23/12/2025

In data 21 novembre 2025, il TAR Puglia, Bari, si è pronunciato in merito alla natura dei termini del procedimento preordinato al rilascio della Valutazione di impatto ambientale di cui al d.lgs. n. 152 del 2006.

La vicenda prende avvio dall’istanza di VIA presentata da una Società operante nel settore energetico e avente ad oggetto la realizzazione di un impianto agrivoltaico nel foggiano, di potenza totale pari a 47, 34 MW, nonché delle relative opere di connessione alla rete di trasmissione nazionale

A seguito della presentazione dell’istanza, il Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica comunicava alla Società la procedibilità della stessa, e ai sensi dell’art. 24 del d.lgs. n. 152/2006 pubblicava il relativo avviso al pubblico, consentendo a chiunque di prendere visione del progetto e di presentare le proprie osservazioni nel termine di 30 giorni.

Successivamente, il Ministero della Cultura richiedeva alla Società istante una integrazione documentale, avente ad oggetto la tutela archeologica, paesaggistica e dei beni architettonici, e a seguito dell’avvenuto invio della documentazione richiesta veniva pubblicato un secondo Avviso al pubblico.

Decorsi inutilmente – nonostante numerosi solleciti e diffide – i termini di 30 e 130 giorni previsti dall’articolo 25, comma 2-bis, del d.lgs. 152/2006, la Società ricorreva avverso il silenzio serbato dalle Amministrazioni intimate.

In particolare, la Ricorrente sosteneva – anche sulla scorta di un consolidato orientamento del Consiglio di Stato – la natura assolutamente perentoria dei termini di disciplina del procedimento preordinato al rilascio della Valutazione di impatto ambientale.

L’analisi del Collegio si è articolata, specificamente:

  • sul tenore letterale dell’articolo 25 del d.lgs. 152/2006;
  • sul favor riconosciuto dalla normativa sovranazionale allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili.

Quanto al primo punto, il TAR ha specificato che “l’articolo 25, comma 7 del decreto legislativo n. 152 del 2006 stabilisce che “Tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9-quater, e 2-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241”. Né vi sono elementi per ritenere che l’inutile decorso dei termini nell’ambito del procedimento di Via provochi esclusivamente l’attivazione del potere sostitutivo evocato dalla medesima disposizione”.

Per il Collegio, pertanto, la scadenza del termine previsto per il rilascio della VIA “consuma” il potere di provvedere dell’Amministrazione competente.

Il TAR ha inoltre precisato – rigettando la posizione della difesa erariale – che tale conclusione non è scalfita dal disposto dell’articolo 8, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, in quanto “ai sensi dell’art. 3 bis, comma 3, D.lgs. 152/2006, le norme ivi contenute “possono essere derogate, modificate o abrogate solo per dichiarazione espressa da successive leggi della Repubblica”. Ma l’art. 8 del D.lgs. 152/2006 non ha apportato deroghe espresse alle norme che qualificano come perentorie le tempistiche oggetto delle procedure di VIA e PUA, né tantomeno le ha abrogate”.

Quanto al favor per la diffusione delle fonti rinnovabili, il Tribunale ha sottolineato che la perentorietà dei termini per la conclusione del procedimento di VIA è una regola che deve valere a maggior ragione in relazione ai progetti finalizzati all’installazione di impianti fotovoltaici e agrivoltaici, che sono considerati interventi di pubblica utilità nonché indifferibili e urgenti, in base a quanto previsto dall’articolo 12 del decreto legislativo n. 387 del 2003, trattandosi di impianti volti al perseguimento dello sviluppo sostenibile e della transizione ecologica. In tal senso, evidenzia il Collegio, depone anche il Regolamento UE 2022/2577.
In conclusione, la pronuncia del TAR Puglia chiarisce in modo netto la natura perentoria dei termini che scandiscono il procedimento di Valutazione di impatto ambientale, affermando che il loro inutile decorso comporta il definitivo consumo del potere provvedimentale dell’Amministrazione competente. La decisione si inserisce in un orientamento volto a garantire certezza dei tempi procedimentali e tutela dell’affidamento degli operatori economici, valorizzando al contempo il favor riconosciuto dall’ordinamento nazionale ed europeo allo sviluppo delle fonti energetiche rinnovabili. In tale prospettiva, il rispetto delle tempistiche procedimentali assume un ruolo essenziale per l’effettiva realizzazione degli obiettivi di transizione ecologica e di sviluppo sostenibile perseguiti dal legislatore.

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