27/04/2026

Con la circolare n. 8 del 16 marzo 2026, l’Agenzia delle dogane e dei monopoli ha fornito i primi chiarimenti sulle principali disposizioni attuative dell’accisa sul gas naturale introdotte dal Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 29 dicembre 2025, emanato in attuazione della riforma recata dal d.lgs. 43/2025.

Il provvedimento si inserisce nel più ampio processo di revisione della disciplina contenuta nel Testo Unico Accise (d.lgs. 504/1995) e riguarda, in particolare, gli artt. 26, 26-bis, 26-ter e 26-quater dello stesso, delineando così un riassetto complessivo della materia, volto a rendere più organico e coerente il sistema di applicazione dell’accisa.

Come chiarito dalla stessa Agenzia, il decreto ministeriale non interviene sui presupposti oggettivi e soggettivi dell’imposizione (art. 2, commi 3, 5 e 6 del D.M.), ma si limita a completare il quadro normativo, concentrandosi soprattutto sul piano operativo e definendo con maggiore precisione gli adempimenti posti a carico dei soggetti del settore.

Sotto il profilo oggettivo, la circolare evidenzia la necessità che nella denuncia di attività sia indicata una sede legale, che costituisca l’effettivo centro di direzione dell’impresa (il c.d. “centro degli affari”) e che sia dotata di requisiti tecnico-operativi adeguati, tali da consentire anche ai funzionari dell’Agenzia l’accesso necessario per lo svolgimento dei controlli. Sotto il profilo soggettivo, vengono invece in rilievo i requisiti di affidabilità fiscale del legale rappresentante e la legittimazione amministrativa del venditore all’esercizio dell’attività di vendita, la cui eventuale carenza può determinare il diniego dell’autorizzazione fiscale ai fini accise.

Strettamente connessa a tale profilo è la disciplina della cauzione (art. 3, commi 3 a 5, del DM), che la circolare ricostruisce in termini rigidi. Il relativo importo non può, infatti, essere inferiore al 15% dell’imposta annua dovuta, pena il diniego della citata autorizzazione.

Una volta ottenuta l’autorizzazione, i soggetti interessati devono monitorare costantemente l’entità della garanzia prestata affinché essa non sia inferiore alla media aritmetica dell’accisa dovuta nei tre mesi precedenti (art. 26-ter, comma 9, del TUA). Qualora si renda necessario un adeguamento, questo deve essere effettuato nei termini previsti e comunicato all’Ufficio competente entro dieci giorni. Qualora ciò non avvenga, si avrà revoca dell’autorizzazione, salvo il caso in cui l’aumento necessario sia inferiore al 10% della cauzione già prestata.

Il rafforzamento degli obblighi in capo agli operatori emerge con maggiore evidenza nella nuova disciplina dell’accertamento, della liquidazione e del versamento dell’accisa contenuta negli artt. 4, 5 e 6 del DM in attuazione dell’art. 26-ter del TUA.

Il decreto definisce in modo più puntuale i termini e le modalità di versamento dell’imposta, introduce l’obbligo di dichiarazioni semestrali dei quantitativi di gas naturale fatturati o consumati (distinti per ambito territoriale e destinazione d’uso) e regola le procedure relative ai versamenti insufficienti o eccedenti. Come evidenziato dalla Circolare, tali disposizioni segnano il passaggio da previsioni generali a un “sistema strutturato di dichiarazione e controllo”. Viene inoltre precisato che l’accisa è dovuta al momento dell’emissione delle fatture o delle bollette e che ciascuna rata corrisponde all’imposta calcolata sui quantitativi in esse indicati.

Nella medesima prospettiva si inseriscono anche le nuove regole sulle comunicazioni mensili dei venditori (art. 8 del DM). Se per i soggetti che svolgono attività di vettoriamento e distribuzione non si registrano innovazioni, per i venditori il decreto richiede che i dati siano distinti per ciascun ambito territoriale di fornitura e che venga esposto anche il dato relativo all’accisa mensilmente dovuta, in modo da consentire agli Uffici di monitorare l’adeguatezza della cauzione e di valutarne l’eventuale aggiornamento in relazione all’andamento del debito d’imposta.

La circolare si sofferma, inoltre, sui regimi agevolativi, sulle ipotesi di esclusione, riduzione o esenzione dall’accisa, nonché sull’applicazione dell’aliquota per usi non domestici e del criterio di tassazione per usi promiscui (artt. 13, 14, 15 e 18). Anche sotto questi profili, la disciplina prevede specifici obblighi informativi tanto a carico del venditore, nei confronti dell’Ufficio competente, quanto a carico del consumatore finale, che deve presentare la documentazione necessaria per beneficiare del trattamento tributario di favore.

Da ultimo, tra i chiarimenti di maggiore interesse pratico figura quello relativo al principio di continuità fiscale. In caso di variazione del fornitore, infatti, il nuovo soggetto deve essere tempestivamente informato dal consumatore, così da poter applicare correttamente il trattamento tributario del prodotto rifornito e garantire la continuità del regime fiscale.

L’Agenzia precisa, tuttavia, che tale principio può trovare applicazione, in costanza di erogazione e in assenza di modifiche negli usi del gas naturale, anche nelle ipotesi in cui muti il cliente finale e non il fornitore, oppure cambino entrambi i soggetti.

Nel complesso, la circolare n. 8/2026 conferma il ruolo centrale del D.M. 29 dicembre 2025 nel completamento della riforma dell’accisa sul gas naturale introdotta dal d.lgs. 43/2025.

Ne emerge un chiaro assetto organico, nel quale la puntualizzazione degli adempimenti, il nuovo sistema di dichiarazione e controllo e i chiarimenti sui regimi agevolativi e sulla continuità fiscale contribuiscono a definire un quadro applicativo più certo e coerente per gli operatori del settore.

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