28/07/2026

In data 13 luglio 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito al ruolo che l’Amministrazione procedente riveste nell’ambito dei procedimenti autorizzatori concernenti impianti alimentati da fonti rinnovabili e, nello specifico, a come l’esercizio delle relative prerogative si pone rispetto alle valutazioni che spettano invece alla Soprintendenza.

La vicenda in esame trae origine dall’impugnazione del verbale conclusivo di una Conferenza di Servizi con cui Roma Capitale, quale amministrazione procedente, comunicava all’istante l’esito non favorevole della procedura, negando il rilascio della PAS richiesta per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza nominale di 4.767,90 kWp.

Il diniego si fondava sulla posizione negativa espressa sul progetto dalla Soprintendenza, la quale, oltre a valutazioni di tipo prettamente paesaggistico, relative al potenziale rischio di interruzione di continuità percettiva delle ampie superfici agricole considerate, escludeva altresì che il sito potesse qualificarsi come area idonea ai sensi dell’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021.

Su tali presupposti, Roma Capitale adottava il provvedimento poi impugnato, nonostante avesse essa stessa precedentemente ritenuto il sito in esame rientrante in area idonea in ragione della prossimità entro i 500 m da una cava in esercizio.

Il giudizio di primo grado si concludeva con l’integrale rigetto della tesi della Società titolare del progetto, sulla base dell’asserito valore vincolante del parere negativo espresso dalla Soprintendenza.

Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha ribaltato gli esiti del giudizio di primo grado attraverso un’attenta ricostruzione delle prerogative facenti capo, da un lato, all’amministrazione procedente e, dall’altro, alla Soprintendenza, nell’ambito delle procedure volte all’autorizzazione di impianti FER.

Il Collegio precisa infatti che l’art. 6, D.Lgs. n. 28/2011, attribuisce all’amministrazione comunale la funzione di amministrazione procedente nell’ambito del procedimento di PAS; di talché, è solo ad essa che spetta la verifica circa la sussistenza delle condizioni previste dall’art. 20, D.Lgs. n. 199/2021, per la qualificazione di un’area come idonea.

Al contrario, nessuna disposizione attribuisce alla Soprintendenza una simile facoltà, essendo le sue attribuzioni circoscritte alla valutazione degli interessi paesaggistici e culturali affidati alla sua cura, senza estendersi alla determinazione del regime giuridico dell’area sotto il profilo energetico-localizzativo.

Tale ricostruzione trova piena conferma nella ratio sottesa al D.Lgs. n. 199/2021, il quale, nell’operare ex ante un bilanciamento tra gli interessi alla tutela del paesaggio e quelli, parimenti rilevanti sul piano costituzionale ed euro-unitario, relativi alla sicurezza energetica, alla decarbonizzazione e alla produzione di energia da fonti rinnovabili, ha “espressamente attenuato il peso ostativo del dissenso paesaggistico nelle aree qualificate idonee”.

In conclusione, con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato dà atto ancora una volta di come il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili permei l’intero procedimento autorizzatorio, al punto di riflettersi anche sul riparto delle competenze tra le amministrazioni coinvolte. Diversamente, ove si ammettesse che l’amministrazione procedente possa appiattirsi sul parere della Soprintendenza – il cui ruolo, si è detto, è limitato a valutazioni interessi paesaggistici e culturali – la stessa ratio della disciplina legislativa risulterebbe inevitabilmente frustrata.

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