Con il riconoscimento di uno specifico credito d’imposta, il Governo compie un significativo passo in avanti nella tutela del settore agricolo rispetto agli effetti del c.d. “caro carburanti”: da una tutela solo marginale, si è giunti all’introduzione di una misura agevolativa espressamente calibrata sulle esigenze delle imprese agricole, in continuità con gli interventi già previsti dal D.L. n. 33 del 18 marzo 2026 a favore dei comparti della pesca e dell’autotrasporto.
Infatti, al fine di far fronte al fenomeno dell’aumento dei prezzi dei carburanti – acuito dal perdurare delle tensioni geopolitiche internazionali – in data 3 aprile 2026, è stato adottato il D.L. n. 42, noto come “Decreto Carburanti bis”, il cui art. 1, comma 1, lett. b) ha introdotto nel D.L. n. 38/2026 il nuovo art. 8-ter, dedicato in modo specifico alle imprese agricole.
La disposizione risponde a una necessità concreta del settore primario, nel quale il carburante costituisce componente essenziale dei costi di produzione, incidendo in misura significativa (talvolta fino al 15-20% dei costi complessivi) sui bilanci aziendali, soprattutto nei periodi caratterizzati da un più intenso impiego dei mezzi agricoli.
Nella sua formulazione originaria, il D.L. n. 42/2026 riconosceva il credito d’imposta in misura pari, nel massimo, al 20% della spesa sostenuta nel mese di marzo 2026 per l’acquisto di gasolio e benzina destinati ad alimentare i mezzi utilizzati nello svolgimento delle attività agricole, a condizione che le spese agevolabili, al netto dell’IVA, risultassero debitamente documentate mediante le relative fatture d’acquisto.
Il recente D.L. n. 89 del 22 maggio 2026 ha poi ampliato la portata della misura, intervenendo sul perimetro temporale dell’agevolazione e rafforzandone la dotazione finanziaria.
In particolare, il credito d’imposta è stato riconosciuto anche per gli acquisti effettuati nei mesi di aprile e maggio 2026, mentre, lo stanziamento iniziale di 30 milioni di euro per il 2026 è stato incrementato di ulteriori 60 milioni, portando così a 90 milioni il plafond complessivo della misura a tutela del settore.
L’utilizzo del credito segue la logica propria della compensazione fiscale ex art. 17 del D.Lgs. 241/1997, ma con un regime particolarmente vantaggioso, in quanto la disciplina esclude l’applicazione dei limiti ordinariamente previsti per tale istituto. Il credito potrà, infatti, essere impiegato esclusivamente mediante modello F24 entro il 31 dicembre 2026, senza possibilità di rimborso diretto, e non sarà soggetto né al limite generale annuo di compensazione pari a 2.000.000,00 di euro (art. 34 della L. n. 388/2000), né a quello previsto per i crediti d’imposta agevolativi pari a 250.000,00 euro (art. 1, comma 53, della L. n. 244/2007), né a quello previsto in presenza di debiti erariali iscritti a ruolo di importo superiore a 1.500,00 euro (art. 31, comma 1, del D.L. n. 78/2010).
In tal modo, il legislatore ha inteso assicurare un utilizzo quanto più agevole e immediato possibile del beneficio, evitando così che gli ordinari vincoli previsti dalla legge possano ridurne la portata concreta.
Il trattamento fiscale del credito, infine, conferma l’impostazione di favore della misura. Il beneficio, infatti, non concorre né alla formazione del reddito d’impresa né della base imponibile IRAP e non assume rilievo ai fini del rapporto di deducibilità previsto dagli artt. 61 e 109, comma 5, del TUIR.


