30/03/2026

In data 16 febbraio 2026, il TAR Lombardia si è pronunciato in merito all’importanza che la motivazione assume ai fini della legittimità dei provvedimenti adottati dall’amministrazione, ribadendo poi come la “non idoneità” dell’area di installazione non sia di per sé sufficiente a radicare un giudizio negativo in merito alla realizzabilità o meno di un determinato impianto.

Il giudizio prende le mosse dall’impugnazione di un diniego di autorizzazione paesaggistica relativo ad un impianto fotovoltaico a terra collocato in un’area soggetta a tutela ai sensi dell’art. 142, comma 1, lettera f), D.Lgs. n. 42/2004. In particolare, la Società titolare del progetto lamentava l’assenza di una motivazione precisa e idonea a giustificare l’incompatibilità dell’opera con il contesto di riferimento.

L’amministrazione procedente aveva respinto l’istanza ritenendo l’intervento avrebbe compromesso “irrimediabilmente la qualità paesaggistica dei luoghi, caratterizzati da ampi spazi agricoli nonché da un’elevazione in quota a sua volta visibile da altri punti panoramici più alti presenti nei comuni limitrofi”. Sul punto, si rileva che, ai sensi della normativa regionale esistente, gli impianti con le caratteristiche di quello in esame, caratterizzati da volumi considerevoli, sono da considerarsi realizzabili “con criticità” e, in quanto tali, collocabili solo in determinate zone dell’area tutelata.

Ebbene, nel rigettare il ricorso proposto dalla Società avverso la suddetta determinazione, il TAR Lombardia ha offerto importanti spunti in merito alla valutazione di congruità della motivazione del diniego.

In primo luogo, il Giudice ha chiarito come la collocazione peculiare dell’impianto, da inserirsi in un contesto paesaggisticamente tutelato, pur non consentendo di escluderne in assoluto la installabilità, comporti tuttavia una sorta di “penalizzazione”.

In pratica, fermo il fatto che gli impianti in questione non siano di per sé incompatibili con le zone oggetto di tutela, la normativa di riferimento, in presenza di determinate circostanze, impone all’amministrazione procedente “uno stringente onere di controllo sul ‘turbamento estetico’ del paesaggio che la loro collocazione può comportare”.

Sulla scorta di tale impostazione, il TAR ha dunque ritenuto non apodittica la motivazione fornita dall’amministrazione in merito alla disarmonia paesaggistica indotta dall’impatto estetico della nuova opera sul contesto di riferimento, in quanto sostanziale applicazione della disciplina di riferimento.

In sostanza, la sentenza in esame, pur facendo salvo il provvedimento impugnato, ritenendo la motivazione adottata dall’amministrazione sufficiente a sostenerlo, apre ancora una volta a riflessioni circa il carattere determinante del bilanciamento tra interessi contrapposti al momento di valutare l’opportunità della realizzazione di un impianto fotovoltaico.

A ben vedere, infatti, il solo fatto che l’impianto dovesse essere realizzato su di un’area definita come “non idonea” non è stato sufficiente di per sé ad escluderne la realizzazione, essendo richiesto, a tal fine, “l’esame in concreto della proposta del privato e del suo impatto sull’assetto percettivo e panoramico dei luoghi”.

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