Il TAR Lazio sull’impatto cumulativo di impianti fotovoltaici
TAR Lazio, Roma, Sez. III, sentenza n. 8620 del 11 maggio 2026
In data 9 aprile 2026, il TAR Lazio si è pronunciato in merito al bilanciamento che si impone nell’ambito delle procedure preordinate alla realizzazione di impianti fotovoltaici, in particolare precisando come il principio di massima diffusione debba declinarsi in rapporto alle esigenze di tutela paesaggistica e ambientale qualora si riscontri un’ipotesi di impatto cumulativo di impianti.
Il giudizio origina dall’impugnazione del provvedimento con cui la Direzione Generale Valutazioni Ambientali del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MISE) ha espresso un giudizio positivo di compatibilità in relazione alla realizzazione di un impianto fotovoltaico della potenza nominale di 65,29 MWp.
In particolare, tale determinazione veniva impugnata dal Comune cui l’impianto era destinato per carenza della motivazione, con specifico riguardo al perché il MISE abbia ritenuto di discostarsi dal parere di senso contrario espresso dal Ministero della Cultura (MIC).
A ben vedere, infatti, se, da un lato, la posizione del MIC risultava corredata da un’attenta esposizione delle circostanze ostative all’accoglimento dell’istanza, ivi incluso il notevole impatto delle opere sul paesaggio, in un contesto in cui la presenza di numerosi impianti rischiava di saturare il territorio, stravolgendo completamente l’assetto percettivo tipico del paesaggio agricolo; dall’altro, il MISE si limitava ad ammetterne la realizzabilità in quanto, posta la natura obbligatoria ma non vincolante del parere MIC, l’area in cui si intendeva localizzare l’impianto risultava qualificabile come idonea perché non inclusa in quelle di cui alla lett. c-quater, art. 20, comma 8, D.Lgs. n. 199/2021.
Ebbene, nell’accogliere il ricorso il Giudice di prime cure ha rilevato preliminarmente il particolare rilievo che le valutazioni del Ministero della Cultura assumono nei procedimenti in esame, trattandosi di amministrazione competente ad esprimere sulla realizzazione del progetto un parere tecnico che, seppure non vincolante, concorre con il resto della documentazione allegata all’istanza a formare il materiale istruttorio sulla cui base la Commissione tecnica del MASE esprime il parere di propria competenza.
Ne consegue che l’eventuale posizione di segno opposto assunta dal Ministero non possa essere fondata sulla mera inclusione dell’area cui l’impianto è destinato tra le aree idonee, in quanto ciò non vale di per sé “ad escludere che le amministrazioni coinvolte negli specifici procedimenti amministrativi di valutazione delle istanze di autorizzazione alla realizzazione di impianti F. debbano sempre e comunque necessariamente apprezzare in concreto l’impatto dei progetti proposti sulle esigenze di tutela ambientale, paesaggistico-territoriale e dei beni culturali”.
Dunque, con la pronuncia in esame il Collegio ha chiarito che, ferma la particolare rilevanza che il principio di massima diffusione di impianti fotovoltaici assume nell’ambito in questione, il suo richiamo non possa fungere da “leva indiscriminata per la realizzazione senza vincoli di tali impianti”.
In altri termini, sono da escludere, nello specifico settore in esame, valutazioni aprioristiche, che portino all’indiscriminato accoglimento o, al contrario, all’indiscriminato accoglimento delle istanze di volta in volta presentate, essendo necessario, a tal fine, che tutte le esigenze in considerazione, in quanto “valori ordinamentali di pari rango”, siano opportunamente coniugate tra loro.


