27/06/2025

In data 12 maggio 2025, il Consiglio di Stato si è pronunciato sull’ipotesi di mancato rispetto del termine di inizio e di conclusione dei lavori di installazione di impianti fotovoltaici, con specifico riferimento agli effetti che tale inosservanza produce sulla validità del provvedimento autorizzativo precedentemente ottenuto.

Nel caso di specie, in particolare, il ritardo aveva condotto all’annullamento dell’Autorizzazione Unica originariamente rilasciata alla Società ricorrente per la realizzazione e l’esercizio di un impianto eolico.

La Società, infatti, veniva inizialmente autorizzata alla realizzazione dell’impianto, con contestuale definizione dei termini di inizio e fine dei lavori. In seguito venivano presentate due richieste di proroga dei suddetti termini – entrambe accolte – in cui si dava atto della non imputabilità del mancato inizio dei lavori all’istante.

Nelle more di un’ulteriore istanza di proroga, la Regione dichiarava la decadenza dell’Autorizzazione Unica per il mancato avvio e la mancata ultimazione dei lavori di costruzione dell’impianto entro il termine da ultimo assegnato, mostrando una certa contraddittorietà rispetto alle condotte precedenti.

In primo grado, il Tribunale rigettava il ricorso della Società, ritenendo che la mancata attivazione della stessa entro i termini non potesse condurre ad un esito diverso da quello in concreto verificatosi.

Avverso tale pronuncia la Società proponeva appello, lamentandone l’erroneità per mancata considerazione, da parte del Giudice di prime cure, della complessità della vicenda e della non imputabilità dell’effetto decadenziale alla Società. Diversamente, il Tar avrebbe quantomeno valutato la necessità di una previa comunicazione di avvio del procedimento.

Ebbene, nell’accogliere l’appello proposto, il Consiglio chiarisce che un provvedimento di decadenza non dovrebbe basarsi sul mero dato storico della scadenza dei termini dettati dalla ennesima proroga. Più correttamente, invece, l’Amministrazione dovrebbe valutare la rilevanza degli elementi giustificativi delle varie proroghe, e, nel caso di specie, anche quelli posti a base dell’istanza pendente.

Gli impianti in questione, infatti, sono caratterizzati da una notevole specificità rispetto al campo edilizio. Non a caso si realizza in materia una peculiare configurazione del rapporto tra il formale inizio dei lavori in generale e l’inizio dei lavori specificamente riservato alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, e i concetti di “avvio” ovvero di “inizio” dei lavori finiscono con l’essere equiparati al “concreto avvio della realizzazione dell’iniziativa”.

Dunque, con tale pronuncia il Consiglio di Stato promuove un approccio che, rigettando il formalismo del dato storico, valorizzi le circostanze del caso concreto, confermando il precedente orientamento giurisprudenziale secondo il quale “laddove sia previsto un termine che prenda a riferimento l’inizio dei lavori, lo stesso è da intendersi rispettato tutte le volte in cui vi sia stato l’avvio dell’iniziativa” (Consiglio di Stato n. 84 del 14 gennaio 2016).

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