Il Consiglio di Stato sul silenzio nell’ambito della Conferenza di servizi
Consiglio di Stato, sentenza n. 2855 del 9 aprile 2026
In data 9 aprile 2026, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi in materia di autorizzazione di impianti da fonti rinnovabili, fornendo rilevanti chiarimenti in ordine al funzionamento della Conferenza di servizi e all’operatività del meccanismo del silenzio-assenso tra amministrazioni.
Il giudizio origina dall’impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Sassari, sulla scorta del parere sfavorevole espresso dalla Regione Sardegna in sede di Conferenza di Servizi, aveva negato il rilascio dell’autorizzazione per la realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra di potenza pari a 4,9 MWp, senza peraltro considerare che il progetto ricadesse in area idonea ai sensi della disciplina ratione temporis applicabile (D. Lgs. n. 199/2021).
In sede di appello avverso la sentenza di annullamento del suddetto provvedimento, il Comune contestava il fatto che fossero stati ritenuti prevalenti i pareri favorevoli espressi da altre amministrazioni coinvolte nella Conferenza di Servizi.
In particolare, secondo il Giudice di prime cure, il Comune avrebbe errato nel ritenere che il silenzio serbato dalla Soprintendenza andasse qualificato quale “dissenso motivato” (trattandosi invero di un’ipotesi di silenzio assenso), con ciò considerando prevalente la posizione contraria assunta dalla Regione.
Sul punto, è bene premettere che, ai sensi degli artt. 14-ter e 14-quater della L. n. 241/1990, la determinazione conclusiva della Conferenza di servizi deve essere assunta dall’amministrazione procedente sulla base delle posizioni prevalenti espresse dalle amministrazioni partecipanti, con specifica indicazione delle ragioni che hanno condotto ad assumere la determinazione finale.
Ebbene, nel rigettare l’appello, il Consiglio di Stato ha sostanzialmente affermato la piena validità del meccanismo del silenzio-assenso nell’ambito delle Conferenze di servizi, partendo dalla ratio condivisa dai due istituti, quali strumenti di semplificazione procedimentale.
In entrambi i casi, infatti, il legislatore “ha cercato di raggiungere un delicato punto di equilibrio tra la tutela degli interessi sensibili e la, parimenti avvertita, esigenza di garantire una risposta (positiva o negativa) entro termini ragionevoli all’operatore economico, che, diversamente, rimarrebbe esposto al rischio dell’omissione burocratica”
In particolare, quanto al silenzio-assenso, il Collegio chiarisce che la relativa operatività non è limitabile in ragione della natura del procedimento preso in esame, imponendosi in via generalizzata per ogni forma di esercizio del pubblico potere, amministrativo o normativo, qualora il provvedimento finale presupponga una fase di co-decisione di competenza di altra Amministrazione (art. 17-bis, L. n. 241/1990).
È chiaro allora che, essendo le disposizioni di cui agli artt. 14-bis e 17-bis animate da un’analoga ragione giustificatrice, non è corretto escludere la validità del meccanismo del silenzio-assenso nell’ambito della Conferenza di servizi e, conseguentemente, considerare la mancanza di un’espressa presa di posizione della Soprintendenza alla stregua di un diniego.
La pronuncia in questione risulta quindi di particolare rilievo nella misura in cui il Consiglio di Stato, facendo emergere la ratio comune agli istituti in esame, riafferma la necessità che tutte le procedure che regolano la produzione di energia da fonti rinnovabili, volte a soddisfare interessi di rango primario, siano ispirate alla semplificazione e alla accelerazione.


