28/09/2026

Con la sentenza n. 6297 del 4 agosto 2026, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul rapporto tra il favor legislativo per la produzione di energia da fonti rinnovabili e la tutela dei valori paesaggistici, chiarendo che la natura di interesse pubblico prevalente riconosciuta alla produzione di energia rinnovabile non determina un’automatica recessione dell’interesse alla conservazione del paesaggio. La pronuncia si sofferma, in particolare, sull’obbligo dell’Amministrazione di operare un concreto bilanciamento tra i diversi interessi coinvolti, e sui limiti entro i quali tale valutazione può essere sindacata dal giudice amministrativo.

La vicenda trae origine dal rigetto di un’istanza di autorizzazione all’installazione di 3.550 pannelli fotovoltaici sulle coperture di un complesso produttivo situato nel Comune di Polpenazze del Garda (BS), in un’area sottoposta a vincolo paesaggistico.

In particolare, in sede id preavviso di rigetto, la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio rilevava che l’estensione dell’impianto avrebbe compromesso, per consistenza e caratteristiche, la percezione panoramica del territorio tutelato. Al contempo, l’Amministrazione manifestava la disponibilità a valutare una diversa opzione progettuale, fondata sull’impiego di pannelli privi di cornice, non riflettenti e caratterizzati da cromie più simili a quelle tradizionalmente presenti nel contesto territoriale; soluzione ritenuta non praticabile dalla Società istante, con conseguente rigetto da parte della Soprintendenza.

Con ricorso in appello avverso la sentenza di primo grado che confermava la correttezza dell’operato dell’Amministrazione, la Società sosteneva tra l’altro che il TAR non avesse adeguatamente considerato il profondo mutamento del quadro normativo e giurisprudenziale in materia di fonti rinnovabili, e il carattere di interesse pubblico prevalente ormai riconosciuto alla relativa produzione energetica.

Nel respingere l’appello, il Consiglio di Stato, pur riconoscendo il progressivo favor manifestato sia a livello europeo che nazionale nei confronti delle fonti rinnovabili e, dunque, il ruolo cruciale che queste rivestono nel perseguimento degli obiettivi di decarbonizzazione, precisa come questo non determini di per sé un’automatica prevalenza dell’interesse energetico su quello paesaggistico.

Il rapporto tra i due interessi richiede, piuttosto, “un costante esercizio di bilanciamento” tra di essi, con conseguente intensificazione dell’onere motivazionale a carico dell’Amministrazione; il che tuttavia esclude una meccanica affermazione di “l’illegittimità di ogni provvedimento negativo adottato in presenza di vincoli paesaggistici”.

In quest’ottica, il sindacato del giudice deve quindi verificare che la comparazione abbia avuto luogo e che il relativo esito sia sostenuto da un’istruttoria completa e da una motivazione congrua e puntuale.

Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha ritenuto che il bilanciamento sia stato effettivamente svolto dalla Soprintendenza, risultando decisiva, in tal senso, la circostanza che quest’ultima non avesse opposto un divieto generalizzato all’utilizzo della tecnologia fotovoltaica, ma avesse individuato una diversa soluzione progettuale volta a conciliare la produzione energetica con la conservazione dei valori paesaggistici.

La pronuncia in esame conferma dunque che la pur indubbia centralità progressivamente assunta dal processo di transizione energetica non ha in ogni caso trasformato il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili in una regola di automatica prevalenza.

La regola resta quella del concreto contemperamento degli interessi: se, da un lato, la tutela del paesaggio non può tradursi in una preclusione aprioristica alla realizzazione degli impianti FER, dall’altro, la natura prioritaria della produzione di energia rinnovabile non sottrae le relative opere a una valutazione circa l’opportunità del loro inserimento in un contesto tutelato.

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