce che ci si trova davanti a un tributo ambientale, la cui competenza sostanziale fa capo al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica, ma che ha una gestione operativa fortemente intrecciata con le procedure doganali

Il primo nodo affrontato dalla circolare riguarda l’ambito di applicazione del CBAM. Non tutte le merci importate sono interessate, ma solo quelle elencate nell’allegato I del regolamento, tra cui rientrano, in via indicativa, cemento, fertilizzanti, energia elettrica, idrogeno, ghisa, ferro, acciaio e alluminio [7]. Il meccanismo si applica alle merci originarie di Paesi terzi che vengono immesse nel territorio doganale dell’Unione, comprese quelle introdotte su piattaforme o strutture situate nella zona economica esclusiva degli Stati membri.

III. Accanto a questo perimetro generale, la circolare dedica ampio spazio alle esclusioni. Alcune sono strutturali e riguardano, ad esempio, le merci destinate ad attività militari o l’energia elettrica e l’idrogeno prodotti in determinati contesti territoriali. Altre derivano dall’origine delle merci, come nel caso di specifici Paesi o territori elencati nell’allegato III del regolamento.

Di particolare rilievo è poi l’introduzione dell’esenzione “de minimis”, prevista dal nuovo articolo 2-bis del regolamento CBAM, come modificato nel 2025. A partire dal 1° gennaio 2026, se la massa netta complessiva delle merci CBAM importate da un soggetto non supera le 50 tonnellate annue, l’importatore è esentato dagli obblighi CBAM, con l’eccezione dell’energia elettrica e dell’idrogeno (ove soggetti a tale misura). La circolare chiarisce però un punto cruciale: il superamento della soglia fa scattare immediatamente l’applicazione integrale degli obblighi per tutte le merci importate in quell’anno, senza possibilità di limitare l’impatto solo alle quantità eccedenti.

IV. La parte centrale della circolare è dedicata agli adempimenti operativi, ed è qui che il CBAM mostra la sua natura concretamente doganale. Prima di importare merci soggette al meccanismo, l’importatore stabilito nell’Unione deve ottenere la qualifica di “dichiarante CBAM autorizzato” oppure avvalersi di un rappresentante doganale indiretto che possieda tale qualifica. La figura del dichiarante CBAM diventa quindi centrale e distinta rispetto a quelle che di norma si occupano della gestione delle dichiarazioni doganali [8].

Un aspetto spesso sottovalutato riguarda proprio il ruolo del rappresentante doganale indiretto [9]. La circolare chiarisce che, se il rappresentante accetta di agire come dichiarante CBAM, è soggetto a tutti gli obblighi previsti dal regolamento, anche quando l’importatore rappresentato rientra nell’esenzione de minimis [10]. Questo significa che la valutazione sull’opportunità di assumere tale ruolo non può essere superficiale e richiede una piena consapevolezza delle responsabilità connesse.

Sul piano dichiarativo, il documento entra in un livello di dettaglio elevato, spiegando quali codici documento devono essere inseriti nelle dichiarazioni doganali per consentire i controlli automatizzati [11]. Per i soggetti autorizzati CBAM è previsto l’uso del codice Y128, che consente al sistema CERTEX di verificare immediatamente il possesso dell’autorizzazione. Per chi non è autorizzato, invece, la dichiarazione deve contenere uno dei codici che attestano la sussistenza di una deroga o di un’esenzione, come nel caso della soglia di 50 tonnellate o dell’origine UE delle merci.

La circolare disciplina anche una fase di tolleranza temporanea. In assenza della qualifica di dichiarante CBAM autorizzato, sarà possibile importare merci CBAM se l’istanza di autorizzazione è presentata entro il 31 marzo 2026. Questa deroga è però limitata nel tempo e non va oltre il 27 settembre 2026, data entro la quale l’autorità competente dovrà comunque pronunciarsi. Si tratta di una finestra pensata per evitare blocchi immediati delle importazioni, ma che non elimina l’obbligo di adeguarsi pienamente al nuovo sistema

La Circolare n. 36/2025 segna un passaggio netto: il CBAM esce dalla dimensione sperimentale e diventa una componente strutturale delle operazioni di importazione. Il messaggio che emerge dal documento è chiaro: il rispetto degli obblighi ambientali non è più separabile dalla corretta gestione doganale. Le articolazioni territoriali dell’Agenzia delle Dogane sono chiamate a bloccare le importazioni non conformi e a segnalare tempestivamente le violazioni, mentre gli operatori economici devono attrezzarsi fare fronte a questo nuovo impegno [12].

_________________________

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[1] Il CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) non è un dazio in senso tecnico, ma un meccanismo di adeguamento ambientale che mira a riallineare il costo delle emissioni incorporate nelle merci importate a quello sostenuto dai produttori europei nell’ambito del sistema EU-ETS. La sua natura ibrida spiega perché, pur trattandosi di un tributo ambientale, la sua applicazione concreta avvenga attraverso le procedure doganali.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[2] Per un pregevole tentativo di inquadramento sistematico, vedi “Considerazioni sulla proposta di introduzione del Carbon Border Adjustement Mechanism (CBAM)” di Federico Tarini, in Rivista di Diritto Tributario – Fascicolo 5/2022.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[3] Preme specificare che il periodo definitivo inizierà a partire dal 1° gennaio 2026, mentre entro il 30 settembre di ogni anno, e per la prima volta nel 2027 per le emissioni generate nel 2026, ogni dichiarante CBAM autorizzato presenterà una dichiarazione annuale.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[4] Sul tema si rimanda a “La tassazione dell’energia”, di Livia Salvini.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[5] Per maggiori approfondimenti, vedi sempre su questa rivista “Le disposizioni attuative del regolamento Carbon Border Adjustment Mechanism (CBAM) sulle importazioni da paesi non EU”, di Carolina Lombardozzi.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[6] La distinzione tra fase transitoria e fase definitiva è centrale per comprendere la portata della riforma. Durante la fase transitoria gli obblighi erano prevalentemente dichiarativi e informativi, senza effetti economici diretti. Dal 1° gennaio 2026, invece, il CBAM diventa operativo a tutti gli effetti, incidendo sulla possibilità stessa di importare determinate merci nel territorio dell’Unione.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[7] L’elenco delle merci soggette a CBAM è contenuto nell’allegato I del Regolamento (UE) 956/2023. Si tratta di settori considerati ad alta intensità di carbonio, scelti come prima applicazione del meccanismo. La circolare chiarisce che il campo di applicazione non si esaurisce nella merce “tal quale”, ma può estendersi anche a prodotti trasformati in regime di perfezionamento attivo.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[8] La nozione di “importatore” rilevante ai fini CBAM non coincide necessariamente con quella di comune dominio. Ai sensi del Codice Doganale dell’Unione, è importatore il soggetto che presenta la dichiarazione doganale in nome proprio e per proprio conto, oppure, in caso di rappresentanza indiretta, il soggetto per conto del quale la dichiarazione è presentata. Questo aspetto ha ricadute pratiche significative sull’individuazione del soggetto obbligato.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[9] Il ruolo del rappresentante doganale indiretto assume nel CBAM una rilevanza nuova rispetto alla prassi tradizionale. Accettando di agire come dichiarante CBAM autorizzato, il rappresentante non svolge una mera funzione tecnica, ma assume su di sé obblighi e responsabilità dirette, anche in presenza di importatori che, in astratto, potrebbero beneficiare di esenzioni.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[10] L’esenzione “de minimis” introdotta dall’art. 2-bis del regolamento CBAM rappresenta una soglia quantitativa unica, basata sulla massa netta complessiva delle merci CBAM importate in un anno civile. La circolare sottolinea che il superamento della soglia non produce effetti solo per la parte eccedente, ma comporta l’assoggettamento integrale agli obblighi CBAM per tutte le importazioni effettuate nello stesso anno.

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[11] I codici documento richiamati dalla circolare (come Y128, Y134, Y137 e Y238) non sono meri formalismi informatici. Essi consentono ai sistemi doganali unionali di effettuare controlli automatizzati e di bloccare immediatamente le operazioni non conformi, rendendo la corretta compilazione della dichiarazione doganale un passaggio essenziale per l’accesso al regime CBAM.</span></p>

<p style=”line-height: 20px;”><span style=”font-size: small;”>[12] Il riferimento alle pratiche elusive contenuto nelle disposizioni finali della circolare segnala un’attenzione particolare al rischio di comportamenti artificiosi, come il frazionamento delle importazioni o la modifica marginale delle merci per aggirare il campo di applicazione del CBAM. Questo profilo rafforza la dimensione sostanziale del controllo, che non si limita alla forma della dichiarazione.</span></p>

Ti può interessare anche: