28/07/2026

Con la circolare n. 13 del 26 maggio 2026, l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli ha fornito rilevanti chiarimenti in merito alle modifiche introdotte dal D.Lgs. n. 43 del 28 marzo 2025 al D.Lgs. n. 504/1995 (c.d. T.U.A.), con specifico riguardo al trattamento fiscale dei prodotti energetici impiegati per la produzione di energia elettrica.

L’intervento assume rilievo poiché riconduce espressamente all’interno dell’art. 21 del Testo Unico delle Accise una serie di fattispecie che, sino ad oggi, risultavano in parte disciplinate mediante documenti di prassi della stessa Agenzia.

In particolare, con effetto dal 1° gennaio 2026 la determinazione dei quantitativi di prodotti energetici da assoggettare alle specifiche aliquote di accisa previste dall’Allegato I al TUA deve essere effettuata sulla base dei c.d. consumi specifici convenzionali, ora espressamente individuati dal citato art. 21.

Procedendo con ordine, la nuova disciplina distingue tra la produzione di sola energia elettrica, regolata dal nuovo comma 9-bis.1 dell’art. 21 del TUA, dalla generazione combinata di energia elettrica e calore utile (la c.d. cogenerazione), disciplinata dal comma 9-ter dello stesso articolo. Per entrambe le ipotesi la norma individua specifici coefficienti di consumo, riferiti ai principali prodotti energetici impiegati nei processi produttivi (tra cui oli vegetali non modificati chimicamente, gas naturale, GPL, gasolio, olio combustibile, oli minerali greggi naturali, carbone, lignite e coke), che consentono di individuare, in via convenzionale, i quantitativi di prodotto energetico da sottoporre a tassazione con applicazione delle diverse aliquote previste.

Sotto un secondo profilo, merita particolare attenzione il nuovo comma 9-quater, relativo ai prodotti energetici diversi da quelli per i quali l’Allegato I al TUA stabilisce specifiche aliquote per la produzione di energia elettrica, che determina un criterio di tassazione per equivalenza mediante l’individuazione del prodotto energetico di riferimento. La circolare chiarisce, ad esempio, che per oli e grassi animali e vegetali “il prodotto equivalente deve essere individuato nell’olio combustibile denso BTZ”, mentre per i gasoli paraffinici di sintesi e per l’HVO (Hydrotreated Vegetable Oil) il prodotto di riferimento è invece il gasolio.

Accanto al regime dei consumi specifici convenzionali, il nuovo comma 9-quinquies dell’art. 21 del TUA contempla, per la sola produzione di energia elettrica senza recupero di calore, la possibilità di utilizzare, in alternativa, consumi specifici medi determinati dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli a seguito di apposita sperimentazione in sito. Tale facoltà, già richiamata in precedenti documenti di prassi (circ. n. 5/D del 12 marzo 2010), presuppone lo svolgimento di prove tecniche mediante marce controllate, da effettuarsi in contraddittorio con l’esercente l’impianto, al fine di individuare un parametro maggiormente aderente alle caratteristiche operative dell’impianto stesso.

Resta fermo, in tale ipotesi, l’obbligo dell’operatore di monitorare i consumi specifici e di comunicare tempestivamente all’Ufficio competente eventuali variazioni significative, in particolare quando lo scostamento rispetto ai valori precedentemente determinati risulti superiore al 10%.

La circolare, da ultimo, si sofferma sulle principali casistiche operative relative all’alimentazione dei gruppi di produzione utilizzati per la generazione o l’autoproduzione di energia elettrica. A tal riguardo, l’Agenzia individua la necessità di acquisire la licenza di esercizio dell’officina elettrica ai sensi dell’art. 53-bis del TUA e distingue le seguenti ipotesi:

a) nel caso di utilizzo di prodotti energetici diversi dal gas naturale già ad imposta assolta, l’operatore è tenuto al rispetto degli obblighi previsti dall’art. 25 del TUA, inclusa la tenuta dell’apposito registro vidimato ai sensi dell’art. 2219 c.c.;

b) nel caso di prodotti energetici diversi dal gas naturale ricevuti in sospensione d’imposta, l’operatore assume la qualifica di destinatario registrato ed è tenuto ad osservare gli obblighi previsti dall’art. 8 del TUA, provvedendo al versamento dell’accisa nei termini stabiliti e applicando ai quantitativi ricevuti le aliquote specificamente previste per la produzione o autoproduzione di energia elettrica;

c) per l’utilizzo del gas naturale, invece, l’Agenzia rinvia ai chiarimenti già forniti con la circolare n. 8/2026 e alle disposizioni del D.M. 29 dicembre 2025, con particolare riguardo alle ipotesi in cui il gas acquistato non sia destinato esclusivamente alla produzione di energia elettrica.

Alla luce di quanto illustrato, la circolare n. 13/2026 costituisce un importante punto di coordinamento sistematico della disciplina, poiché consente agli operatori di individuare con maggior certezza il trattamento accise applicabile ai prodotti energetici destinati alla produzione e all’autoproduzione di energia elettrica.

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