23/12/2025

Nel complesso sistema delle agevolazioni edilizie, il confine tra adempimento formale e diritto sostanziale continua a essere terreno di scontro tra contribuenti e Amministrazione finanziaria. La sentenza della Corte di giustizia tributaria di primo grado di Bergamo [1] interviene proprio su questo confine, affrontando il tema del sismabonus e del peso da attribuire a un’asseverazione presentata oltre i termini.

La vicenda riguarda una società che, tra il 2017 e il 2018, aveva realizzato interventi di ristrutturazione e di miglioramento sismico su un immobile destinato all’attività d’impresa. L’emergenza pandemica aveva inciso sulla tempistica complessiva dei lavori e sugli adempimenti connessi, portando a una presentazione non tempestiva dell’asseverazione tecnica richiesta dalla normativa di settore. Nonostante ciò, la società aveva indicato in dichiarazione il credito d’imposta derivante dal sismabonus, confidando nella concreta realizzazione degli interventi e nel raggiungimento delle finalità previste dal legislatore.

A seguito di controllo formale, l’Agenzia delle Entrate ha disconosciuto la detrazione, ritenendo decisivo il profilo formale della tardività dell’asseverazione. Il successivo diniego di sgravio ha confermato l’impostazione dell’Ufficio, secondo cui il mancato rispetto delle modalità e dei tempi fissati dal D.M. n. 58/2017 impedirebbe in radice l’accesso al beneficio. A ciò si è aggiunta l’eccezione di inammissibilità del ricorso medio tempore presentato dalla società avverso il predetto diniego, fondata sulla natura discrezionale dell’autotutela e sulla pretesa insindacabilità del relativo esito.

La Corte, con un percorso argomentativo lineare, supera entrambe le questioni. In primo luogo, afferma l’ammissibilità del ricorso, chiarendo che il diniego espresso dell’istanza di autotutela rientra tra gli atti impugnabili ai sensi dell’art. 19 del D.Lgs. n. 546/1992. Nel merito, i giudici valorizzano il dato sostanziale: gli interventi antisismici erano stati effettivamente eseguiti e avevano prodotto l’abbattimento della classe di rischio dell’immobile. In questo contesto, la tardiva presentazione dell’asseverazione viene qualificata come un’irregolarità formale, inidonea a giustificare il venir meno di un credito d’imposta che trova fondamento nella realtà dei lavori eseguiti

La pronuncia si segnala per l’attenzione riservata alla funzione dell’agevolazione fiscale e al suo presupposto economico e tecnico, piuttosto che a una lettura rigidamente formale degli adempimenti. Senza negare l’importanza delle regole procedurali, la Corte riafferma che esse non possono trasformarsi in un ostacolo automatico al riconoscimento di un diritto quando la finalità della norma risulta pienamente realizzata.

___________________________________

[1] Si tratta per la precisione della Sent. n. 54317/11/2025, Corte di giustizia tributaria di primo grado Lombardia Bergamo, Sez. I.

Ti può interessare anche: