Il Consiglio di Stato sull’adozione di atti di alta amministrazione nell’ambito della VIA
Consiglio di Stato, sentenza n. 1986 dell’11 marzo 2026
In data 11 marzo 2026, il Consiglio di Stato si è pronunciato in merito alla natura degli atti adottati dalla Presidenza del Consiglio dei ministri nell’ambito dei procedimenti di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) e sull’importanza che, anche in relazione a tali determinazioni, riveste il termine per la conclusione del procedimento amministrativo.
Il caso in esame origina dal silenzio serbato dalla Presidenza del Consiglio dei ministri a fronte di una richiesta di decisione relativa ad un’istanza di VIA, secondo quanto previsto dall’art. 5, comma 2, lett. c-bis) della l. n. 400/1988.
In particolare, il meccanismo in questione prevede che il Presidente, intervenendo nel procedimento, adotti un particolare tipo di deliberazione che consenta di superare i pareri contrastanti assunti da parte delle amministrazioni coinvolte.
Nel caso di specie, la Società titolare del progetto lamentava l’inerzia dell’amministrazione che, pure a seguito di diversi solleciti, ritardava l’adozione della deliberazione richiesta, affermando, tra l’altro, che la natura altamente discrezionale della stessa escludesse l’applicabilità dei criteri stabiliti per i procedimenti amministrativi, soprattutto con riguardo alle “tempistiche di svolgimento e conclusione degli stessi”.
Ebbene, in sede di appello avverso la declaratoria di inammissibilità del ricorso di primo grado proposto dalla Società titolare del progetto, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente riconfermato la ricostruzione della disciplina prospettata da quest’ultima e, per l’effetto, fissato in 120 giorni il termine per la conclusione del procedimento.
In particolare, il Collegio ha in primo luogo chiarito che la natura di atto di alta amministrazione attribuita alla deliberazione del Consiglio dei Ministri non consente di sottrarla alle logiche proprie dei procedimenti amministrativi.
A ben vedere, infatti, pur trattandosi di atti che si pongono al massimo livello dell’organizzazione e dell’attività funzionale dei pubblici poteri, e che, in quanto tali, richiedono l’esercizio di un’ampia discrezionalità, questi restano finalizzati alla cura di interessi pubblici, senza alcuna deroga alla configurabilità di un obbligo di provvedere.
Tale conclusione risulta peraltro avvalorata dal contesto normativo di riferimento.
E, infatti, i suddetti criteri risultano invero ancor più pregnanti nell’ambito dei procedimenti volti alla realizzazione di impianti per le energie rinnovabili, notoriamente ispirati alla semplificazione e razionalizzazione.
In conclusione, con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha chiarito che la deliberazione del Consiglio dei ministri, pur qualificabile quale atto di alta amministrazione, resta in ogni caso un atto amministrativo finalizzato alla cura di un pubblico interesse. E, proprio in virtù di tale natura, in uno con in rilievo che in questo contesto assume il principio di massima diffusione delle energie rinnovabili, il tempo in cui concludere il procedimento non può in alcun modo essere relegato a criterio marginale e rinunciabile.



