Il conseguimento di crediti superbonus fittizi e il momento di consumazione del reato di truffa aggravata ai danni dello Stato
Nota a Cass. pen., Sez. III, n. 33224/2026 alla luce del successivo arresto delle Sezioni Unite
1. Con la sentenza n. 33224, depositata lo scorso 10 settembre 2026, la terza sezione penale della Corte di cassazione ha affrontato, tra le altre questioni, il problema dell’individuazione del momento consumativo della truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche, richiamando l’orientamento giurisprudenziale che, in materia di crediti superbonus fittizi, attribuisce rilievo alla “mera creazione” del credito.
Sul tema sono successivamente intervenute le Sezioni Unite, con le sentenze nn. 36525 e 36526, depositate il 16 ottobre 2026, che hanno individuato il momento consumativo della truffa nel “perfezionamento della prima cessione”, mediante la comunicazione dell’opzione all’Amministrazione finanziaria e la successiva accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario sulla piattaforma dell’Agenzia delle entrate.
Occorre quindi verificare in quale misura tale precisazione incida sulla soluzione accolta dalla pronuncia annotata, soprattutto nell’ipotesi di applicazione dello sconto in fattura. Per tale ragione, nel seguito della presente nota, dopo un breve cenno al tema del rapporto tra i reati tributari e la truffa aggravata (pure trattato nella sentenza n. 33224), ci si soffermerà sulla qualificazione dell’indebito conseguimento dell’agevolazione e sull’individuazione del momento consumativo della truffa.
2. La vicenda trae origine da un’indagine della Guardia di finanza di Palermo nei confronti di una società in accomandita semplice che, negli anni 2021-2023, aveva operato come general contractor in numerosi interventi agevolati con il Superbonus 110%. Secondo l’ipotesi accusatoria, la società avrebbe fatto sistematico ricorso a fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti, accompagnate da asseverazioni non veritiere sullo stato di avanzamento dei lavori, generando crediti d’imposta fittizi per oltre quattro milioni di euro.
Sulla base di tali contestazioni, il GIP, convalidando il provvedimento d’urgenza del pubblico ministero, aveva disposto un sequestro preventivo, confermato pressoché integralmente dal Tribunale del riesame. Investita del ricorso avverso tale ordinanza, la Corte di cassazione ha esaminato, per quanto qui interessa, il rapporto tra emissione di fatture per operazioni inesistenti e truffa aggravata, i presupposti della contestata inesistenza delle operazioni e il momento consumativo della truffa.
Quanto al rapporto tra le fattispecie, la difesa sosteneva che, nel sistema degli artt. 119 e 121 del d.l. 34/2020, la fattura costituisse il passaggio necessario per accedere all’agevolazione e svolgesse esclusivamente la funzione di documentare il titolo per il riconoscimento del credito. La contestazione della truffa avrebbe quindi duplicato la qualificazione penale della medesima condotta, già riconducibile all’emissione di fatture per operazioni inesistenti.
La Corte ha respinto tale prospettazione richiamando il principio secondo cui le condotte fraudolente dirette esclusivamente all’evasione fiscale esauriscono il proprio disvalore nell’ambito delle fattispecie tributarie speciali. Il concorso con la truffa è invece configurabile quando dalla condotta derivi un profitto ulteriore e diverso rispetto all’evasione, quale l’indebito conseguimento di pubbliche erogazioni [1].
Nella ricostruzione accolta dalla pronuncia, l’acquisizione del credito connesso allo sconto in fattura procura un’utilità diversa dal mero risparmio delle imposte sui redditi o dell’IVA: tale acquisizione, infatti, consente al fornitore di acquisire una posizione fiscalmente utilizzabile o cedibile, a fronte di interventi che si assumono in tutto o in parte inesistenti. È tale ulteriore vantaggio a fondare il concorso con la truffa [2], ferma la distinta verifica del momento nel quale l’utilità possa dirsi effettivamente conseguita [3].
3. In ordine al momento consumativo della truffa, la sentenza n. 33224 merita una riflessione più attenta. La Corte di cassazione afferma che nel caso sottoposto al suo esame il reato si è perfezionato con la deminutio patrimonii del soggetto passivo, ricavando questa conclusione anche dalla fruizione, non contestata, del credito da parte dei cessionari.
Per definire in astratto il momento della consumazione, però, la Corte compie una scelta netta e la appoggia su due riferimenti: da un lato, l’informazione provvisoria n. 4/2026, con cui le Sezioni Unite, all’udienza del 26 febbraio 2026, confermavano la riconducibilità della condotta esaminata alla truffa aggravata in forma consumata, senza ancora esplicitarne compiutamente la soglia consumativa; dall’altro lato, la sentenza n. 45868 del 17 ottobre 2024 (dep. il 13 dicembre 2024), secondo cui la truffa si consuma con l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 121, co. 1, lett. b), d.l. 34/2020, e dunque con la semplice creazione del credito d’imposta sostitutivo della detrazione, “non essendo necessario che il credito fittizio così generato e conseguentemente comparso nel cassetto fiscale dell’originario beneficiario sia ceduto a terzi o portato in compensazione” [4].
Nella vicenda concreta, tuttavia, la motivazione non si arresta alla formazione del credito: valorizza anche la fruizione da parte dei cessionari e gli accertamenti bancari dai quali risultavano cessioni effettivamente eseguite e somme incassate. Il richiamo all’orientamento più anticipato si inserisce quindi in una fattispecie nella quale erano già intervenute ulteriori vicende di acquisizione e utilizzazione dei crediti [5].
4. Per comprendere meglio le ragioni su cui si fonda la decisione annotata, è opportuno ripercorrere il contrasto giurisprudenziale che si è sviluppato su tale questione e che le Sezioni Unite sono state chiamate a comporre con le ordinanze nn. 37421 e 37423 del 17 novembre 2025 [6].
L’orientamento più rigoroso collocava la consumazione del reato nel momento della compensazione del credito ceduto, muovendo da una nozione naturalistica del danno patrimoniale: finché il credito resta una posta contabile e non viene speso, l’Erario non ha perso nulla, e il pregiudizio è soltanto potenziale [7]. Prima di quel momento si potrebbe configurare, al più, un tentativo, oppure una truffa ai danni dei cessionari, che hanno pagato un corrispettivo per un credito privo di fondamento. All’estremo opposto, si trovava l’orientamento che anticipava la consumazione alla semplice creazione del credito, intendendo il danno in senso giuridico più che naturalistico: il credito che compare nel cassetto fiscale a seguito dell’esercizio dell’opzione, è già una ricchezza a carico della collettività, una posizione passiva dello Stato che esiste indipendentemente dall’uso che il titolare deciderà di farne [8]. Tra i due estremi si poneva una soluzione intermedia, che individuava il momento decisivo nella prima cessione del credito [9]. L’idea è, in questo scenario, che il credito fittizio produca i suoi effetti pregiudizievoli quando esce dalla sfera dell’autore ed entra nel patrimonio di un terzo, diventando un bene che circola nel mercato e che lo Stato non può più facilmente neutralizzare. È in quel passaggio che profitto e danno si realizzano contestualmente, come la struttura della truffa richiede.
5. Il contrasto tra i predetti orientamenti è stato composto, come detto, dalle sentenze delle Sezioni Unite nn. 36525 e 36526, decise il 26 febbraio e depositate il 16 ottobre 2026. Secondo le predette decisioni la truffa aggravata si consuma con il perfezionamento dell’esercizio dell’opzione, che richiede due elementi: la trasmissione della comunicazione all’Amministrazione finanziaria e l’accettazione del credito da parte del fornitore o del cessionario, attraverso la Piattaforma cessione crediti dell’Agenzia delle Entrate, senza alcuna necessità di dover attendere l’utilizzo del credito in compensazione [10].
Sul punto, la Corte di cassazione precisa che “la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente. In tale momento, infatti, il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del soggetto al quale l’opzione è destinata e non si sono ancora prodotti tutti gli effetti propri della sua cessione”. Il che vuol dire che l’opzione esercitata dal beneficiario originario, ma non perfezionatasi per mancata accettazione del fornitore o del cessionario, esclude la consumazione del reato [11].
La ragione per cui il baricentro cade sull’accettazione sta nella struttura stessa della truffa e, nello specifico, nella circostanza che il reato richiede il verificarsi congiunto di un ingiusto profitto e dell’altrui danno. Con l’accettazione il credito entra nella sfera patrimoniale del destinatario e diventa fiscalmente spendibile secondo la disciplina agevolativa. In quel momento chi lo ha generato ottiene un’utilità e lo Stato subisce il corrispondente pregiudizio. Ciò che accade dopo, cioè la compensazione o le cessioni successive, è solo il modo in cui viene impiegata una posizione patrimoniale già acquisita.
Il danno, del resto, non va inteso in senso puramente naturalistico, ma si riferisce a ogni modificazione effettiva di diritti e situazioni economicamente valutabili. In questa prospettiva, un credito fittizio acquisito e utilizzabile da un terzo crea già una situazione passiva a carico dell’Erario e altera l’allocazione delle risorse pubbliche. La fuoriuscita materiale di denaro è soltanto una delle forme che il danno può assumere [12].
Al fine di avallare la propria interpretazione, la Corte valorizza anche il profilo della responsabilità dei cessionari: in base ai commi 5 e 6 dell’art. 121 d.l. 34/2020, il recupero della detrazione non spettante colpisce il beneficiario originario, mentre il fornitore o il cessionario rispondono in solido solo se hanno concorso nella violazione con dolo o colpa grave, e l’onere di provarlo grava sull’Amministrazione [13]. Altrimenti detto, l’eventuale e successivo recupero del credito anche verso il cessionario corresponsabile è un post factum che non sposta il momento consumativo [14].
6. Alla luce delle considerazioni svolte, il distacco tra l’orientamento basato sulla mera creazione del credito e quello accolto dalle Sezioni Unite deve essere ridimensionato, senza tuttavia annullarne la differenza. Le due impostazioni condividono l’esclusione della necessità di attendere l’utilizzo del credito in compensazione; divergono, invece, sulla sufficienza della sua formazione mediante l’esercizio dell’opzione, rispetto alla quale le Sezioni Unite richiedono anche l’accettazione del destinatario.
Il riferimento alla «prima cessione» va inteso alla luce del procedimento previsto dall’art. 121 d.l. 34/2020. Esso comprende l’acquisizione del credito da parte del fornitore che ha praticato lo sconto in fattura o del cessionario, mediante l’accettazione sulla piattaforma, senza richiedere un successivo trasferimento a una banca o a un altro operatore. La comunicazione dell’opzione e l’accettazione costituiscono dunque adempimenti distinti della medesima sequenza, il cui completamento determina gli effetti patrimoniali ai quali le Sezioni Unite collegano la consumazione.
La differenza rispetto alla mera creazione assume rilievo quando la sequenza rimanga incompiuta, perché il destinatario non abbia ancora accettato il credito o lo abbia rifiutato, oppure un intervento preventivo ne abbia impedito il perfezionamento. Quando, invece, alla comunicazione segua l’accettazione, entrambi gli orientamenti conducono a riconoscere una truffa consumata.
Così precisato, l’intervento delle Sezioni Unite corregge la sufficienza attribuita alla mera creazione del credito, lasciando ferma la conclusione secondo cui non occorre attendere la compensazione, la riscossione o le cessioni successive alla prima. Una volta perfezionata l’acquisizione da parte del fornitore o del primo cessionario, il profitto e il corrispondente danno devono ritenersi realizzati; le successive vicende attengono all’impiego o alla circolazione di una posizione patrimoniale già acquisita.
In questa prospettiva, il richiamo della sentenza n. 33224/2026 all’orientamento della mera creazione richiede una precisazione, senza che ne risulti contraddetto l’esito concreto alla luce del criterio delle Sezioni Unite. La motivazione valorizza infatti cessioni effettivamente eseguite, somme incassate e fruizione dei crediti da parte dei cessionari: elementi che collocano la vicenda oltre la sola formazione di crediti non ancora accettati.
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[1] Il principio risale a Cass. pen., Sez. Unite, 28 ottobre 2010, dep. 19 gennaio 2011, n. 1235. In senso conforme, cfr. Sez. III, n. 36916/2020 e Sez. II, n. 27047/2025.
[2] Anche le Sezioni Unite nn. 36525 e 36526/2026 (su cui si tornerà infra nel testo) riconducono alla truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche la costituzione di crediti Superbonus fittizi mediante fatture relative a operazioni in tutto o in parte inesistenti. In particolare, tali pronunce hanno respinto l’idea che l’automazione del procedimento escluda l’induzione in errore dell’Amministrazione, considerando che fatture, attestazioni e asseverazioni professionali costituiscono un complesso documentale dotato di vera capacità ingannatoria, perché proprio sull’affidabilità di quei documenti si regge la rapidità del riconoscimento del beneficio. Tale qualificazione, però, riguarda il rapporto della truffa con l’indebita percezione di erogazioni pubbliche e non risolve, di per sé, la distinta questione del concorso con i reati tributari. In proposito, va detto che la riconducibilità delle fatture per operazioni inesistenti al paradigma dell’art. 8 d.lgs. 74/2000 richiede anche l’accertamento del fine di consentire a terzi l’evasione delle imposte sui redditi o dell’IVA, che non può essere desunto automaticamente dalla sola finalità di acquisire il credito agevolativo e deve essere oggetto di autonomo accertamento.
[3] Per completezza, la sentenza dedica attenzione anche al presupposto del reato tributario, cioè all’inesistenza delle operazioni documentate, affrontando la tesi difensiva secondo cui le fatture avrebbero potuto legittimamente precedere l’esecuzione dei lavori. Nel respingerla, la Corte valorizza il collegamento tra l’esercizio dell’opzione agevolativa e l’effettiva realizzazione degli interventi attestati dalle asseverazioni.
[4] È appena il caso di sottolineare, sul punto, che la citata sentenza n. 45868/2024 fa riferimento alla “creazione” del credito fiscale a seguito dell’esercizio dell’opzione, da parte del beneficiario originario dell’agevolazione, per la cessione dello stesso, ai sensi dell’art. 121, comma 1, lett. b), d.l. n. 34/2020. Il che vuol dire che il credito sorge direttamente nel cassetto fiscale del primo cessionario e non del beneficiario originario. Nulla si dice, invece, con riferimento alla necessità che detto credito debba essere accettato dal predetto cessionario al fine della consumazione del reato.
[5] La sentenza vive così una doppia anima. Nel principio enunciato adotta la soluzione più anticipata tra quelle prospettate in giurisprudenza. Nella fattispecie concreta, invece, si muove su un terreno in cui il reato risultava consumato anche ove il momento consumativo fosse stato spostato in avanti.
[6] A differenza della sentenza qui annotata, la rimessione alle Sezioni Unite faceva perno sulla distinzione tra la truffa aggravata e la fattispecie meno grave di indebita percezione di erogazioni pubbliche ai sensi dell’art. 316-ter c.p.: la circostanza che l’A.F. “si limita” a registrare quanto dichiarato dal beneficiario originario dell’agevolazione faceva infatti sorgere dubbi sulla sussistenza dell’elemento decettivo tipico della truffa, non potendosi quindi ritenere che essa fosse stata indotta in errore. Sul punto, v. A. Iorio, SSUU, linea dura sui bonus edilizi, in Modulo24 Accertamento, Riscossione e Contenzioso del 5 marzo 2026, n. 2, p. 18.
[7] Così Cass. n. 23402 del 7 marzo 2024.
[8] Cfr. Cass. n. 45868 del 17 ottobre 2024, secondo cui il reato si consuma già con l’esercizio dell’opzione prevista dall’art. 121, comma 1, lett. b), DL 19 maggio 2020, n. 34 e con la conseguente creazione del credito d’imposta, senza che sia necessaria la sua successiva cessione o utilizzazione in compensazione. Nello stesso senso si sono espresse Sez. 3, n. 15710 del 6 marzo 2026; Sez. 2, n. 11608 del 5 marzo 2026; Sez. 2, n. 11705 del 6 febbraio 2025. Nella sentenza richiamata – è opportuno sottolinearlo fin da subito – si fa coincidere la creazione del credito con la trasmissione della comunicazione per l’esercizio dell’opzione all’Agenzia delle Entrate, indipendentemente dal fatto che il credito venga accettato dal destinatario dell’opzione stessa. Ancora, il discorso dei Supremi Giudici, in questo caso, non prende in considerazione l’esercizio dell’opzione per lo sconto in fattura, limitandosi a trattare dell’opzione per la cessione di cui all’art. 121, comma 1, lett. b).
[9] Cass. n. 40015 del 23 ottobre 2024 ha invero ritenuto che con la prima cessione siano realizzati tutti gli elementi costitutivi della truffa.
[10] L’applicazione di tale criterio allo sconto in fattura richiede una precisazione. Il riferimento al perfezionamento della «prima cessione» non implica che il fornitore debba avere trasferito il credito a una banca o a un altro operatore. Il principio delle Sezioni Unite contempla espressamente l’accettazione del credito da parte del fornitore che ha praticato lo sconto: è questo adempimento, successivo alla comunicazione dell’opzione, a costituire il riferimento per l’individuazione del momento consumativo. Ne deriva che, nell’ottica delle Sezioni unite, in caso di credito maturato con l’applicazione dello sconto in fattura, anche la “prima” maturazione del credito nel cassetto fiscale del fornitore che ha praticato lo sconto (ed a prescindere dalla successiva cessione dello stesso) è idonea a ritenere consumato il reato di truffa. Le differenze tra le opzioni previste dalle lettere a) e b) dell’art. 121, comma 1, non giustificano dunque, sotto questo profilo, un diverso criterio consumativo. La successiva cessione a terzi rappresenta invece una distinta vicenda di circolazione del credito.
[11] Si legge testualmente che: “la mera creazione del credito in capo al beneficiario originario non è sufficiente. In tale momento, infatti, il credito non è ancora entrato nella sfera patrimoniale del soggetto al quale l’opzione è destinata e non si sono ancora prodotti tutti gli effetti propri della sua cessione”. Lo stesso discorso dovrebbe valere, per analogia, anche in caso di sospensione degli effetti della comunicazione da parte dell’Agenzia delle Entrate; in questa ipotesi, infatti, il cessionario non ha avuto nemmeno la possibilità di accettare il credito.
[12] Va considerato che la distinzione tra truffa solo tentata o integralmente consumata assume rilievo pratico significativo: nel caso in esame, infatti, il Tribunale del riesame aveva annullato il provvedimento di sequestro ritenendo la truffa soltanto tentata: in assenza di riscossione o compensazione del credito, mancherebbe un pregiudizio patrimoniale effettivo per lo Stato. La riqualificazione, all’opposto, comporta un effetto immediato e decisivo, perché gli artt. 640-quater e 322-ter c.p. consentono la confisca per equivalente del profitto solo per il delitto consumato.
[13] Ne discende – nell’ottica dei Supremi Giudici – che finché il credito resta nella disponibilità del beneficiario originario (evidentemente sottoforma di detrazione), l’Amministrazione conserva gli strumenti per disconoscerlo senza conseguenze per terzi. Sul punto, peraltro, le Sezioni Unite osservano pure che, per simmetria, nell’ipotesi di utilizzo diretto da parte del beneficiario originario, la consumazione va individuata nella messa a disposizione del credito nel cassetto fiscale dell’autore della frode, trattandosi di un rapporto bilaterale con l’Amministrazione. Benché non ci sia un approfondimento specifico su questo punto, si dovrebbe ritenere che le conseguenze del reato debbano prodursi (per esempio, ai fini del sequestro e della confisca) tenendo conto del fatto che l’utilizzo diretto si caratterizza per la possibilità di beneficiare di una detrazione dall’imposta sul reddito risultante dalla dichiarazione annuale suddivisa in quote costanti.
[14] Il punto è rilevante anche ai fini del coordinamento con la giurisprudenza sul sequestro dei crediti presso i cessionari in buona fede (cfr. ex multis, Cass. 45558/2022 e Cass. 6532/2026). Il regime tributario di recupero e responsabilità solidale deve infatti essere distinto dai presupposti della misura cautelare penale: secondo la giurisprudenza citata, il sequestro impeditivo può colpire anche crediti nella disponibilità di un terzo estraneo alla frode e in buona fede, quando la loro libera disponibilità possa aggravare o protrarre le conseguenze del reato o agevolare ulteriori illeciti. La protezione riconosciuta al cessionario sul piano tributario non potrebbe essere automaticamente tradotta in un’immunità dall’aggressione cautelare penale. Ad ogni modo, M. Nessi, Superbonus: il credito fittizio è truffa aggravata già alla prima cessione, in Quotidianopiù del 20 ottobre 2026, osserva che, alla luce delle Sezioni Unite, la documentazione dell’art. 121, c. 6-bis, introdotto dal D.L. 11/2023, diventa così il presidio non solo contro la responsabilità solidale tributaria, ma anche contro l’aggressione cautelare penale.


