24/09/2025

La riforma delle accise non si limita a ritoccare il Testo Unico delle Accise (d’ora innanzi, breviter, “TUA”), ma inaugura un vero cambio di prospettiva: dall’imposizione rigida a un modello che riconosce e premia gli operatori economici capaci di garantire affidabilità e trasparenza. Infatti, con il decreto legislativo del 28 marzo 2025, n. 43, l’ordinamento si arricchisce di una figura del tutto nuova, il Soggetto Obbligato Accreditato (“SOAC”), cui l’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli (anche “ADM”) dedica ampio spazio nella circolare n. 13/2025. È la prima vera attuazione della logica di “compliance collaborativa” in materia di accise.

La stessa Agenzia chiarisce che il decreto “ha introdotto modifiche sostanziali a talune norme del decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504 (TUA)” e che, tra queste, l’istituto del SOAC costituisce l’unica misura già operativa prima della scadenza del 1° gennaio 2026. Le altre disposizioni, dunque, troveranno applicazione soltanto a partire dal 1° gennaio 2026, mentre il nuovo sistema di qualificazione di soggetto obbligato accreditato (SOAC) è destinato a incidere fin da subito.

Il SOAC non è un’etichetta formale, ma una qualifica riservata a una cerchia ristretta di operatori. Si tratta, spiega la circolare, di una qualifica “avente carattere esclusivo quanto ad ambito soggettivo di applicazione e settori di attività d’intervento”. Possono accedervi solo gli esercenti di deposito fiscale, i venditori di gas naturale o energia elettrica e le società registrate che operano in settori ricompresi nel Titolo I e II del TUA. “Ne restano escluse altre tipologie di soggetti obbligati d’accisa”.

L’ammissione non è scontata. L’Agenzia sottolinea che “la riscontrata carenza dei requisiti preliminari determina la manifesta inammissibilità […] dell’istanza prodotta”. Per essere considerati candidati, occorre dimostrare almeno cinque anni di attività continuativa, assenza di procedimenti penali e di condanne anche non definitive per le fattispecie più gravi, non essere sottoposti a procedure di insolvenza e, per le società, non aver subito sanzioni ai sensi del D.lgs. 231/2001 (requisito che scatterà dal 2028). In sostanza, si tratta di una selezione che taglia fuori sin dall’inizio gli operatori privi dei necessari requisiti di affidabilità giuridica ed economico – finanziaria.

Superata questa prima soglia, si apre l’istruttoria vera e propria, da concludere entro 120 giorni. Qui l’amministrazione valuta il grado di affidabilità con un approccio tecnico -discrezionale basato su cinque indicatori: “conformità alle prescrizioni fiscali”, “professionalità”, “organizzazione aziendale”, “solvibilità finanziaria” e “filiera di approvvigionamento”. È un’analisi che guarda non solo ai bilanci e alle strutture, ma anche alla qualità dei rapporti commerciali e alla correttezza fiscale di clienti e fornitori.

L’esito dell’istruttoria si traduce in un livello di affidabilità – Base, Medio o Avanzato – da cui dipendono i vantaggi concessi. Questi vanno dall’“esonero, parziale od integrale, cauzionale” fino a “specifiche semplificazioni operative e contabili”. Tra le novità più rilevanti spicca la possibilità di chiedere l’esonero dalla cauzione per il ritiro dei contrassegni fiscali da applicare sui recipienti contenenti prodotti alcolici, misura che riduce notevolmente i costi da sostenere.

L’accreditamento non è però una patente illimitata. La qualifica “ha un’efficacia temporale di quattro anni”, durante i quali ADM mantiene un’“azione di continuo monitoraggio”. Se i requisiti vengono meno, il livello può essere ridotto o la qualifica revocata, con conseguente obbligo di ricostituire la garanzia “entro quindici giorni (revoca) o entro trenta giorni (riforma)”.

Il SOAC, inoltre, sostituisce in modo organico il vecchio regime degli esoneri cauzionali, che la circolare definisce incompatibile con il nuovo sistema: “per esigenze di coordinamento dell’attuale regime degli esoneri cauzionali con il subentrante sistema di qualificazione di soggetto obbligato accreditato (SOAC)” non è più prevista la possibilità di riconoscere vantaggi paralleli agli operatori di “notoria solvibilità”. Fino all’emanazione del decreto ministeriale attuativo continueranno ad applicarsi gli esoneri vigenti, ma con una finestra transitoria attentamente regolata: i provvedimenti in essere resteranno validi fino a 60 giorni dopo l’entrata in vigore del decreto, e, se entro quel termine verrà presentata la domanda di accreditamento, la copertura si estenderà per l’intera durata dell’istruttoria più ulteriori 60 giorni.

La circolare sottolinea quindi che il SOAC rappresenta un nuovo modo di intendere il rapporto tra impresa e amministrazione. Non più solo obblighi e adempimenti, ma un sistema di fiducia condizionata e verificata nel tempo, che apre la strada a semplificazioni significative e a un alleggerimento dei costi di gestione. In questo senso, il riconoscimento della qualifica diventa un marchio di affidabilità fiscale e gestionale, utile non solo nei rapporti con l’Agenzia ma anche nel mercato.

L’istituto come sintetizza il documento, difatti, nasce dall’esigenza di attribuire “maggiori semplificazioni agli operatori economici che maggiormente improntano i propri comportamenti a correttezza e trasparenza”, inaugurando un percorso che segna l’evoluzione della disciplina delle accise verso un modello di maggiore collaborazione e responsabilizzazione.

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