Il TAR Lazio, Roma, su tutela paesaggistica e Aree idonee

TAR Lazio, Roma, sent. n. 20429 del 17 novembre 2025
23/12/2025

In data 17 novembre 2025, il TAR Lazio, Roma, è tornato a pronunciarsi in merito alla all’installazione di impianti fotovoltaici all’interno delle c.d. aree idonee ex lege, ai sensi del D.Lgs. n. 199/2021, recante “Attuazione della direttiva (UE) 2018/2001 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell’11 dicembre 2018, sulla promozione dell’uso dell’energia da fonti rinnovabili”.

In particolare, con la sentenza in esame, il TAR Lazio, operando un’attenta ricognizione della normativa in materia di aree idonee e non idonee all’installazione di impianti fotovoltaici, ribadisce l’impatto che la presenza di un vincolo paesaggistico di cui al D.lgs. n. 42/2004 (Codice dei beni culturali e del paesaggio) ha sulla qualificazione dell’area come idonea ex lege, ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater).

Il giudizio prende le mosse da un’istanza di Procedura Abilitativa Semplificata (PAS), finalizzata alla realizzazione di un impianto fotovoltaico da installare in un’area agricola rientrante – a dire della Società titolare del progetto – tra quelle idonee ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-ter), punto 1, del D.Lgs. 8 novembre 2021, n. 199, in quanto collocato entro i 500 metri da un’area cava.

In sintesi, con riguardo alla suddetta istanza, veniva rilasciato parere non favorevole da Roma Capitale sulla scorta dei rilievi negativi della Soprintendenza Speciale Archeologia, Belle Arti e Paesaggio di Roma (Ssabap-Roma), incentrati sulla collocazione dell’impianto all’interno dell’area di beni sottoposti a tutela ai sensi della parte terza del D.Lgs. n. 42 del 2004, dunque, non rientrante nelle aree idonee di cui al comma 8, art. 20, D.Lgs. n. 199/2021. Sul punto, la Società ricorrente contesta il fatto che Roma Capitale si sia limitata ad attenersi al parere negativo della Ssabap-Roma, laddove invece, trattandosi di aree idonee ex lege, lo avrebbe dovuto considerare non vincolante (art. 22, D.Lgs. n. 199/2021).

Sul punto, il TAR Lazio chiarisce preliminarmente che le disposizioni di cui all’art. 20, comma 8, lett. c-ter) e lett. c-quater) – di individuazione delle c.d. aree idonee ex lege – prevedono due ipotesi da considerarsi tra loro cumulative; circostanza di particolare rilievo, specie in considerazione del fatto che la lettera c-quater ha esteso il novero delle aree legislativamente qualificate come idonee, aggiungendo a terreni già caratterizzati dalla presenza di insediamenti produttivi di vario genere, anche zone non antropizzate e paesaggisticamente integre, introducendo requisiti per l’idoneità delineati in termini assai stringenti (T.A.R. Toscana, sez. II, sent. n. 1359 del 25 novembre 2024).

Ebbene, nel caso di specie, si ritiene non dimostrato che la superficie in esame soddisfi tutte le condizioni previste dalla lett. c-ter), e, peraltro, la stessa risulta rientrare all’interno dell’area tutelata ai sensi dell’art. 136 del D.Lgs. n. 42 del 2004 denominata “Ambito Meridionale dell’agro Romano”, il che esclude che sia suscettibile di essere qualificata come idonea ex lege, risultando allora vincolante il parere della Soprintendenza.

In conclusione, con tale pronuncia il TAR ribadisce la necessità che ciascuno dei requisiti preposti all’individuazione di un’area idonea ex lege venga adeguatamente tenuto in considerazione, soprattutto in quanto, trattandosi di casi in cui l’esigenza di bilanciamento in concreto tra interessi contrapposti – sempre centrale in materia di realizzazione di impianti FER – tende ad affievolirsi, risultando in parte già risolta dalla legge.

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