Il Consiglio di Stato sull’installazione di impianti FER in zone agricole
Consiglio di Stato, Sez. II, sentenza n. 6725 del 29 luglio 2025
In data 29 luglio 2025, il Consiglio di Stato è tornato a pronunciarsi sul tema dei limiti alla realizzazione di impianti di fotovoltaici e, in particolare, sul divieto di installazione di impianti a terra in zone classificate come agricole.
Il caso di specie riguarda il provvedimento con cui il Comune di Udine si è espresso negativamente rispetto alla realizzazione di un impianto fotovoltaico in una zona agricola sita all’interno di un parco comunale, rilevando:
- l’asserita inidoneità dell’area di installazione, secondo quanto stabilito dall’art. 20, co. 1-bis, d.lgs. n. 199/2021;
- l’incompatibilità del progetto con gli artt. 8, 12, 18 delle NTA (norme tecniche di attuazione) del PRG (piano regolatore generale) del Comune di Udine, le quali vietano interventi di modificazione del suolo diversi da quelli espressamente consentiti, tra i quali non vi è riferimento agli impianti FER.
In sede di appello, il Consiglio di Stato definisce innanzitutto le modalità di coordinamento tra la disciplina dettata dall’art. 20, comma 8, per l’individuazione delle aree idonee e la novella di cui all’art. 20, comma 1-bis, introdotta dall’art. 5 del D.L. n. 63/2024, specificamente dedicata alla installazione di impianti con moduli collocati a terra in aree agricole.
Infatti, mentre il comma 8 include tra le aree definite idonee al collocamento degli impianti FER anche le aree – come quella in questione – “agricole, racchiuse in un perimetro i cui punti distino non più di 500 metri da zone a destinazione industriale, artigianale e commerciale” (art. 20, co.8, lett. c-ter, n. 1), queste non vengono incluse dal comma 1-bis tra le zone classificate agricole in cui è consentito ospitare gli impianti fotovoltaici con moduli collocati a terra.
In sostanza, trattasi di un’area non ricompresa nell’elenco di cui all’art. 20, comma 1-bis, e, come tale, non più idonea, a seguito del D.L. n. 63/2024, a ospitare impianti fotovoltaici a terra.
Sul punto, il Consiglio di Stato chiarisce però che, nel caso in esame, dovendo trovare applicazione la normativa vigente al momento dell’avvio della procedura – corrispondente a quello di presentazione della PAS -, debba considerarsi la disciplina precedente all’entrata in vigore del suddetto decreto.
È, infatti, la stessa normativa a prevedere che: «[l]‘articolo 20, comma 1-bis, primo periodo, del decreto legislativo 8 novembre 2021, n.199, introdotto dal comma 1 del presente articolo, non si applica ai progetti per i quali, alla data di entrata in vigore del presente decreto, sia stata avviata almeno una delle procedure amministrative, comprese quelle di valutazione ambientale, necessarie all’ottenimento dei titoli per la costruzione e l’esercizio degli impianti e delle relative opere connesse ovvero sia stato rilasciato almeno uno dei titoli medesimi».
L’area in questione va dunque ritenuta idonea alla realizzazione dell’impianto, ai sensi dell’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021.
Chiarita la disciplina applicabile, il Consiglio di Stato si sofferma sul tema della compatibilità urbanistica del progetto e ricorda che l’art. 20 comma 8 del d.lgs. 199/2021, consente, a talune condizioni, il superamento di eventuali previsioni urbanistiche locali che impediscono il collocamento degli impianti in ambito agricolo.
Tale deroga non permette di soprassedere a ogni regolamentazione urbanistica o edilizia locale delle zone agricole, ma opera solo in caso di disposizioni in materia di azzonamento, che si limitano a stabilire l’an dell’edificazione, annoverando gli usi consentiti del suolo in un determinato ambito territoriale, senza definire il quomodo della trasformazione del suolo.
Ebbene, a dire del Collegio, le norme tecniche di attuazione del piano regolatore richiamate dal Comune rientrerebbero nella categoria delle disposizioni di azzonamento, dunque idonee ad essere superate dall’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021.
In conclusione, con la presente pronuncia il Consiglio di Stato ribadisce ancora una volta il principio cui la disciplina che regola l’installazione di impianti FER deve ispirarsi, ossia la massima diffusione delle fonti di energia rinnovabile; il che si traduce, nell’ipotesi in esame, con l’impossibilità per il Comune di superare la valutazione di idoneità di cui all’art. 20, co. 8, d.lgs. 199/2021, con la creazione di zone urbanistiche sui generis.


