Il TAR Puglia, Lecce, sui vincoli paesaggistici e ambientali in aree idonee ex lege
TAR Puglia, Lecce, Sez. II, sentenza n. 1125 del 30 giugno 2025
Con sentenza pubblicata lo scorso 26 maggio, il TAR Puglia – Sezione di Lecce – si è pronunciato in merito all’ambito applicativo dell’articolo 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021, nel quadro della disciplina transitoria dettata in attesa dell’individuazione formale delle aree idonee per l’insediamento di impianti alimentati da fonti rinnovabili.
La vicenda trae origine dalla presentazione, da parte di una società attiva nel settore energetico, di una PAS ai sensi dell’articolo 6 del d.lgs. 28/2011, finalizzata alla realizzazione di un impianto agrivoltaico a terra nel salentino, della potenza complessiva pari a 999,6 kWp.
L’area oggetto dell’intervento, a destinazione agricola, ricade all’interno di una zona non sottoposta a vincoli paesaggistici ai sensi del d.lgs. 42/2004, e si trova all’esterno del perimetro di 500 metri da beni tutelati, risultando pertanto, secondo l’interpretazione della società, idonea ex lege ai sensi della lett. c-quater del comma 8 dell’art. 20 del d.lgs. 199/2021.
Nonostante ciò, a seguito di preavviso di rigetto, il Comune ha formalmente negato l’assenso all’intervento, ravvisando plurimi profili ostativi alla sua realizzazione, connessi alla pianificazione paesaggistica, idrogeologica e urbanistica vigente sul territorio.
In particolare, l’Amministrazione ha motivato il diniego richiamando: (i) la vicinanza dell’area a un corso d’acqua, in violazione delle fasce di rispetto previste dal PAI; (ii) la localizzazione dell’intervento all’interno dell’ambito di paesaggio denominato “T.S.” e della figura paesaggistica “La Terra dell’Arneo”; (iii) la destinazione dell’area a zona agricola di salvaguardia, ai sensi delle NTA del PRG comunale.
La Società ha impugnato tale provvedimento, eccependo, da un lato, l’insussistenza in fatto dei presupposti ostativi richiamati; dall’altro, l’omessa considerazione da parte dell’Ente della peculiare natura agrivoltaica dell’impianto, e della sua collocazione in area da considerarsi idonea ex lege alla luce della richiamata disciplina normativa.
Nella propria analisi, il Collegio ha in primo luogo valorizzato il parere favorevole reso – successivamente al diniego del Comune – da parte dell’Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Meridionale, che ha ritenuto l’intervento compatibile con la disciplina del PAI, sebbene subordinatamente al rispetto di specifiche prescrizioni. Da tale elemento, il Tribunale ha desunto l’insussistenza di un ostacolo dirimente di natura idrogeologica.
Quanto ai profili paesaggistici e urbanistici, il Tribunale ha rilevato come l’Amministrazione non abbia operato alcuna motivazione rafforzata circa l’esistenza di valori paesaggistici specifici da tutelare, né abbia svolto alcun bilanciamento effettivo tra gli interessi in gioco, limitandosi a evocare genericamente la localizzazione dell’intervento all’interno di ambiti o figure paesaggistiche, senza argomentarne la concreta rilevanza ostativa.
Al contrario – osserva il Collegio – l’area interessata rientra tra quelle riconosciute ex lege come idonee all’insediamento di impianti FER, ai sensi dell’articolo 20, comma 8, lett. c-quater, del d.lgs. 199/2021, e non presenta evidenze ostative di rilievo tali da giustificare un’inversione dell’orientamento espresso dal legislatore, in particolare nel quadro della disciplina transitoria.
Il TAR ha quindi riaffermato l’orientamento secondo cui, in presenza di aree già individuate normativamente come idonee, eventuali ragioni ostative fondate su esigenze di tutela ambientale o paesaggistica devono essere oggetto di specifica e puntuale motivazione rafforzata, alla luce della preminenza espressa che il legislatore ha inteso attribuire, nel bilanciamento degli interessi pubblici, alla realizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili (cfr. TAR Sardegna, I, n. 844/2023; TAR Lecce, II, n. 408/2025).
Nel caso di specie, secondo il Giudice, tale motivazione è del tutto assente, e non può certo considerarsi sufficiente, a tal fine, il generico richiamo alla classificazione urbanistica o all’appartenenza dell’area a contesti paesaggistici astrattamente definiti.
La sentenza ha pertanto disposto l’annullamento della determina impugnata, nonché dei relativi preavvisi di rigetto.
Il provvedimento in esame si inserisce nel solco di un orientamento giurisprudenziale sempre più netto nel riconoscere l’efficacia vincolante della previsione di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-quater, come elemento idoneo a configurare ipotesi autonome e sufficienti di idoneità delle aree ai fini dell’insediamento degli impianti FER.
Guardando al futuro, si conferma l’urgenza di un intervento chiarificatore da parte del legislatore, volto a consolidare – anche a livello di pianificazione locale – la coerenza tra l’obiettivo strategico della transizione energetica e le prassi amministrative concretamente adottate dagli enti territoriali, troppo spesso ancora ispirate a logiche difensive o meramente conservative, in contrasto con il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.


