Il Consiglio di Stato sulle procedure abilitative per la realizzazione di impianti
Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 6732 del 1° settembre 2026
In data 1° settembre 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato su due questioni di particolare rilievo in materia di autorizzazione di impianti alimentati da fonti rinnovabili: da un lato, l’individuazione della disciplina applicabile alle procedure abilitative avviate prima dell’entrata in vigore del D.Lgs. n. 190/2024, alla luce delle disposizioni transitorie ivi previste; dall’altro, i criteri per la qualificazione di un complesso produttivo come “stabilimento” ai sensi dell’art. 20, co. 8, lett. c-ter), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, ai fini dell’individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER.
La vicenda trae origine dall’impugnazione del diniego opposto da un Comune del Padovano a un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), presentata da una Società per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra della potenza di 12 MW.
Il diniego comunale si fondava, tra l’altro, sulla presunta inidoneità dell’area interessata dal progetto. Nel giudizio di primo grado, il Comune eccepiva inoltre l’inammissibilità del ricorso per carenza di interesse: sosteneva infatti che, ai sensi dell’art. 15 del D.Lgs. n. 190/2024, la disciplina previgente fosse applicabile solo alle procedure la cui verifica di completezza documentale fosse già conclusa al 30 dicembre 2024. Non ricorrendo tale condizione, l’impianto avrebbe richiesto un’autorizzazione ordinaria anziché la PAS, escludendo l’applicazione del regime transitorio generale previsto dall’art. 1, comma 3, del medesimo decreto. Di conseguenza, secondo l’Amministrazione, veniva meno l’interesse al ricorso della Società.
Sul piano del merito, il Comune replicava alle censure avversarie deducendo che la distanza di 500 metri (utile a qualificare il sito come area idonea ope legis ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021) avrebbe dovuto essere calcolata esclusivamente dal singolo impianto di recupero energetico del biogas, distante circa 940 metri dall’area di progetto, e non dall’intera discarica. Secondo la difesa comunale, si trattava infatti di attività distinte e non riconducibili al concetto unitario di “stabilimento” definito dall’art. 268, comma 1, lett. h), del D.Lgs. n. 152/2006.
Il giudizio di primo grado si concludeva con l’accoglimento del ricorso proposto dalla Società. Con la sentenza in commento, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del Comune, confermando la decisione del TAR sia quanto all’applicabilità della disciplina previgente che con riguardo alla qualificazione del complesso costituito dalla discarica e dall’impianto a biogas come unico stabilimento.
Quanto alla prima questione, il Collegio ha chiarito che gli artt. 15 e 1, co. 3 del D.Lgs. n. 190/2024 operano su piani distinti e non si escludono reciprocamente: mentre il primo salvaguarda l’applicazione della disciplina previgente alle procedure per le quali la verifica di completezza documentale fosse già conclusa al 30 dicembre 2024, il secondo introduce un regime transitorio generale, in forza del quale, nelle more dell’adeguamento di Regioni ed enti locali al nuovo decreto, e comunque entro il termine di 180 giorni, continua a trovare applicazione la disciplina previgente.
Ne consegue che la PAS presentata prima dell’entrata in vigore del regime transitorio non perde la propria ammissibilità per il solo fatto che la verifica di completezza documentale sia stata effettuata successivamente: così, “l’Amministrazione comunale avrebbe dovuto esaminare l’istanza presentata dalla società in base alla disciplina previgente, per effetto del regime transitorio di cui all’art. 1, comma 3, del d.lgs. n. 190/2024”.
Quanto alla nozione di “stabilimento”, il Consiglio di Stato ha precisato che l’art. 20, co. 8, lett. c-ter), n. 2, D.Lgs. n. 199/2021, nel qualificare come idonee, alle condizioni ivi previste, le aree agricole situate entro 500 metri da impianti industriali e stabilimenti, rinvia espressamente alla definizione contenuta nell’art. 268, co. 1, lett. h), D.Lgs. n. 152/2006.
Tale disposizione, nel definire lo stabilimento come un complesso unitario e stabile, caratterizzato da un complessivo ciclo produttivo e sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, non richiede che le attività svolte al suo interno siano necessariamente omogenee, ammettendo, al contrario, la presenza di più impianti e lo svolgimento di attività differenti.
Pertanto, secondo il Collegio, la mera diversità delle attività svolte non è sufficiente a escludere l’unitarietà dello stabilimento, “dovendosi invece verificare il concreto grado di integrazione funzionale, organizzativa e gestionale delle diverse componenti”. Nel caso di specie, tale integrazione è stata ravvisata nella connessione tra la produzione del biogas nella discarica e il suo successivo recupero energetico, unitamente all’unicità del soggetto gestore.
In conclusione, con la pronuncia in esame il Consiglio di Stato ha chiarito, per un verso, la portata generale del regime transitorio previsto dall’art. 1, co. 3, D.Lgs. n. 190/2024 e, per l’altro, i criteri di individuazione delle aree idonee alla realizzazione di impianti FER, valorizzando una nozione sostanziale e funzionale di stabilimento, che prescinde dalla mera distinzione tra le attività esercitate al suo interno.


