Il TAR Sicilia sul contraddittorio nell’iter autorizzativo per impianti alimentati da fonti rinnovabili
TAR Sicilia, Palermo, Sezione V, sentenza n. 792 del 9 aprile 2025
Lo scorso 9 aprile, il TAR Sicilia si è pronunciato sulle modalità di integrazione del contraddittorio procedimentale nell’ambito dell’iter autorizzativo per impianti alimentati da fonti rinnovabili, mettendo in risalto la perdurante esigenza che questo si compia nonostante il venir meno di strumenti istruttori precedentemente posti a presidio della sua realizzazione.
Il giudizio ha ad oggetto l’impugnazione della Determina Assessoriale con cui l’ARTA (Assessorato Regionale del Territorio e dell’Ambiente) ha reso provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale (VIA) negativo per la realizzazione di un impianto eolico da 30 MW.
In particolare, la ricorrente lamenta una grave violazione delle garanzie partecipative e del contraddittorio dovuta alla mancata emissione del Parere istruttorio intermedio obbligatorio e alla mancata convocazione della Conferenza di servizi, precludendo un opportuno confronto tra le amministrazioni coinvolte.
Si censura, inoltre, la mancata instaurazione del contraddittorio con la società stessa prima della formale adozione della determinazione impugnata.
Ebbene, di fronte a queste eccezioni, il Giudice di prime cure opera innanzitutto una ricognizione delle evoluzioni normative, specificando che in effetti né il Parere intermedio né la Conferenza di servizi istruttoria, sono contemplati dalla disciplina attuale.
Il legislatore, con il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13, ha infatti introdotto una netta separazione tra la fase di valutazione ambientale, affidata in via esclusiva all’ARTA, e la fase successiva di autorizzazione unica attribuita al Dipartimento dell’Energia.
Tale intervento, modificando la sequenza del procedimento, ha da un lato fatto confluire la Conferenza di servizi nella fase autorizzativa – dunque, successiva all’esito positivo della VIA- e dall’altro ha sostituito il Parere istruttorio intermedio con un parere conclusivo della Commissione Tecnica Specialistica, sulla base del quale l’ARTA provvede poi all’adozione delle determinazioni di propria spettanza.
Ciononostante, il TAR riconosce vi sia stata una effettiva violazione del contraddittorio, nella misura in cui non risulta che l’Amministrazione, dopo l’adozione del parere negativo della CTS e prima dell’emissione del provvedimento di VIA, abbia comunicato alla ricorrente le criticità ambientali ritenute ostative o che abbia concesso un termine per controdedurre o proporre modifiche progettuali.
Solo in un secondo momento – in sede di riesame – l’Amministrazione ha emesso un preavviso di rigetto, intervenuto però quando il provvedimento era ormai divenuto definitivo.
Ebbene, come chiarito dal TAR, le modifiche normative introdotte non hanno inciso sull’obbligo dell’Amministrazione di garantire un contraddittorio effettivo, in attuazione dell’art. 10-bis della L. 241/1990, il quale impone la preventiva comunicazione dei motivi ostativi all’accoglimento dell’istanza, assegnando un termine per presentare osservazioni, controdeduzioni o modifiche progettuali. Resta, dunque, inalterata questa garanzia sostanziale del diritto di difesa, la cui osservanza costituisce presupposto imprescindibile di legittimità del provvedimento finale.