29/01/2026

In data 19 dicembre 2025 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il decreto legislativo n. 192/2025, con cui il legislatore è nuovamente intervenuto sulla disciplina delle accise, apportando un insieme di novità che, pur non determinando un radicale ripensamento dell’assetto impositivo vigente, incidono in modo rilevante su taluni profili applicativi del Testo unico delle accise (d.lgs. 26 ottobre 1995, n. 504).

In tale contesto, l’art. 17 del decreto si inserisce nel quadro della recente riforma in materia di accise e va letto in coordinamento sia con il d.lgs. 26 settembre 2024, n. 141, recante le disposizioni nazionali complementari al codice doganale dell’Unione e la revisione del sistema sanzionatorio in materia di accise, sia con il d.lgs. 28 marzo 2025, n. 43, concernente la revisione organica delle disposizioni in materia di accise.

Tra le principali novità, merita innanzitutto menzione l’estensione dell’ambito soggettivo dell’esonero dall’obbligo di prestazione della cauzione, che resta – in via ordinaria – pari al 10% dell’imposta gravante sulla quantità massima di prodotti che possono essere detenuti nel deposito fiscale. In particolare, con la modifica dell’art. 5, comma 3, lett. a), TUA, accanto alle amministrazioni dello Stato e agli enti pubblici, viene ora espressamente incluso anche l’organismo centrale di stoccaggio istituito dallo Stato ai sensi della direttiva (UE) 2009/119/CE, chiamato a garantire il mantenimento delle scorte nazionali di prodotti petroliferi. Tale intervento normativo appare coerente con la funzione pubblicistica assegnata a tale organismo e risponde all’esigenza di evitare oneri finanziari che risulterebbero incompatibili con il tipo di attività svolta, funzionalmente orientata alla tutela di un interesse generale.

Sotto il profilo contenutistico, il decreto impone una distinzione tra le modifiche afferenti al gas naturale e quelle relative all’energia elettrica.

Con riferimento al gas naturale, assumono particolare rilievo gli interventi sull’art. 26, comma 8, lett. b) e sull’art. 26-ter del TUA. La prima disposizione chiarisce che tra i soggetti obbligati al pagamento dell’accisa rientrano anche coloro che acquistano, per uso proprio, gas naturale confezionato in bombole o in altri recipienti da fornitori nazionali, ponendo in tal modo fine ad incertezze interpretative circa l’ambito soggettivo dell’obbligazione tributaria. La seconda disposizione, invece, introduce – su richiesta dell’interessato – la facoltà, per i gestori delle reti di gasdotti nazionali, di versare in un’unica soluzione ed entro il quarto mese del semestre di riferimento, tutte le rate di acconto mensili relative al medesimo semestre. Ciascuna rata resta parametrata all’accisa dovuta sui quantitativi di gas naturale consumati per uso proprio nel primo mese del semestre. Si tratta di una misura che, pur mantenendo invariato il carico impositivo, consente una gestione più efficiente dei flussi finanziari.

Peraltro, sempre in tema di gas naturale, il decreto recepisce la nuova distinzione tra “usi domestici” e “usi non domestici”, rendendo più sistematica la disciplina delle aliquote. Le aliquote vengono invero riorganizzate in un unico testo, nell’allegato I al TUA, senza modifiche sostanziali degli importi, ma con un evidente miglioramento in termini di chiarezza della normativa.

Sul versante dell’energia elettrica, il legislatore interviene sull’art. 52, comma 2, lett. c), TUA, precisando che la non assoggettabilità ad accisa dell’energia prodotta da gruppi elettrogeni alimentati da biomassa o da gas ottenuti dalla biomassa opera esclusivamente quando l’energia sia destinata al consumo per uso proprio. Il chiarimento normativo recepisce orientamenti già emersi nella prassi e nella giurisprudenza e circoscrive l’applicabilità dell’agevolazione alle sole ipotesi effettivamente coerenti con le finalità di promozione dell’autoconsumo e della produzione decentralizzata da fonti rinnovabili.

Nel complesso, l’art. 17 del d.lgs. n. 192/2025 si configura come un intervento ispirato ad una logica di riorganizzazione e chiarificazione della disciplina delle accise. Le scelte operate dal legislatore, infatti, tengono conto non solo delle esigenze degli operatori economici, ma anche delle funzioni pubbliche coinvolte. In un settore caratterizzato da un’alta complessità tecnica come quello delle accise, anche modifiche apparentemente marginali assumono un rilievo non trascurabile e richiedono una lettura attenta e sistematica da parte degli operatori e dei professionisti del settore.

Ti può interessare anche: