Il TAR Calabria su aree idonee e usi civici
TAR Calabria, Catanzaro, Sez. I, Sentenza n. 1062 del 5 giugno 2026
In data 5 giugno 2026 il TAR Calabria si è pronunciato in merito ai limiti all’installazione di impianti FER su aree interessate da usi civici e, in particolare, sul se, in virtù di tale destinazione, queste debbano automaticamente ritenersi inidonee ad ospitare gli interventi.
Il caso in esame prende le mosse dall’impugnazione del dinego opposto dal Dipartimento ambiente, paesaggio e qualità urbana a un’istanza per il rilascio del Provvedimento Autorizzatorio Unico Regionale (PAUR) per la realizzazione di un Parco Eolico e relative opere di connessione.
In particolare, l’amministrazione annoverava tra le ragioni ostative al rilascio della PAUR il mancato accertamento della presenza di usi civici sulla zona interessata dall’intervento; circostanza che, per contro, la Società titolare del progetto non riteneva determinante dal momento che questa aveva invero formulato apposita domanda di accertamento ai Comuni interessati, senza che però questi vi provvedessero tempestivamente.
Anzi, proprio in ragione di tale inerzia, la ricorrente evidenziava di aver anche richiesto espressamente la sospensione della procedura ai sensi dell’art. 27-bis, co. 5, Codice ambiente, ritenuto tuttavia non applicabile al caso di specie. A dire dell’Amministrazione, infatti, la sospensione potrebbe essere disposta solo prima dell’avvio della conferenza di servizi, che in questo caso risultava invece già avviata.
Ebbene, nell’accogliere le ragioni della Società, il Giudice ha in generale chiarito che, a prescindere dalla effettiva sussistenza o meno di usi civici, il D.Lgs. n. 199/2021, recante disposizioni in materia di energia da fonti rinnovabili, non introduce alcuna assoluta inidoneità delle zone gravate da usi civici all’installazione di impianti FER, né tantomeno esclude un’eventuale mutazione della destinazione d’uso di queste aree.
Come chiarito anche dalla Corte costituzionale con sent. n. 103 del 7 giugno 2024, “la mancata inclusione delle aree gravate da usi civici tra quelle idonee non comporta la loro assoluta inidoneità all’installazione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili, che rimane assoggettata al procedimento autorizzatorio ordinario di cui all’art. 12, comma 3, del D.Lgs. n. 387 del 2003, né tantomeno comporta il divieto di mutarne la destinazione in conformità al regime degli usi civici”.
Dopodiché, in relazione al caso di specie, il TAR ha precisato che l’art. 27-bis, recante la disciplina del PAUR, inserisce effettivamente nella scansione temporale del procedimento autorizzatorio anche una fase istruttoria che precede quella che si svolge in sede di conferenza di servizi, specificamente dedicata ad eventuali integrazioni, con anche la possibilità di richiedere la sospensione dei termini per la presentazione di documentazione ulteriore.
Tuttavia, ciò non consente di escludere che la sospensione venga disposta anche nel corso della conferenza di servizi. Per quanto, infatti, i termini della procedura siano perentori, tale perentorietà comporta essenzialmente conseguenze disciplinari per il ritardo nell’adozione del provvedimento e un potere sostitutivo in caso di inerzia, senza però incidere sulla validità ed efficacia del provvedimento che sia intervenuto tardivamente.
Pertanto, deve “ritenersi ammissibile che, ove sussistano obiettive ragioni giustificative, il procedimento volto al rilascio del PAUR possa essere sospeso, a tutela degli interessi della parte istante”; il che, come afferma il Giudice, avviene senz’altro nel caso in cui il ritardo nel deposito delle integrazioni documentali non sia dipeso dall’inerzia dell’interessato ma dall’amministrazione, che non ha svolto tempestivamente gli accertamenti richiesti in ordine alla sussistenza degli usi civici.
Ebbene, la pronuncia in esame, oltre ad offrire un’ulteriore occasione per tornare sul tema della idoneità delle aree all’installazione di impianti FER, dà atto di come il corretto svolgimento dei procedimenti autorizzativi non dipenda esclusivamente dal corretto e solerte adempimento degli oneri gravanti sulle Società proponenti, ma richieda anche il puntuale assolvimento dei compiti istruttori posti in capo alle Amministrazioni coinvolte. Da qui, l’esigenza di un’effettiva collaborazione procedimentale e di una gestione dell’iter autorizzativo che non faccia ricadere sul privato le conseguenze di ritardi o inerzie imputabili all’Amministrazione.


