Il TAR Lazio sulla valutazione di compatibilità ambientale degli impianti agrivoltaici

TAR Lazio, Roma, Sez. III, sent. n. 14547 del 2 settembre 2026
28/09/2026

Con sentenza n. 14547 del 2 settembre 2026, il TAR Lazio si è pronunciato in merito alla peculiare configurazione degli impianti agrivoltaici, i quali, in ragione delle specifiche caratteristiche tecnologiche e impiantistiche che li connotano, non possono essere automaticamente assimilati ai tradizionali impianti fotovoltaici ai fini della valutazione di compatibilità ambientale.

A fronte di tali specificità, infatti, l’Amministrazione deve di volta in volta valutarne concretamente le caratteristiche, anche considerando le misure di mitigazione e miglioramento ecologico previste dal progetto, nell’ambito del necessario bilanciamento tra la tutela paesaggistico-ambientale e il principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

La pronuncia scaturisce dalla presentazione di un’istanza di valutazione di impatto ambientale volta alla realizzazione di un impianto agrivoltaico di potenza pari a circa 87,4 MWp nel Comune di Tarquinia (VT), in un’area in larga parte compresa nella Zona di Protezione Speciale “Comprensorio Tolfetano-Cerite-Manziate” (ZPS). Il progetto prevedeva l’installazione dei moduli su strutture semplicemente appoggiate al suolo, senza scavi, fondazioni in calcestruzzo o impermeabilizzazione, nonché una serie di misure di miglioramento ecologico e di tutela della biodiversità protetta dalla ZPS.

Nell’ambito del procedimento di VIA, la Regione Lazio, la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC e il Ministero della Cultura esprimevano valutazioni sfavorevoli, opponendo i possibili effetti dell’intervento sugli habitat e sulle specie tutelate dalla Zona di Protezione Speciale, nonché criticità connesse al consumo di suolo, alle dimensioni dell’opera e al suo impatto paesaggistico e cumulativo.

Il procedimento si concludeva con il giudizio negativo di compatibilità ambientale, adottato dal Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica di concerto con il Ministero della Cultura, impugnato dalla Società in ragione della assimilazione dell’impianto agrivoltaico a un tradizionale impianto fotovoltaico a terra, nonché dell’insufficiente considerazione delle peculiarità tecnologiche e delle misure di miglioramento ecologico previste dal progetto.

Nell’accogliere il ricorso, il Giudice di prime cure chiarisce che, per giurisprudenza costante, gli impianti agrivoltaici, combinando la produzione di energia elettrica con la continuità delle attività agricole mediante soluzioni tecnologiche volte a preservare la permeabilità e l’utilizzabilità del suolo, “non possono essere automaticamente assimilati agli impianti fotovoltaici tradizionali sotto il profilo del regime giuridico applicabile, imponendosi alle amministrazioni competenti di valutare la compatibilità ambientale e paesaggistica tenendo conto delle loro specifiche caratteristiche tecnologiche e impiantistiche, finalizzate ad evitare o ridurre significativamente il consumo di suolo”.

Una valutazione di compatibilità da effettuarsi, dunque, alla luce delle concrete caratteristiche del singolo intervento.

Da qui, l’onere di motivazione rafforzata che incombe sull’Amministrazione in caso di diniego, che dia conto “del bilanciamento tra l’interesse paesaggistico-ambientale e il principio di derivazione euro-unitaria di massima diffusione delle fonti rinnovabili, considerando le caratteristiche innovative e distintive dell’impianto rispetto ai fotovoltaici classici a terra”. Requisito mancante nel caso di specie, laddove dagli atti impugnati non risultava alcuna valutazione di aspetti specifici dell’intervento e delle relative capacità d’integrazione con il territorio.

Con la pronuncia in esame il TAR ha dunque confermato lo specifico rilievo che la motivazione assume nell’ambito di procedure preposte alla realizzazione di impianti fotovoltaici, riflesso del ruolo di primo piano affidato alle Amministrazioni coinvolte, chiamate a confrontarsi puntualmente con le caratteristiche tecnologiche del singolo impianto e con le misure di mitigazione proposte, nell’ambito del necessario bilanciamento tra tutela ambientale e paesaggistica e principio di massima diffusione delle fonti rinnovabili.

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