Il TAR Lazio sulla perentorietà dei termini nei procedimenti di realizzazione di impianti FER

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 15937 del 12 ottobre 2026
27/10/2026

Con sentenza n. 15937 del 12 ottobre 2026, il TAR Lazio si è pronunciato in merito all’illegittimità dell’inerzia dell’Amministrazione nell’ambito dei procedimenti di valutazione di impatto ambientale relativi a impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, ribadendo la natura perentoria dei termini previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, anche alla luce dei criteri di priorità nella trattazione delle istanze.

A fronte della particolare rilevanza riconosciuta, a livello nazionale e comunitario, alla diffusione delle fonti energetiche rinnovabili, infatti, l’Amministrazione è tenuta ad assicurare la conclusione dei relativi procedimenti entro termini certi e definiti, non potendo giustificare il proprio ritardo sulla base di difficoltà organizzative interne o dell’applicazione dei criteri di priorità introdotti dal legislatore.

La pronuncia scaturisce dalla presentazione di un’istanza di valutazione di impatto ambientale volta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a 60 MWp, sito nel Viterbese.

A seguito della verifica di completezza della documentazione, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) avviava la fase di consultazione pubblica, successivamente rinnovata in ragione delle integrazioni documentali presentate dalla Società.

Nonostante l’avvenuto espletamento delle consultazioni, il procedimento permaneva nella fase di istruttoria tecnica della Commissione PNRR-PNIEC, senza che fossero stati acquisiti i prescritti pareri della Commissione medesima e del Ministero della Cultura, né adottato il provvedimento conclusivo di VIA.

A fronte di tale inerzia, la Società proponeva ricorso avverso il silenzio dinanzi al TAR Lazio, lamentando la violazione dei termini perentori previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, nonché dei principi di buon andamento, certezza del diritto e massima diffusione delle fonti energetiche rinnovabili.

Nell’accogliere il ricorso, il Giudice di prime cure ha chiarito che l’omessa conclusione del procedimento entro i termini normativamente previsti integra un’ipotesi di silenzio-inadempimento, laddove sussista in capo all’Amministrazione uno specifico obbligo giuridico di provvedere. In particolare, il TAR ha ribadito che la disciplina dei procedimenti di VIA relativi ai progetti PNRR-PNIEC è caratterizzata da una rigorosa scansione temporale, funzionale ad assicurare la certezza dei tempi di conclusione dei procedimenti e, conseguentemente, la realizzazione degli impianti.

Una scansione temporale che, secondo il Collegio, non può essere disattesa neppure in ragione delle modifiche introdotte dal D.L. n. 153/2024 in materia di ordine di trattazione dei progetti prioritari. Sul punto, il TAR chiarisce che “l’introduzione dei criteri di priorità non determina alcuna deroga ai termini perentori dei procedimenti né, tantomeno, ne comporta la degradazione a termini meramente ordinatori o acceleratori e non determina alcuna sospensione degli stessi”, trattandosi di criteri meramente organizzativi, inidonei a legittimare il mancato rispetto dei termini di conclusione del procedimento.

Da qui, la conferma della natura inderogabile dei termini previsti dall’art. 25 del D.Lgs. n. 152/2006, anche con riferimento ai progetti attuativi del PNIEC non qualificati come prioritari, non potendo l’omesso richiamo a tali progetti nella disciplina sopravvenuta trasformare implicitamente un termine espressamente definito dalla legge come perentorio in un termine ordinatorio.

Il Giudice ha inoltre escluso che eventuali difficoltà operative o organizzative possano giustificare il ritardo dell’Amministrazione, essendo onere del Ministero adottare le misure organizzative necessarie ad assicurare il rispetto dei termini normativamente previsti.

Tale conclusione trova ulteriore fondamento nel principio, di derivazione comunitaria, di massima diffusione delle fonti rinnovabili, rispetto al quale la tempestiva definizione dei procedimenti autorizzativi assume carattere strumentale.

Con la pronuncia in esame, il TAR ha dunque confermato il rilievo centrale che il rispetto dei termini procedimentali assume nell’ambito delle procedure di valutazione ambientale relative agli impianti da fonti rinnovabili, quale espressione dei principi di legalità, buon andamento e certezza del diritto, nonché strumento essenziale per il perseguimento degli obiettivi di transizione energetica. Ne discende l’obbligo per le Amministrazioni competenti di assicurare una tempestiva definizione delle istanze, senza che le esigenze organizzative o i criteri di priorità nella trattazione dei progetti possano tradursi in un sostanziale svuotamento della perentorietà dei termini stabiliti dal legislatore.

Ti può interessare anche: