Il Consiglio di Stato sulla motivazione dell’incompatibilità paesaggistica

Consiglio di Stato, Sez. IV, sent. n. 7277 del 2 ottobre 2026
27/10/2026

In data 2 ottobre 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato sui presupposti di legittimità del diniego all’installazione di impianti fotovoltaici nei centri storici, soffermandosi, in particolare, sull’obbligo di adeguata motivazione del provvedimento amministrativo e sulla necessità di operare un concreto bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio storico-architettonico e l’interesse pubblico alla produzione di energia da fonti rinnovabili.

La sentenza in commento trae origine dal ricorso proposto da una Società, titolare di un albergo nel centro storico di Roma, avverso il parere negativo espresso dalla Soprintendenza sul progetto di rifacimento della copertura dell’immobile e di installazione di pannelli fotovoltaici.

In particolare, la Soprintendenza aveva ritenuto l’intervento incompatibile con il contesto della Città e con i caratteri storico-architettonici e tipologici del fabbricato, richiamando altresì l’esigenza di salvaguardare l’integrità del Centro di Roma, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO.

Il suddetto parere veniva dunque impugnato dinanzi al TAR Lazio, il quale respingeva il ricorso, ritenendo adeguatamente motivato il parere negativo della Soprintendenza, anche alla luce delle successive precisazioni fornite dall’Amministrazione in merito alle esigenze di salvaguardia del contesto urbano.

La Società proponeva quindi appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando che il diniego non potesse fondarsi su valutazioni generiche di incompatibilità paesaggistica, in assenza di un concreto esame delle caratteristiche dell’intervento progettato.

Nell’accogliere le doglianze dell’Appellante, il Consiglio di Stato chiarisce che il diniego all’installazione di pannelli fotovoltaici su edifici situati nei centri storici non può fondarsi su generiche valutazioni di incompatibilità paesaggistica, dovendo l’Amministrazione individuare le concrete ragioni per le quali l’intervento progettato risulti pregiudizievole per i valori storico-architettonici tutelati.

In particolare, il Collegio rileva che la Soprintendenza aveva espresso il proprio parere negativo sulla base di considerazioni astratte, omettendo di esaminare le specifiche caratteristiche dell’intervento e i suoi possibili effetti sul contesto circostante. La motivazione del diniego si era infatti arrestata su di un “piano meramente astratto”, senza alcun riferimento alle modalità di realizzazione dell’impianto o agli eventuali pregiudizi che ne sarebbero potuti derivare per l’edificio e per il paesaggio urbano.

Il Consiglio di Stato, così, ribadisce che la valutazione di compatibilità paesaggistica deve tener conto della crescente rilevanza attribuita alla produzione di energia da fonti rinnovabili, non potendo la mera visibilità dei pannelli fotovoltaici giustificare, di per sé, un giudizio negativo, essendo necessario valutare le concrete modalità di inserimento dell’impianto nel contesto tutelato e operare un effettivo bilanciamento tra le esigenze di conservazione del patrimonio storico-architettonico e l’interesse pubblico alla transizione energetica.

Il Giudice esclude inoltre che le carenze motivazionali del provvedimento potessero essere superate attraverso le successive precisazioni fornite dalla Soprintendenza nel corso del giudizio, ritenendole “inammissibili, risolvendosi in una motivazione postuma”. Le ragioni poste a fondamento del diniego devono infatti emergere dal provvedimento originario, senza poter essere integrate successivamente in sede processuale.

Con la pronuncia in esame, dunque, il Consiglio di Stato riafferma la necessità che il diniego all’installazione di impianti fotovoltaici sia fondato su una valutazione concreta e adeguatamente motivata, senza che la collocazione dell’immobile in un centro storico possa costituire, di per sé, una ragione ostativa alla realizzazione dell’intervento.

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