Il TAR Veneto su aree idonee e disponibilità del fondo

TAR Veneto, Venezia, sentenza n. 650 del 25 marzo 2026
27/04/2026

In data 25 marzo 2026, il TAR Veneto è tornato a pronunciarsi in merito al perimetro della competenza regionale in materia di individuazione delle c.d. aree idonee, riservandosi poi alcune riflessioni in merito al requisito della “disponibilità delle aree” destinate all’installazione di cui all’art.  6, comma 2, D.Lgs. n. 28/2011.

Il giudizio origina dall’impugnazione del provvedimento con cui il Comune di Selvazzano Dentro, nell’ambito di una Procedura Abilitativa Semplificata (PAS) volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra, ha disposto il “divieto di prosecuzione dell’attività e di rimozione degli eventuali effetti dannosi”.

Tale divieto veniva disposto in quanto:

  • da un lato, il Comune riteneva mancante un titolo certo e definitivo che attestasse la disponibilità delle aree, escludendo che i contratti preliminari aventi ad oggetto i lotti su cui si sarebbe installato l’impianto fossero idonei a tal fine;
  • dall’altro, l’inclusione delle aree in esame tra quelle c.d. idonee è preclusa dal fatto che queste rientrino tra le c.d. “aree agricole di pregio” (ossia “caratterizzate dalla presenza di attività agricole consolidate, dalla continuità e dall’estensione delle medesime, contraddistinte dalla presenza di paesaggi agrari identitari, di ecosistemi rurali e naturali complessi, anche con funzione di connessione ecologica”), ritenute dalla L.R. n. 17/2022 non idonee alla installazione di impianti FER.

La Legge regionale consente di eludere tale preclusione nel solo caso di realizzazione “da parte di imprenditori agricoli professionali (IAP) o coltivatori diretti o amministrazioni pubbliche, ai fini dell’autoconsumo o realizzati in regime di comunità energetiche composte da soggetti pubblici o privati o da entrambi”; tutti requisiti non dimostrati dalla Società nel caso di specie.

Ebbene, quanto alla disponibilità dell’area, il TAR chiarisce che la verifica circa la sussistenza di tale presupposto non vada condotta in astratto, bensì in concreto, valutando se i poteri di godimento assicurati siano tali da conferire tutte le facoltà di utilizzo del bene necessarie, nell’immediato, al conseguimento del titolo autorizzatorio e, successivamente, ad acquisire la piena disponibilità giuridica dell’area “in modo stabile, duraturo e comunque idoneo ad assicurare la realizzazione e la gestione dell’impianto”.

Circostanza sicuramente integrata nel caso dei contratti preliminari.

In secondo luogo, quanto all’idoneità dell’area, il TAR specifica che l’inclusione delle aree tra quelle “agricole di pregio” non consente di escludere si tratti comunque di area idonee, in quanto fattispecie che ricade nell’ambito di applicazione dell’art. 20, commi 1-bis e 8, lett. c-ter, n. 2, D.Lgs. n. 199/2021.

Come ricordato dal Giudice, infatti, le Regioni hanno facoltà di legiferare sulla materia dell’energia nel rispetto dei principi fondamentali che la regolano, la cui determinazione è riservata allo Stato. Ne consegue che

l’installazione degli impianti fotovoltaici (anche con moduli a terra) in aree considerate idonee ex lege deve considerarsi sempre consentita, senza che possano rilevare limitazioni o restrizioni imposte da normative regionali, previgenti o successive all’entrata in vigore della disciplina nazionale”.

Da qui, nello sforzo di individuare una lettura della disposizione conforme alla disciplina nazionale e ai principi cui questa si ispira, i criteri di cui all’art. 4 della L.R. n. 17/2022 saranno da ritenersi validi nei soli casi di aree agricole diverse da quelle qualificate dal Legislatore statale come “aree idonee di diritto”, con conseguente assentibilità dell’intervento in esame.

Ebbene, con la presente pronuncia il Giudice ha ribadito ancora una volta l’importanza che nel nostro ordinamento va attribuita alla produzione di energia da fonti rinnovabili; il che, nel caso di specie, si declina tanto nel senso di una interpretazione non meramente astratta, ma concreta del requisito della disponibilità dell’area, quanto nel senso dell’impossibilità, per le Regioni, di introdurre limitazioni alla loro realizzazione ulteriori rispetto a quelle previste a livello statale.

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