Il TAR Emilia-Romagna sulla definizione di “stabilimento”
TAR Emilia-Romagna, Parma, Sez. I, Sentenza n. 269 del 22 maggio 2026
Con sentenza n. 269 del 22 maggio 2026, il TAR Emilia-Romagna ha affrontato nuovamente il tema della individuazione delle c.d. aree idonee alla realizzazione di impianti FER, con specifico riferimento a casi in cui tale qualificazione dipenda dalla presenza, nei pressi della zona interessata, di un impianto o stabilimento industriale.
Il giudizio origina dall’impugnazione del provvedimento con cui la Dirigente del Servizio Autorizzazioni dell’Agenzia Regionale per la Prevenzione, l’Ambiente e l’Energia dell’Emilia-Romagna (ARPAE), ha dichiarato l’improcedibilità di un’istanza di Autorizzazione Unica volta alla realizzazione di un impianto fotovoltaico a terra da collocarsi in area classificata agricola e in prossimità di un altro impianto fotovoltaico, escludendo che la zona prescelta possa essere considerata idonea ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c) ter, punto 2, D.Lgs. n. 199/2021, e, dunque, ricadente in “aree classificate agricole racchiuse in un perimetro i cui punti non distino più di 500 metri da impianti industriali o stabilimenti”.
La determinazione in esame si fonda sulla ritenuta non assimilabilità dell’impianto fotovoltaico limitrofo ad un impianto o stabilimento industriale.
In particolare, afferma l’Amministrazione, lo stabilimento rappresenta per definizione “il complesso unitario e stabile, che si configura come un complessivo ciclo produttivo, sottoposto al potere decisionale di un unico gestore, in cui sono presenti uno o più impianti o sono effettuate una o più attività che producono emissioni” (art. 268, comma 1, lettera h), del D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152); circostanze non riscontrabili nel caso di specie, essendo gli impianti considerati privi di emissioni inquinanti derivanti dalle attività ivi svolte.
In tal senso, il provvedimento si rifà al Parere in merito alla non configurabilità degli impianti fotovoltaici come impianti industriali o stabilimenti rilasciato dal Settore Governo e Qualità del Territorio della Regione Emilia-Romagna, secondo cui gli impianti fotovoltaici non possono essere intesi quali impianti e/o stabilimenti industriali come definiti dall’art. 268, comma 1, lettera h), D.Lgs. n. 152 del 2006, essendo privi delle caratteristiche emissive ivi stabilite.
Ebbene, a seguito di un’attenta disamina della normativa e degli orientamenti giurisprudenziali in materia, il Giudice di prime cure non ha potuto che aderire alle ragioni dell’ARPAE.
In disparte la lettera dell’art. 268 cit., comunque inequivocabile nel ricondurre all’endiadi “impianto industriale” e “stabilimento” un complesso stabile di beni mobili e immobili approntati per lo svolgimento di un’attività economica produttiva di emissioni, è evidente che la ragion d’essere di una simile impostazione risiede proprio nella vicinanza a un’attività potenzialmente inquinante, tale da giustificare il consumo di suolo agricolo per la realizzazione di un impianto fotovoltaico.
Ne consegue che, un impianto fotovoltaico, il quale per sua natura non produce emissioni in atmosfera, resta inesorabilmente escluso da tale qualificazione; d’altro canto, diversamente,
“si finirebbe per rimuovere qualunque ostacolo alla realizzazione di impianti fotovoltaici in area agricola, giacché ogni impianto consentirebbe di realizzarne uno nuovo entro i 500 m. di distanza, il nuovo impianto uno ulteriore e così via in una sorta di effetto domino senza fine, a discapito dell’interesse pubblico alla limitazione del consumo di suolo agricolo” (TAR Emilia, Romagna, Bologna, sent. n. 762/2026).
In conclusione, la pronuncia in commento conferma come la qualificazione delle aree idonee richieda un’interpretazione rigorosa e coerente con la ratio delle disposizioni di settore, evitando letture estensive suscettibili di alterare gli equilibri perseguiti dal legislatore. Se è vero che l’ordinamento manifesta un generale favor per la diffusione degli impianti FER, è altrettanto vero che tale obiettivo deve essere perseguito nel rispetto del quadro normativo vigente, il quale opera già in astratto il necessario bilanciamento tra gli interessi pubblici coinvolti. Spetta poi all’Amministrazione verificare e declinare tale equilibrio nel caso concreto, attraverso una corretta applicazione delle norme di riferimento.


