Energia da biomasse: diritto all’esenzione per la quota rinnovabile

Cassazione, ord. n. 25748 del 21 settembre 2025
26/11/2025

La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 25748 del 2025, interviene nuovamente sul delicato tema delle agevolazioni fiscali nel settore energetico, offrendo una lettura particolarmente chiara dell’esenzione dall’accisa prevista dall’art. 52, comma 2, lett. a) del d.lgs. n. 504/1995 (TUA). Secondo i giudici di legittimità, il beneficio non è riservato esclusivamente agli impianti che producono energia elettrica utilizzando integralmente fonti rinnovabili – come avviene nei sistemi alimentati solo da biomasse – ma può essere riconosciuto anche a quegli impianti che impiegano fonti rinnovabili solo in parte. Tuttavia, la Corte precisa un limite fondamentale: l’esenzione riguarda unicamente la porzione di energia che deriva dalla frazione biodegradabile dei rifiuti qualificata come biomassa.

Tale impostazione si inserisce armoniosamente nel quadro normativo e giurisprudenziale dell’Unione europea, oltre a riflettere la ratio di carattere ambientale che permea l’intera struttura degli incentivi alle energie pulite. La Cassazione sottolinea infatti che l’obiettivo del legislatore, tanto nazionale quanto unionale, è quello di favorire la produzione di energia da fonti effettivamente rinnovabili, non estendendo tali benefici a forme di energia che, pur provenendo da rifiuti, non presentano caratteristiche di biodegradabilità e dunque non rientrano nel concetto tecnico-giuridico di biomassa.

Il ragionamento della Corte si fonda sulla definizione europea di biomassa, recepita nell’ordinamento interno, che individua tale categoria nella “frazione biodegradabile dei prodotti, dei rifiuti e dei residui di origine biologica”. Ne discende un principio chiaro: anche se il legislatore italiano è intervenuto nel tempo introducendo limitazioni, resta fermo che la parte biodegradabile dei rifiuti urbani e industriali può essere assimilata a fonte rinnovabile ai fini dell’esenzione dalle accise. Trattasi di un’impostazione confermata anche dalla Corte di giustizia dell’Unione europea che, nella causa C-580/21, ha ribadito come l’energia proveniente dal recupero energetico dei rifiuti sia da considerarsi “rinnovabile” esclusivamente in relazione alla loro componente biodegradabile. Tale orientamento, oltre a creare un necessario allineamento tra diritto interno e diritto europeo, risponde anche all’esigenza di evitare distorsioni concorrenziali tra operatori del settore energetico.

Da questa cornice deriva il principio della proporzionalità dell’esenzione: il beneficio fiscale non può essere riconosciuto in via integrale quando l’impianto non utilizzi esclusivamente biomassa, ma deve essere commisurato alla quota effettiva di energia prodotta dalla componente biodegradabile. Per tale ragione, la Corte rimette al giudice del rinvio il compito di svolgere un accertamento tecnico di natura quantitativa, finalizzato a determinare la composizione dei rifiuti utilizzati e il relativo apporto energetico della frazione biodegradabile. Si tratta di una verifica che, nel concreto, richiede l’adozione di criteri scientifici e metodologie di misurazione condivise, spesso basate su analisi chimico-fisiche del rifiuto e su stime energetiche riconosciute a livello tecnico.

Dal punto di vista procedurale, l’ordinanza richiama l’attenzione su un tema che negli anni ha generato numerosi contrasti: il valore delle comunicazioni mensili dei consumi ai fini dell’accesso all’agevolazione. La Cassazione conferma l’orientamento secondo cui l’omesso invio delle comunicazioni entro il termine previsto non determina automaticamente la decadenza dal beneficio, purché i consumi possano essere ricostruiti e dimostrati attraverso altri dati attendibili, in primis le comunicazioni annuali. Queste ultime, infatti, rivestono un ruolo centrale nell’ambito della liquidazione e dell’accertamento dell’accisa. Viene così riaffermato un approccio sostanzialistico, fedele al principio della prevalenza della sostanza sulla forma: ciò che conta non è tanto il rispetto formale di un termine, quanto la possibilità di provare in modo certo l’effettiva misura dei consumi.

In materia sanzionatoria, la Corte ribadisce un principio da tempo consolidato nella giurisprudenza tributaria: per applicare una sanzione amministrativa non è sufficiente la mera violazione dell’obbligo, ma occorre accertare anche un elemento soggettivo, riconducibile quantomeno a negligenza o dolo presunto. Il contribuente mantiene comunque l’onere di dimostrare l’assenza di colpa o di allegare una causa di giustificazione fondata sulla buona fede, elemento spesso decisivo nei contesti in cui vi siano incertezze normative o interpretative.

Nel complesso, la pronuncia produce due effetti principali: definisce in modo più preciso e operativo i confini dell’esenzione – legandola direttamente alla percentuale di frazione biodegradabile presente nei rifiuti – e consolida una linea interpretativa che attribuisce priorità alla sostanza degli accertamenti rispetto ai formalismi documentali. Il rinvio al giudice di merito per la verifica quantitativa della biomassa rappresenta un passaggio cruciale, perché traduce il principio affermato dalla Corte in un onere probatorio concreto che, prevedibilmente, condizionerà i futuri procedimenti di accertamento e il contenzioso in materia di accise sulla produzione di energia da impianti misti.

Ti può interessare anche: