La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Roma, sempre più convinta dei profili di illegittimità costituzionale relativi agli effetti espropriativi generati dal Contributo introdotto dall’art. 37 del d.l. n. 21/2022, ha rimesso nuovamente tali questioni alla Consulta con la recentissima ordinanza n. 1542/2025, depositata il 20 maggio 2025 (vedi, CGTI Roma Ordinanza n. 1542-2025), aggiungendo però una questione del tutto nuova che riguarda anche contribuenti non interessati dagli effetti espropriativi.
La pronuncia fa seguito alla precedente ordinanza di rimessione n. 377/2025, emessa da una diversa sezione della stessa CGT di Roma ed avente ad oggetto le medesime questioni di costituzionalità derivanti dagli effetti manifestamente confiscatori che il Contributo è potenzialmente in grado di produrre, oltre all’irrazionalità del metodo di commisurazione del Contributo per le Società in fase di start up. La recente pronuncia denota, dunque, l’assoluto convincimento dei giudici di Roma in merito alla fondatezza di tali criticità costituzionali.
La nuova ed ulteriore questione di costituzionalità riguarda le operazioni attive delle stabili organizzazioni estere “attratte” nelle LIPE della casa madre italiana; LIPE che, invece, ordinariamente non recepiscono le correlative operazioni passive.
La CGT ipotizza il possibile contrasto tra gli artt. 3 e 53 Cost. e la disciplina istitutiva del Contributo nella misura in cui quest’ultima non consente di escludere tali operazioni da imposizione per effetto dell’art. 192 bis della Direttiva n. 112/06/CE e dell’art. 54 del Regolamento n. 282/2011, stante l’impossibilità di prospettare una interpretazione costituzionalmente orientata del terzo comma dell’art. 37, d.l. n. 21/2022.