Il TAR Toscana, Firenze sui termini di legge per l’installazione di impianti agrivoltaici
TAR Toscana, Firenze, Sez. II, sent. n. 1745 del 2 settembre 2026
In data 2 settembre 2026, il TAR Toscana, Firenze si è pronunciato sulla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di impianti agrivoltaici.
La sentenza in commento trae origine dall’istanza presentata da una Società al Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica (MASE) per un progetto da 39 MWp, rientrante tra le opere del PNIEC e da realizzarsi nel grossetano.
A seguito di iniziali integrazioni progettuali, richieste dagli Enti interessati in conseguenza della consultazione pubblica e puntualmente soddisfatte dalla Società, il procedimento autorizzatorio si arenava nel silenzio serbato dalle Amministrazioni coinvolte: la Commissione Tecnica PNRR-PNIEC non aveva provveduto all’adozione del parere di competenza, il Ministero della Cultura non aveva reso il concerto previsto e il MASE, di conseguenza, non aveva adottato il provvedimento di VIA richiesto. A nulla valevano le plurime diffide ad adempiere presentate dalla Società, tramite le quali si sollecitavano i vari soggetti pubblici al completamento degli adempimenti istruttori di propria competenza.
Il MASE rispondeva solo con nota del 17 febbraio 2026, con la quale comunicava di aver già trasmesso agli organi competenti (Commissione PNRR-PNIEC e Ministero della Cultura) la documentazione necessaria per l’istruttoria e rinviava l’adozione del provvedimento finale al completamento della stessa, senza indicare tempistiche precise.
Seguiva il ricorso della Società avverso l’inerzia delle Amministrazioni, proposto dinanzi al TAR Toscana, Firenze. La ricorrente censurava, in particolare, la mancata adozione dello schema di provvedimento di VIA entro i termini perentori stabiliti dall’art. 25 co. 2-bis del D.Lgs. 152/2006 (c.d. Testo Unico Ambientale), nonché la violazione del successivo termine di trenta giorni previsto per il rilascio del provvedimento finale.
Nell’accogliere le doglianze della ricorrente, il Collegio ha in primo luogo evidenziato che dalla formulazione dell’articolo 25 del Testo Unico emerge una scansione precisa dei termini entro cui ciascuna Amministrazione coinvolta nel procedimento è chiamata a pronunciarsi, di talché “la loro inosservanza è idonea a integrare gli estremi dell’inerzia amministrativa e legittima il ricorrente a proporre l’azione avverso il silenzio”. A conferma di ciò, il Collegio ha evidenziato che proprio il richiamato articolo, al comma 7, dispone che “tutti i termini del procedimento di VIA si considerano perentori ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 2, commi da 9 a 9 quater e 2 bis della legge 7 agosto 1990 n. 241” (in tal senso, il TAR ha richiamato in particolare la sentenza n. 1292/2025 del TAR Sicilia, Palermo, e la sentenza n. 473/2025 del TAR Sicilia, Catania)
Svolte tali considerazioni preliminari, il TAR si è concentrato in particolare sul rapporto tra l’ordine di priorità nella trattazione delle istanze, disciplinato dall’art. 8 del Testo Unico Ambientale,
Sul punto, il Collegio si soffermava sulle modifiche introdotte dall’art. 1 co. 1 lett. a) nn. 1.1) e 1.2) del D.L. n. 153/2024 (convertito con modificazioni dalla L. n. 191/2024), che hanno delineato “una struttura degli ordini di priorità molto più articolata e puntuale” rispetto a quella previgente. In particolare, il nuovo art. 8 prevede un ordine gerarchico tra le diverse categorie di progetti e, per quelli attuativi del PNIEC, demanda a un decreto interministeriale l’individuazione delle tipologie prioritarie sulla base di criteri oggettivi. Nelle more dell’adozione del decreto, il comma 1-bis individua direttamente i progetti cui accordare precedenza, ricomprendendovi, tra gli altri, gli impianti fotovoltaici e agrivoltaici di potenza pari o superiore a 50 MW.
Tale più puntuale disciplina, tuttavia, non incide sulla perentorietà dei termini di conclusione del procedimento. Come chiarito dal TAR, infatti, la novella “non introduce alcuna deroga espressa alla perentorietà dei termini procedimentali sancita dall’art. 25” (richiamando TAR Toscana, Firenze, Sez. II, n. 882/2026), né consente di sospendere o dilatare i procedimenti relativi ai progetti non prioritari. I criteri di precedenza previsti dall’art. 8 conservano pertanto una funzione meramente organizzativa, e non possono assumere “portata derogatoria della disciplina legale del termine di conclusione del procedimento, né comportare forme di quiescenza o sospensione implicita delle istruttorie in pendenza di altri progetti più rilevanti” (sempre seguendo TAR Toscana, Firenze, Sez. II, n. 882/2026).
In conclusione, la pronuncia conferma la netta distinzione tra priorità nella trattazione delle istanze e termini per provvedere: la prima sì attiene all’organizzazione dell’attività amministrativa, ma non può tradursi nella sospensione sine die dei procedimenti non prioritari. Anche a seguito della riforma dell’art. 8 TUA, dunque, resta ferma la perentorietà dei termini stabiliti dall’art. 25, e il conseguente obbligo per le Amministrazioni di concludere il procedimento entro le tempistiche previste dalla legge.


