19/06/2026

Con l’ordinanza n. 271/2026, depositata il 17 giugno 2026, la seconda sezione della Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Bologna ha disposto il rinvio pregiudiziale alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea in ordine alla compatibilità unionale del contributo contro il caro bollette introdotto dall’art. 37 del d.l. 21/2022.

Nonostante i precedenti avalli della Corte Costituzionale (sentenze n. 111/2024 e n. 180/2025), i giudici di merito hanno rilevato che la Consulta avesse giudicato la norma solo con “lenti nazionali” legate all’emergenza, lasciando del tutto aperti i profili di incompatibilità del prelievo con il diritto eurounitario.

Le questioni poste all’attenzione dei giudici lussemburghesi dalla corte territoriale sono quattro.

1. La compatibilità del prelievo con il Regolamento (UE) n. 2022/1854.

Nel primo quesito, la Corte bolognese segnala che il Regolamento (UE) 2022/1854 delinea una cornice precisa per i prelievi di solidarietà, soprattutto quando essi gravano su società che operano nel settore delle  energie rinnovabili. L’assoggettamento ad imposizione di un incremento differenziale del saldo tra operazioni attive e passive rilevanti ai fini IVA, a prescindere dai costi effettivi di produzione e dagli utili reali, non è in linea con tale quadro normativo europeo, rischiando peraltro di compromettere gli investimenti nella transizione energetica.

2. Il paradosso delle rinnovabili e la transizione verde.

Nel secondo quesito, la Corte segnala che sottoporre chi produce energia verde allo stesso regime fiscale di chi estrae idrocarburi viola frontalmente l’art. 194 TFUE (in materia di politica energetica UE) e il principio di leale cooperazione (art. 4 TUE). L’Europa impone di incentivare e proteggere gli investimenti nella decarbonizzazione, ma falcidiare i ricavi delle rinnovabili tramite un prelievo di tal fatta compromette i “segnali di investimento”, ponendosi in aperto contrasto con gli obiettivi comunitari.

3. Il rischio di aiuti di Stato mascherati.

La Corte nutre un ulteriore dubbio di incompatibilità comunitaria del prelievo, legato alla selettività della misura. Il contributo colpisce solo determinate categorie di operatori energetici, escludendone altre che si trovavano in situazioni analoghe di mercato, concedendo così a questi ultimi un vantaggio selettivo indiretto suscettibile di alterare la concorrenza. Se la CGUE ravviserà la natura di aiuto di Stato ai sensi degli artt. 107 e 108 TFUE, la totale mancanza di una previa notifica alla Commissione Europea, di per sé, renderà la norma italiana in contrasto con i diritto unionale.

4. La violazione dei diritti proprietari.

In ultimo, il giudice remittente invoca l’articolo 17 della Carta di Nizza, che ammette restrizioni al diritto di proprietà solo se giustificate da un interesse generale e, soprattutto, se rispettano il principio di proporzionalità. La norma nazionale, tuttavia, ha configurato un prelievo che ha inciso in modo drammatico sul patrimonio netto aziendale di alcune società, gravando peraltro anche su soggetti in perdita. Un prelievo che non si ancora alla reale ricchezza prodotta, ma che aggredisce la consistenza patrimoniale stessa dell’impresa, potrebbe così tradursi in una surrettizia “espropriazione”, in contrasto con la richiamata tutela proprietaria di cui all’art. 17 della Carta di Nizza. Il tema era già stato esaminato sub artt. 3, 42 e 53 Cost. dalla Corte Costituzionale nelle richiamate n. 111/2024 e 180/2025, ma la Consulta aveva ritenuto di non investire della questione i giudici unionali.

Dopo la rimessione alla Corte di Giustizia del secondo contributo straordinario introdotto sulle imprese energetiche (i.e. il contributo di solidarietà di cui all’art. 1, commi 115 e ss, della l. n. 197/2022, già commentato in altro contributo), ancora una volta le corti domestiche invocano l’intervento dei giudici di Lussemburgo in materia di tassazione congiunturale e straordinaria dei mercati dell’energia, ricordando che lo stato di necessità finanziaria interno ai singoli stati membri non può giustificare violazioni dei diritti sanciti dall’ordinamento superiore dell’Unione Europea.

 

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