1. Con la risoluzione 1 del 24 marzo 2026, l’ADM – Direzione Accise ha affrontato taluni dubbi interpretativi circa il campo applicativo dell’art. 1 co. 937 della l. n. 205/2017, che ha introdotto un regime IVA speciale nel settore dei carburanti, in risposta a fenomeni fraudolenti sistematici che coinvolgevano soggetti operanti nella distribuzione di benzina e gasolio per autotrazione, stoccati presso depositi di imprese terze.
La norma subordina, infatti, l’immissione in consumo da deposito fiscale (ex art. 23 del D.Lgs. n. 504/1995, TUA) di benzina o gasolio destinati ad essere utilizzati come carburanti per motori all’assolvimento anticipato dell’IVA da parte del committente, senza possibilità di compensazione e con obbligo di indicare gli estremi del pagamento F24 nell’e-DAS. Il successivo decreto attuativo del 13 febbraio 2018 del MEF ha ulteriormente precisato la sfera applicativa di tale disposizione, meglio specificando la destinazione d’uso “per autotrazione” e richiamando, a titolo meramente ricognitivo, i codici NC allora vigenti: 2710 1245, 2710 1249, 2710 1943 e 2710 2011.
A partire dal 1° gennaio 2025, il Regolamento UE n. 2024/2522 ha soppresso il codice NC 2710 1943, tradizionalmente associato al gasolio per autotrazione, sostituendolo con due nuovi codici: NC 2710 1942: gasolio di origine prevalentemente rinnovabile (HVO – Hydrotreated Vegetable Oil) e NC 2710 1944: gasolio di matrice fossile.
La sostituzione ha generato dubbi operativi presso depositari autorizzati e depositanti, i quali hanno chiesto chiarimenti circa la perdurante applicabilità del regime del comma 937 alla luce della nuova articolazione codicistica.
2. In tale contesto, l’ADM ha chiarito che il citato regime dell’IVA con versamento anticipato non è ancorato ai codici NC in quanto tali — i quali hanno natura meramente ricognitiva nel decreto del 2018 — bensì alla ratio originaria della norma: contrastare le frodi IVA nel comparto dei carburanti destinati all’autotrazione, assoggettati all’aliquota di accisa ordinaria prevista dall’Allegato I al TUA. Ne consegue che il regime rimane applicabile a:
| Prodotto | Codice CPA | Codice NC | CADD |
| Gasolio fossile | E430 | 2710 1944 | — |
| HVO (accisa normale) | E430 | 2710 1942 | S182 |
| HVO (accisa ridotta, All. IX Dir. UE 2018/2001) | E430 | 2710 1942 | S187 |
L’ADM ha altresì specificato che il regime speciale in questione non si applica quando le esigenze di tutela dell’interesse fiscale sono già soddisfatte dalle prescrizioni proprie dei regimi agevolativi e dalla modifica irreversibile (es. denaturazione) impressa al prodotto destinato a determinati impieghi. Pure nelle descritte fattispecie, pertanto,
“sono le singole modalità di fruizione degli impieghi agevolati dei carburanti previste dalle norme in materia di accise che giustificano, a monte, di esonerarle dal regime dell’IVA di cui all’art. 1, comma 937, della legge n. 205/2017; i codici addizionali assolvono, a valle, a soli compiti di pronta identificazione di certe caratteristiche possedute dai prodotti o delle destinazioni d’uso attribuite”.
Rimangono pertanto assoggettati al regime IVA ordinario: benzina e gasolio impiegati per la navigazione marittima (punto 3, Tabella A, TUA) ai sensi del D.M. n. 225/2015; gasolio ad aliquota ridotta per lavori agricoli (punto 5, Tabella A, TUA) ai sensi del D.M. n. 454/2001; le corrispondenti tipologie di HVO, per effetto dell’estensione delle agevolazioni disposta dall’art. 3-quinquies, comma 2, D.L. n. 57/2023. Le combinazioni di codici che ricadono nel regime IVA ordinario includono, tra le altre: E440 NC 2710 1944 CADD S135/S137, E440 NC 2710 2011 CADD S135/S137, E440 NC 2710 1942 CADD S182/S187 (quando impiegati negli usi di cui ai punti 3 e 5 della citata Tabella A, TUA).
3. A seguito di tale posizione, dunque, i depositari autorizzati e i depositanti dovranno avere cura di: aggiornare le proprie anagrafiche alle nuove combinazioni CPA–NC–CADD; verificare puntualmente la destinazione d’uso di ciascuna partita di prodotto al momento dell’immissione in consumo, senza basare la qualificazione IVA sulla sola presenza di un CADD ([1]); presidiare il “bivio” tra autotrazione (IVA anticipata, indicazione pagamento in e-DAS) e impieghi diversi o agevolati (IVA ordinaria) e coordinare le funzioni fiscale/IVA e accise nelle procedure di estrazione, data la trasversalità delle implicazioni.
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[1] Trattasi del codice addizionale istituito dall’Agenzia delle dogane e dei monopoli per i soli fini di vigilanza fiscale di stretta competenza che serve ad identificare talune caratteristiche del prodotto che conseguono alla destinazione ad un particolare impiego agevolato o all’applicazione di una aliquota di accisa dedicata (normale o ridotta).


