27/05/2026

1. – La Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha fissato per il 9 giugno 2026, dinnanzi alla Grande Sezione, l’udienza di discussione relativa alla questione di compatibilità del contributo di solidarietà italiano (introdotto con la l. n. 197/2022) con il Regolamento UE n. 1854/2022, che sarà trattata congiuntamente alle questioni di validità del medesimo Regolamento prospettate dalla High Court irlandese e dalla Corte Costituzionale belga (cfr. calendario giudiziario della Corte di Giustizia).

2. – Il giudizio italiano, rubricato nel registro europeo come causa C-153/25 (Acea Produzione e a.), trae origine dall’ordinanza di rimessione n. 21/2025 (rettificata dalla successiva ordinanza n. 61/2025) della Corte Costituzionale, emessa nel corso dello scrutinio aperto dal TAR Lazio e dalle Corti di Giustizia Tributarie di primo grado di Messina e di Trieste (si rinvia al precedente contributo su questo sito). Sono parti del giudizio numerosi operatori di mercato attivi nella produzione da fonti rinnovabili, nella rivendita di energia elettrica e gas e nella distribuzione dei prodotti petroliferi.

Nel quesito pregiudiziale, la Consulta chiede alla Corte di Giustizia se:

«gli articoli 1, 2 e 14 del regolamento (UE) 2022/1854 del Consiglio del 6 ottobre 2022 relativo a un intervento di emergenza per far fronte ai prezzi elevati dell’energia1 , letti anche alla luce dei pertinenti considerando (in particolare, numeri da 6 a 12, 14, 15, 40, 41, 45, 46, 50, 51 e 63), ostino all’adozione di una misura nazionale equivalente al contributo di solidarietà quale quella prevista dall’articolo 1, commi da 115 a 119, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (bilancio di previsione dello Stato per l’anno 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025), nella parte in cui la misura medesima viene imposta anche ai produttori e rivenditori di energia elettrica, nonché ai distributori, rivenditori di prodotti petroliferi, ai rivenditori di gas metano e gas naturale, e a coloro che importano energia elettrica, gas naturale, gas metano o prodotti petroliferi o che introducono nel territorio dello Stato detti beni provenienti da altri Stati dell’Unione europea, ove costoro abbiano percepito extraprofitti congiunturali nell’anno 2022».

La Consulta dubita della conformità della normativa nazionale con il Regolamento(UE) 2022/1854 (nel seguito, solo “il Regolamento”) in relazione alla sua esorbitanza rispetto alla cornice unionale: nell’ordinanza di rimessione, la Corte Costituzionale ha infatti rilevato come il Regolamento circoscrivesse il contributo di solidarietà alle sole imprese operanti nei settori del petrolio greggio, del gas naturale, del carbone e della raffinazione (attività estrattive o di trasformazione fossile), mentre la norma italiana ha esteso la platea dei soggetti passivi a tutti gli operatori del mercato energetico, ricomprendendovi anche i produttori di energia elettrica da fonti rinnovabili, i rivenditori di energia elettric e gas e i distributori di prodotti petroliferi.

3. – Le questioni italiane non saranno le uniche poste all’attenzione della Corte di Giustizia all’udienza del 9 giugno 2026. Come infatti attesta lo stesso calendario giudiziario della Corte di Giustizia, nella medesima data i giudici di Lussemburgo procederanno alla trattazione congiunta, insieme alla causa italiana, delle cause promosse:

Le due menzionate cause investono la Corte non solo della corretta interpretazione del Regolamento ma, più a monte, della sua validità in relazione alla base giuridica su cui esso è fondato, cioè l’articolo 122, paragrafo 1, del TFUE.

In dettaglio, l’art. 122 TFUE attribuisce al Consiglio dell’Unione Europea il potere di deliberare, su proposta della Commissione e in uno spirito di solidarietà tra Stati membri, “misure adeguate alla situazione economica, in particolare qualora sorgano gravi difficoltà nell’approvvigionamento di determinati prodotti, segnatamente nel settore dell’energia“. Tale base giuridica emergenziale consente al Consiglio  di adottare atti normativi a maggioranza qualificata, escludendo il Parlamento europeo dal procedimento di approvazione.

Secondo i giudici remittenti irlandese e belga, l’articolo 122 TFUE è una norma concepita per la gestione delle crisi e delle emergenze, tant’è che essa prevede una procedura speciale in cui il Consiglio dell’UE delibera su proposta della Commissione, senza il coinvolgimento preventivo del Parlamento Europeo. Le misure adottate con il Regolamento, invece, non sarebbero finalizzate ad affrontare la carenza fisica di approvvigionamento di gas o elettricità, bensì a regolare le conseguenze economiche della crisi e, in particolare, il suo impatto sui prezzi del mercato energetico. Da tale premessa, i remittenti si pongono il dubbio che il Regolamento esondi dallo scopo puramente emergenziale dell’articolo 122 TFUE e che l’utilizzo di questa base giuridica abbia rappresentato un espediente per eludere la procedura legislativa ordinaria, alterando l’equilibrio istituzionale e violando il principio democratico dell’Unione.

Un ulteriore dubbio in ordine all’utilizzo dell’art. 122 come base giuridica emerge dalla natura delle previsioni introdotte dal Regolamento che sono, in larga parte, di natura tributaria. Secondo i trattati unionali, le misure europee di armonizzazione delle legislazioni fiscali devono essere fondate sull’art. 113 o sull’art. 115 TFUE, basi giuridiche che impongono non solo il coinvolgimento del Parlamento, ma soprattutto il voto unanime del Consiglio. L’art. 122 consente invece una deliberazione a maggioranza qualificata, con la conseguenza che un suo utilizzo improprio comporta anche un aggiramento del potere di veto dei singoli Stati Membri in materia fiscale.

4. – Entrambe le questioni, attinenti alla validità e all’interpretazione del Regolamento, saranno congiuntamente trattate dalla Corte di Giustizia, riunita in Grande Sezione, all’udienza del 9 giugno 2026. Si ricorda infatti che, ai sensi dell’art. 267 del TFUE, lett. b), la Corte di Giustizia è competente a pronunciarsi, in via pregiudiziale «sulla validità e l’interpretazione degli atti compiuti dalle istituzioni, dagli organi o dagli organismi dell’Unione».

Le complesse determinazioni assunte a seguito dell’udienza impatteranno, in tutta l’Unione Europea, sugli interventi domestici introdotti dagli Stati Membri in recepimento del Regolamento (già esaminati i due precedenti contributi su questo sito, reperibili qui e qui), con ripercussioni certamente significative, ove si consideri che alcuni Paesi hanno introdotto norme di recepimento diretto del Regolamento, mentre altri – come l’Italia – hanno introdotto misure equivalenti, analoghe ma non perfettamente coincidenti con quelle delineate dal Regolamento stesso.

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