L’Amministrazione finanziaria torna ad occuparsi di comunità energetiche e lo fa con la Risposta ad Interpello n. 22 del 9 febbraio 2026, confermando integralmente l’impostazione adottata nella precedente risoluzione n. 37/E del 2024 in merito all’irrilevanza fiscale degli incentivi percepiti a titolo di tariffa premio e contributo di valorizzazione da parte di CER costituite in forma di enti del terzo settore ([1]).
Secondo il recente pronunciamento ([2]), in particolare, le “trattenute” sugli incentivi erogati dal GSE eventualmente operate da una CER-ETS a copertura dei maggiori costi di gestione non costituiscono un corrispettivo “specifico” richiesto agli associati e, come tali, non soggiacciono ad imposizione:
- né ai fini IRES, ai sensi del combinato disposto degli artt. 148, comma 2 del TUIR e 79, comma 6 del D.Lgs. n. 117/2017 (Codice del Terzo Settore, o CTS);
- né a fini IVA, ai sensi degli artt. 2 e 3 d.p.r. n. 633/1972.
Il quesito interpretativo è stato sollevato, più nel dettaglio, da un ETS iscritto al RUNTS ed operante, dapprima, come soggetto “facilitatore” ([3]) e, successivamente, come “organizzatore e gestore” di una CER.
L’attività posta in essere dall’istante risulta all’evidenza riconducibile nel perimetro dell’art. 5, comma 1, lett. e) del CTS, che qualifica come attività di “interesse generale” anche l’attività, svolta in via esclusiva o principale, per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, che ha ad oggetto “la produzione, l’accumulo e la condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021” ([4]).
Data per assunta la natura non commerciale dell’attività usualmente svolta, l’istante ha precisato innanzitutto che, nella fattispecie concreta, la copertura dei costi di gestione della CER avesse luogo, di regola, attingendo:
- alle quote associative versate dai membri della CER;
- alla c.d. Tariffa premio e al c.d. contributo ARERA erogati dal GSE all’istante.
In relazione agli importi sub ii., l’istante ha sottolineato come, nei casi in cui le “entrate” ordinarie non risultassero sufficienti a mantenere l’equilibrio economico-finanziario, fosse prassi della CER operare una “trattenuta” su una quota parte degli incentivi erogati dal GSE e destinati ad essere ripartiti tra gli associati.
In tale frangente, è stato chiesto di confermare che gli importi incamerati dalla CER mediante “trattenuta” sugli incentivi erogati dal GSE:
- non costituissero entrate commerciali, sia ai fini del CTS che del TUIR, non integrando un corrispettivo di servizi aggiuntivi, né potendo essere ricondotti ad un rapporto sinallagmatico in essere tra la CER e gli associati;
- dovessero ritenersi fuori campo IVA, trattandosi di mere integrazioni di quote associative annuali per la gestione delle attività istituzionali dell’ente.
L’A.f. ha condiviso entrambe le soluzioni prospettate dall’istante, nel solco di quanto già chiarito con la precedente risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024 (per ulteriori approfondimenti sul tema si rimanda a quanto già pubblicato sul presente sito: A. La Rosa, Le “nuove” CER: riflessi fiscali).
Ribadito in particolare che, per le CER costituite in forma di ente non commerciale, “è fiscalmente rilevante il solo corrispettivo per la vendita dell’energia immessa in rete” ([5]), l’Agenzia ha osservato come, nel caso esaminato, la “trattenuta operata sugli importi erogati dal GSE da riversare agli associati” fosse “effettuata solo nell’ipotesi in cui «le quote associative annuali, di per sé, oppure altre eventuali entrate istituzionali non consentano di mantenere l’equilibrio economico finanziario dell’Associazione”.
L’Agenzia ha, inoltre, constatato che l’importo in tal modo incamerato dalla CER non comportasse “l’attribuzione di alcun bene o servizio aggiuntivo” a beneficio degli associati, ma avesse natura analoga a quella di un “conguaglio” della quota annuale richiesta dall’ETS agli associati.
Su tali premesse, l’A.f. ha pertanto concluso come, tanto ai fini reddituali, quanto sul piano IVA ([6]), le somme incamerate dalla CER non manifestassero alcuna natura corrispettiva e dovessero, come tali, ritenersi fiscalmente irrilevanti.
L’Agenzia ha peraltro colto l’occasione di svolgere alcune precisazioni sul (diverso) trattamento fiscale dei corrispettivi di vendita dell’energia elettrica immessa in rete dalla CER e percepiti dagli associati. Dando per assunto che anche in relazione all’incasso di tali partite – al pari di quanto avviene per gli incentivi erogati dal GSE ([7]) – la CER agisca in forza di un “mandato senza rappresentanza”, l’Agenzia ha sottolineato che il corrispettivo dell’energia immessa in rete debba essere assoggettato a tassazione:
- in capo all’associato (mandante della CER);
- per l’intero importo erogato dal GSE (e, quindi, al lordo dell’eventuale trattenuta operata dalla CER per la copertura delle spese generali).
_________________________________
[1] Per ulteriori approfondimenti sulle CER si veda quanto già pubblicato sul presente sito: L. SALVINI, Profili fiscali delle Comunità Energetiche Rinnovabili; E. ALESSANDRINI, Comunità energetiche rinnovabili: Mase e Gse definiscono le regole per incentivi e contributi.
[2] Per commenti alla risposta si vedano anche D. GRO, G. SEPIO, Nelle comunità energetiche trattenute fuori imponibile, in Norme e tributi, Sole 24 ore, 10 febbraio 2026; Redazione IPSOA Quotidiano, Trattenute della CER sugli importi erogati dal GSE agli associati: in quali casi, IPSOA Quotidiano, 10 febbraio 2026; FiscoOggi, Comunità energetiche rinnovabili, le trattenute sono fuori campo IVA, FiscoOggi – rivista online dell’Agenzia delle Entrate, 9 febbraio 2026.
[3] Per facilitatore si intende la figura che svolge attività di consulenza in materia di energia sostenibile ed allo stesso tempo di accompagnamento e supporto per la creazione delle CER.
[4] Art. 5, comma 1, lett. e), CTS: “Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: (…)
e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell’ambiente e all’utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell’attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, alla tutela degli animali e alla prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281, nonché’ alla produzione, all’accumulo e alla condivisione di energia da fonti rinnovabili a fini di autoconsumo, ai sensi del decreto legislativo 8 novembre 2021, n. 199”.
[5] A tal riguardo si veda anche la precedente Risoluzione n. 18/E del 2021 nella quale viene specificato che “Le somme corrisposte dal GSE al condominio saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari. In tale contesto, si ritiene che nei confronti dei clienti finali, persone fisiche, al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni della configurazione: (…)
– il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al GSE medesimo, sia fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso di cui all’articolo 67, comma 1, lett. i) del citato TUIR”.
[6] Ed invero, è notorio che i contributi assumono rilevanza ai fini IVA solo se sono corrisposti a fronte di una specifica obbligazione di dare/fare e si è in presenza di un rapporto sinallagmatico e obbligatorio per entrambe le parti. In assenza di tali requisiti, l’erogazione di un contributo configura una mera cessione di denaro fuori del campo di applicazione dell’imposta. V., art. 2, comma 3, d.p.r. n. 633/1972: “Non sono considerate cessioni di beni: a) le cessioni che hanno per oggetto denaro o crediti in denaro; (…)”. Nonché, tra le altre, circolare AdE n. 34/E/2013.
[7] Come sostenuto nella risoluzione n. 37/E del 22 luglio 2024.



