La recente circolare 13/D/2025 dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli – emanata in attuazione del d.lgs. 43/2025 – ha sollevato un rilevante problema, relativo alla possibile esclusione dei mezzi d’opera gommati dal beneficio che consente alle imprese di recuperare il 70% dell’accisa pagata sul gasolio utilizzato dalle c.d. “macchine operatrici”.
A partire dal 2006, con la circolare 33/D del 15 settembre emanata dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, è stato introdotto un meccanismo agevolativo di recupero del 70% dell’accisa gravante sul gasolio acquistato dalle imprese e impiegato per la produzione di forza motrice mediante macchine operatrici, quali escavatori, ruspe, carrelli elevatori ecc.
La citata circolare, nel definire le modalità applicative dell’agevolazione, ha stabilito criteri di misurazione, strumenti di rilevazione dei consumi e condizioni operative per l’accesso al beneficio.
L’agevolazione, prevista al punto 9 della Tabella A, allegata al Testo Unico delle Accise (d.lgs. 504/1995), si traduce – in termini pratici – in un credito di circa 0,43 euro per ogni litro di gasolio utilizzato da tali macchine operatrici, siano esse mobili o fisse, compresi i mezzi d’opera gommati abilitati alla circolazione su strada, purché impiegati su brevi tratti funzionali alle attività di cantiere.
Tuttavia, con la circolare n.13/D/2025, l’Agenzia delle Dogane e dei monopoli, nel richiamare le novità normative introdotte ad opera del d.lgs. 43/2025 (che entrerà in vigore dal 1° gennaio 2026), ha precisato che sono esclusi dal suddetto beneficio fiscale “i mezzi d’opera gommati (ad esempio, carrelli, mezzi di movimentazione di cose, eccetera) abilitati alla circolazione su rete stradale pubblica, ovvero immatricolati e targati”.
Tale conclusione, ha generato forti perplessità tra le imprese e gli operatori del settore, in quanto tali mezzi, pur risultando targati e immatricolati, svolgono la propria attività esclusivamente all’interno di delimitati e segnalati cantieri stradali, in conformità con le circolari tuttora vigenti. In altri termini, si tratta di mezzi targati che sono ben lontani dall’essere “veicoli stradali” nel senso comune del termine.
E infatti, come chiarito dall’art. 58, comma 1, del Codice della Strada, detti mezzi sono classificati come “macchine operatrici”, ossia veicoli semoventi o trainati, destinati a operare su strada o in cantiere, equipaggiati con specifiche attrezzature e autorizzati alla circolazione unicamente per esigenze connesse al ciclo operativo o ai lavori di cantiere.
In sostanza, la posizione assunta dall’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli finisce per assimilare i mezzi d’opera gommati ai veicoli ordinari adibiti al trasporto di merci o persone, i quali sono esclusi alla agevolazione, fornendo così una interpretazione restrittiva della normativa contrastante con il tenore della stessa circolare 13/D/2025. Quest’ultima, infatti, precisa che le modifiche introdotte dal d.lgs. 43/2025 hanno lasciato “sostanzialmente inalterato il campo di applicazione dei benefici fiscali interessati”; ma, a ben vedere, ciò è in palese contrasto con l’affermazione relativa all’esclusione dei mezzi sopracitati.
Pertanto, al fine di evitare incertezze applicative e non penalizzare un settore produttivo strategico, sarebbe opportuno – oltre che necessario – che l’ADM fornisse un chiarimento tempestivo della propria posizione o, alternativamente, che la prossima legge di Bilancio introducesse un correttivo normativo volto a precisare che le c.d. macchine operatrici, impiegate con esclusivo riferimento ai cantieri, godono del beneficio di cui al punto 9 della Tabella A del d.lgs. 504/1995.


