La Corte costituzionale sulla legittimità della Legge regionale sarda in materia di aree idonee
Corte costituzionale, sentenza n. 184 del 16 dicembre 2025
In data 16 dicembre 2025 è stata depositata la sentenza n. 184/2025, con cui la Corte costituzionale si è pronunciata sulla legittimità della legge della Regione Sardegna n. 20/2024, recante “Misure urgenti per l’individuazione di aree e superfici idonee e non idonee all’installazione e promozione di impianti a fonti di energia rinnovabile (FER) e per la semplificazione dei procedimenti autorizzativi”.
La pronuncia prende le mosse dal ricorso promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri lo scorso 3 febbraio, con cui si lamentava che alcune disposizioni della legge regionale, eccedendo dalle competenze statutarie e ponendosi in contrasto con la normativa interna e sovranazionale in materia energetica e paesaggistica, si sarebbero poste in contrasto con gli articoli 3, 41 e 117, primo comma, secondo comma, lettera m) e s), e terzo comma, della Costituzione.
Fra le diverse questioni sollevate, veniva censurata l’illegittimità costituzionale:
i) dell’introduzione, all’articolo 1, comma 5, di un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come “non idonee”, esteso anche agli impianti per i quali, alla data di entrata in vigore della legge, risultasse ancora pendente il procedimento autorizzativo o di valutazione;
ii) della previsione, contenuta nel medesimo comma, dell’impossibilità di dar corso a istanze di autorizzazione presentate anteriormente all’entrata in vigore della legge ma con essa incompatibili, nonché della conseguente perdita di efficacia di tutti i titoli abilitativi già rilasciati aventi ad oggetto impianti ricadenti nelle aree non idonee;
iii) dell’introduzione, all’articolo 1, comma 7, di un criterio di «non idoneità», destinato a prevalere nel caso di progetti ricadenti in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee;
iv) dell’individuazione, all’articolo 1, comma 9, do aree ritenute non idonee alla realizzazione di impianti off-shore;
v) dell’introduzione di misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili in aree non idonee, di cui all’articolo 3.
Con la sentenza in commento, la Corte costituzionale – in conformità con altre precedenti pronunce – ha parzialmente accolto il ricorso, dichiarando l’illegittimità costituzionale di alcune previsioni della legge regionale impugnata.
In primo luogo, la Corte, richiamando la sentenza n. 134/2025, ha affermato che la qualifica di non idoneità di un’area non può tradursi in un aprioristico divieto di installazione degli impianti FER, il quale “costituisce […] una diretta violazione dei principi di decarbonizzazione e di massima diffusione dell’energia prodotta da fonti rinnovabili, espressi dalla più volte richiamata direttiva 2023/2413/UE e, pertanto, si pone in contrasto con l’art. 117, primo comma, Cost., e con gli artt. 3 e 4, lettera e), dello statuto speciale.
In secondo luogo, è stato evidenziato che le previsioni di una legge regionale non possono automaticamente travolgere tutti gli atti autorizzativi rilasciati prima della sua entrata in vigore, senza che ciò sia adeguatamente motivato sotto il piano tecnico/scientifico, in quanto una simile previsione si pone in contrasto con i principi “del legittimo affidamento, della certezza del diritto e della libertà di iniziativa economica”.
La Corte ha inoltre precisato che – a differenza di quanto previsto nella legge impugnata – quando un progetto ricade in parte nelle aree idonee e in parte nelle aree non idonee, non può automaticamente prevalere la non idoneità.
In casi simili, la decisione in merito alla realizzazione degli impianti “va assunta all’esito del singolo procedimento di autorizzazione concernente lo specifico progetto di impianto. In quella sede, pertanto, dovranno tenersi in debita considerazione le esigenze di massima tutela del paesaggio e delle aree naturalistiche protette che giustifichino il procedimento autorizzatorio non semplificato”.
Infine, la Corte ha censurato l’autonoma individuazione di aree idonee per l’installazione di impianti FER off-shore, in quanto ciò rientra nella “competenza del Ministro delle infrastrutture e trasporti, mediante l’approvazione dei piani di gestione dello spazio marittimo”, nonché l’introduzione di autonome misure di semplificazione e accelerazione per la promozione di impianti FER in aree non idonee.
In particolare, nella sentenza in commento si legge che
“la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l’autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti statali di protezione ambientale, i quali dettano una disciplina uniforme, valevole su tutto il territorio nazionale, nel cui ambito deve essere annoverata l’autorizzazione paesaggistica” (in tal senso depongono anche le sentenze nn. 248/2022, 160 e 74 del 2021, 189/2016, 238/2013, 235/2011, 101/2010, 232/2008).
In conclusione, la sentenza della Corte costituzionale si inserisce nel solco di una giurisprudenza ormai consolidata volta a delimitare con chiarezza l’ambito di intervento del legislatore regionale in materia di fonti di energia rinnovabile, riaffermando il necessario equilibrio tra tutela del paesaggio, competenze costituzionalmente riservate allo Stato e obiettivi di decarbonizzazione imposti dall’ordinamento europeo.
Ne emerge un quadro nel quale le Regioni sono chiamate a esercitare le proprie competenze in modo coordinato e non derogatorio rispetto alla disciplina uniforme di tutela ambientale, affinché la promozione delle energie rinnovabili possa avvenire in modo coerente con gli obiettivi della transizione energetica e nel rispetto dei vincoli costituzionali e sovranazionali, e in un’ottica di leale collaborazione istituzionale.



