Il TAR Sardegna sull’individuazione delle aree idonee alla luce della giurisprudenza costituzionale
TAR Sardegna, Cagliari, Sez. I, sentenza n. 745 del 4 maggio 2026
In data 4 maggio 2026 il TAR Sardegna è tornato a pronunciarsi sulla individuazione delle aree idonee ad ospitare impianti FER, offrendo una panoramica degli effetti che su tali procedure ha prodotto il recente orientamento delle Corte costituzionale.
Come noto, il Giudice delle leggi è intervenuto sulla normativa regionale sarda a più riprese. Dapprima, con la sentenza n. 28/2025, la quale ha in sostanza escluso la legittimità costituzionale di una normativa regionale che, seppure temporaneamente, vietava la realizzazione di impianti FER su determinati territori, con conseguente sospensione delle procedure in corso (art. 3, L.R. n. 5/2024); poi con la sentenza n. 184/2025, che ha dichiarato incostituzionale la L.R. n. 20/2024 nella parte in cui introduceva un divieto assoluto di realizzazione degli impianti ricadenti nelle aree qualificate come non idonee.
Il caso in esame prende le mosse dall’impugnazione del dinego opposto dalla Regione a un’istanza per il rilascio del Provvedimento Ambientale Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un impianto fotovoltaico in area industriale tra i Comuni di San Gavino Monreale, Gonnosfanadiga e Guspini.
Il relativo procedimento, inizialmente sospeso per effetto della L.R. n. 5/2024, culminava infine nella dichiarazione di improcedibilità e conseguente archiviazione della richiesta della Società titolare del progetto, destinato ad essere realizzato in aree indicate come non idonee dalla successiva legge di dicembre.
Ebbene, nell’accogliere le doglianze della ricorrente il Collegio ha rimarcato la portata dei recenti interventi della Corte costituzionale, i quali hanno in sostanza ribadito come, anche a livello regionale, la prospettiva da adoperare nell’ambito delle procedure volte alla realizzazione di impianti FER debba in ogni caso conformarsi ai principi ispiratori della materia. A ben vedere, infatti, mal si concilia con una disciplina nazionale orientata alla più ampia promozione delle fonti di produzione di energia rinnovabile, una legislazione regionale immotivatamente preclusiva.
In particolare, pur essendo riconosciuto alle Regioni il potere di individuare con legge le c.d. aree non idonee, viene precisato che “l’inidoneità non può mai equivalere a un divieto assoluto e aprioristico” (Corte Cost., sent. n. 184/2025), così scongiurando il rischio che le esigenze di promozione delle energie rinnovabili, anche nell’interesse delle future generazioni, recedano ingiustificatamente in assenza di evidenti e prioritarie necessità di tutela degli ecosistemi e della biodiversità.
In conclusione, con la pronuncia in esame, il TAR dà conto dell’importanza che l’equilibrio tra tutela del territorio e sviluppo delle energie rinnovabili riveste anche nell’ottica prettamente pratica di garantire l’armonizzazione tra disciplina regionale e obiettivi nazionali di transizione energetica. È bene, infatti, che, a qualsiasi livello, l’individuazione delle aree idonee non si traduca in divieti assoluti e generalizzati, in ossequio al principio di massima diffusione degli impianti FER.


