26/11/2025

L’istituto del soggetto obbligato accreditato (SOAC), introdotto dal decreto legislativo 28 marzo 2025, n. 43 all’interno del testo unico delle accise (TUA, d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504), rappresenta un elemento rilevante nella revisione del sistema di garanzie e della qualificazione degli operatori attivi nel settore delle accise.

In particolare, l’articolo 9-ter del TUA disciplina la possibilità, per specifici operatori economici tenuti al pagamento dell’imposta, di ottenere la qualifica di SOAC a seguito di una valutazione positiva dell’affidabilità fiscale effettuata dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli (ADM). Il riconoscimento consente di accedere a una serie di benefici, tra cui l’esonero – anche parziale – dall’obbligo di prestare cauzione e l’applicazione di procedure semplificate negli adempimenti contabili e amministrativi, che saranno definite con un successivo decreto ministeriale attuativo previsto dall’art. 9-octies del TUA.

La ratio dell’intervento legislativo risiede nella volontà di introdurre, anche nell’ambito delle accise, un modello di compliance strutturato, analogo a quello già sperimentato nel settore doganale con l’istituto dell’Operatore economico autorizzato (AEO) di cui agli articoli 38 e seguenti del Regolamento (UE) n. 952/2013 (Codice doganale dell’Unione). In tal senso, la legge delega per la riforma fiscale (legge 9 agosto 2023, n. 111, art. 16, comma 2, lett. a) aveva già delineato la necessità di rivedere il sistema generale delle cauzioni, introducendo un meccanismo di qualificazione dei soggetti obbligati basato su livelli differenziati di affidabilità e solvibilità. Il decreto legislativo n. 43/2025 ha tradotto tale delega nella previsione di un sistema organico di accreditamento, destinato a sostituire le precedenti disposizioni che consentivano all’amministrazione di esonerare dalla cauzione i soggetti “affidabili e di notoria solvibilità” ai sensi degli articoli 5, 26 e 53 del TUA.

Assonime, nella circolare n. 22 del 3 ottobre 2025, ha posto in rilievo come la nuova disciplina, pur introducendo un sistema innovativo di qualificazione, si presenti selettiva sotto il profilo soggettivo. L’accesso alla qualifica di SOAC è riservato a specifiche categorie di operatori obbligati al pagamento dell’accisa: esercenti depositi fiscali e depositari autorizzati di prodotti energetici, alcolici e tabacchi lavorati, soggetti obbligati per il carbone, la lignite e il coke, nonché venditori di gas naturale e di energia elettrica che fatturano ai consumatori finali (artt. 21, 26 e 53 TUA). Restano invece esclusi altri operatori, quali i destinatari registrati o gli esercenti di officine di produzione per uso proprio, con la conseguenza di una restrizione della platea potenziale dei beneficiari. Tale impostazione, pur coerente con la finalità di selezionare operatori ad elevata affidabilità, rischia di generare un sistema a numero chiuso e di escludere soggetti che, per caratteristiche dimensionali o organizzative, potrebbero comunque garantire un adeguato livello di compliance. La stessa circolare auspica pertanto un’evoluzione della disciplina, che consenta un’estensione graduata del regime anche ad altri operatori mediante requisiti di accesso differenziati.

Particolare rilievo assumono i requisiti di ammissione fissati dall’art. 9-quater TUA, che introducono condizioni stringenti volte a verificare la continuità, la trasparenza e l’integrità dell’operatore. Tra questi, la norma richiede che l’attività sia esercitata in modo continuativo da almeno cinque anni, requisito che, in un contesto economico in rapido mutamento, potrebbe penalizzare le imprese di nuova costituzione o quelle derivanti da operazioni straordinarie. Ulteriori condizioni riguardano l’assenza di procedimenti penali pendenti o di condanne, anche non definitive, per reati tributari, finanziari, fallimentari o delitti contro la pubblica amministrazione e l’economia pubblica, nonché la mancanza di provvedimenti sanzionatori ex d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231 nel quinquennio precedente. Tali requisiti, più rigidi rispetto a quelli previsti in ambito AEO, determinano l’esclusione automatica anche nei casi in cui non sia ancora intervenuto un accertamento definitivo di responsabilità. Assonime suggerisce, a tal riguardo, l’introduzione di una valutazione caso per caso, che consenta all’amministrazione di apprezzare la condotta effettiva dell’operatore e i presidi di governance eventualmente adottati.

L’art. 9-quinquies TUA disciplina i profili di affidabilità che formano oggetto di valutazione da parte dell’ADM: professionalità, organizzazione aziendale, solvibilità finanziaria, filiera di approvvigionamento e conformità alle prescrizioni fiscali. La circolare evidenzia come tali criteri ricalchino in parte quelli previsti per l’AEO, suggerendo un coordinamento tra i due sistemi per evitare duplicazioni istruttorie e garantire coerenza di giudizio tra le diverse direzioni competenti dell’Agenzia. La professionalità viene riferita alle competenze tecniche e alle esperienze pregresse nel settore; l’organizzazione aziendale è valutata in relazione alla struttura amministrativa e contabile, alla dotazione tecnica e all’esistenza di sistemi di controllo interno ai sensi del d.lgs. 231/2001; la solvibilità finanziaria deve risultare da indicatori di bilancio e dalla regolarità negli adempimenti economici. Ulteriori profili riguardano i controlli sulla filiera di approvvigionamento e l’affidabilità fiscale, da dimostrare attraverso l’assenza di violazioni gravi e reiterate in materia di accise, IVA e tributi doganali.

L’attribuzione della qualifica di SOAC avviene a seguito di un procedimento istruttorio che si conclude, di norma, entro 120 giorni dalla presentazione dell’istanza. L’ADM assegna un punteggio da zero a cento sulla base dei profili di affidabilità verificati; la soglia minima per il riconoscimento è fissata a sessanta punti, con tre livelli di qualifica – Base, Medio e Avanzato – cui corrispondono differenti benefici. La validità del riconoscimento è quadriennale, ma l’amministrazione mantiene poteri di monitoraggio costante sulla permanenza dei requisiti, con la possibilità di modificare o revocare la qualifica in caso di variazioni rilevanti. La circolare segnala l’opportunità di una maggiore uniformità di criteri valutativi tra i comparti doganale e accise, anche per evitare che un operatore già riconosciuto AEO possa essere giudicato non idoneo come SOAC.

Il principale beneficio connesso alla qualifica è l’esonero, totale o parziale, dall’obbligo di prestare cauzione, disciplinato dagli articoli 9-sexies e 9-septies TUA. Le percentuali di riduzione previste sono del 30, 50 e 100 per cento in relazione ai tre livelli di affidabilità. L’art. 8 del d.lgs. 43/2025 regola la fase transitoria, disponendo la prosecuzione della validità dei provvedimenti di esonero già rilasciati fino al sessantesimo giorno successivo all’entrata in vigore del decreto ministeriale attuativo e, per chi presenti istanza di accreditamento entro tale termine, fino a sessanta giorni dalla conclusione dell’istruttoria. Tale disciplina mira ad assicurare continuità nella gestione delle garanzie e ad evitare soluzioni di discontinuità nel passaggio al nuovo regime.

Ulteriori semplificazioni e facilitazioni, da definire con decreto ministeriale ai sensi dell’art. 9-octies TUA, potranno riguardare la tenuta dei registri contabili in forma telematica, la periodicità degli inventari, la gestione dei contrassegni fiscali, la dilazione dei termini per la presentazione delle comunicazioni e le modalità di dichiarazione dei consumi di energia elettrica e gas naturale. Per i SOAC-GE (Soggetti Obbligati Accreditati – Gestione Energetici), ossia gli operatori che gestiscono prodotti energetici, energia elettrica e gas naturale di livello Avanzato è prevista la possibilità di mantenere la periodicità annuale della dichiarazione riepilogativa dei consumi, in deroga alla cadenza semestrale ordinariamente applicabile dal 2026.

Nel complesso, la disciplina del SOAC configura un modello di cooperazione qualificata tra contribuente e amministrazione, volto a promuovere la trasparenza e la responsabilizzazione degli operatori nei settori ad accisa armonizzata. Tuttavia, come osservato da Assonime, l’effettiva efficacia e l’attrattività dell’istituto dipenderanno dalla futura regolamentazione attuativa e dalla capacità del sistema di valorizzare le sinergie con gli altri strumenti di compliance già esistenti, quali l’AEO in ambito doganale e il regime di adempimento collaborativo in materia fiscale.

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