La Corte Costituzionale sul procedimento autorizzatorio per impianti off-shore

Corte costituzionale, sentenza n. 13 del 16 febbraio 2026
26/02/2026

In data 16 febbraio 2026 la Corte Costituzionale si è pronunciata in merito alla questione di legittimità costituzionale proposta dalla Regione Siciliana sulle disposizioni relative al procedimento per l’autorizzazione unica di impianti di maggior dimensione di cui al D.Lgs. n. 190/2024, facendo chiarezza sul ruolo riservato alle Regioni in tali procedure.

Il giudizio, in particolare, riguarda la legittimità costituzionale dell’art. 9, commi 1, 2 e 13 del D.Lgs. n. 190/2024, recante “Disciplina dei regimi amministrativi per la produzione di energia da fonti rinnovabili”, e si incentra su una asserita carenza di partecipazione imposta dalle norme, in spregio alla competenza legislativa concorrente in materia di “valorizzazione dei beni culturali e ambientali” e “produzione, trasporto e distribuzione nazionale dell’energia” di cui all’art. 117 Cost., nonché dei principi di sussidiarietà e legale collaborazione di cui rispettivamente agli articoli 118 e 120 della Costituzione.

Stando alla ricostruzione prospettata dalla ricorrente, le disposizioni censurate, da un lato, escluderebbero “qualsiasi competenza, intervento o partecipazione della Regione Siciliana nel procedimento autorizzatorio e di valutazione d’impatto ambientale per gli impianti off-shore”, dall’altro, in merito agli impianti siti sulla terraferma, affiderebbero “ogni competenza amministrativa sull’autorizzazione unica e sulla valutazione d’impatto ambientale allo Stato, limitandosi a prevedere l’intesa con la regione interessata prima del rilascio del titolo”. In particolare, quanto agli impianti on-shore, la partecipazione della Regione sarebbe comunque circoscritta ad un intervento a valle dell’attività amministrativa, estromettendo la Regione dall’esercizio di potestà valutativa e di amministrazione attiva sul merito del progetto.

Ebbene, la Corte chiarisce preliminarmente che le questioni di legittimità costituzionale relative agli impianti off-shore vadano dichiarate inammissibili, in ragione delle modifiche intervenute nelle more del giudizio sul comma 13 dell’art. 9 ad opera del d.l. n. 19/2025, stante l’impossibilità di trasferire la questione di legittimità costituzionale sulla norma per come novellata.

Quanto, invece, al procedimento autorizzatorio previsto per impianti sulla terraferma, la Corte rileva alcune carenze nelle prospettazioni della ricorrente, la quale non avrebbe chiarito in cosa si sostanzierebbe la mancanza di partecipazione lamentata. Segnatamente, la Regione avrebbe omesso di specificare perché non potrebbe essere destinataria della documentazione del progetto o invitata alla conferenza di servizi chiamata a deliberare su di esso. Tale omissione, impedendo di comprendere il meccanismo attraverso cui si realizzerebbero le lesioni lamentate, determina dunque l’inammissibilità di tutte le questioni proposte.

Con la pronuncia in esame, la Corte ha, quindi, fornito importanti indicazioni a livello metodologico, chiarendo come la proposizione di censure non sorrette da adeguata motivazione – specie se di rilievo costituzionale – non possa che risolversi nella declaratoria di inammissibilità delle stesse. È richiesto, infatti, che

l’atto introduttivo dei giudizi in via principale contenga un’adeguata motivazione, ponendo a carico della parte ricorrente non soltanto l’onere di individuare le disposizioni impugnate e i parametri costituzionali dei quali denuncia la violazione, ma anche quello di suffragare le ragioni del dedotto contrasto con argomentazioni chiare, complete e sufficientemente articolate, ritenendo per converso insufficiente una motivazione meramente assertiva (da ultimo, sentenza n. 126 del 2025) e che non chiarisca «il meccanismo attraverso cui si realizza il preteso vulnus lamentato» (da ultimo, sentenza n. 103 del 2024)”

Ti può interessare anche: