26/02/2026

È possibile mantenere il diritto alle tariffe incentivanti per la produzione di energia elettrica da impianti fotovoltaici anche in presenza del beneficio fiscale della “Tremonti ambiente”, di cui all’art. 6 della L. 388/2000. Tale possibilità, tuttavia, è subordinata a puntuali condizioni.

È questa la soluzione disegnata dall’art. 43 della L. 182/2025 (c.d. “legge Semplificazioni”) e resa operativa dal Gestore dei Servizi Energetici (GSE).

In data 16 gennaio 2026, il GSE ha pubblicato sul proprio sito la documentazione attuativa del predetto art. 43, approvando le modalità operative e la modulistica per la comunicazione della volontà di mantenere il diritto alle citate tariffe nonostante il pregresso utilizzo della “Tremonti ambiente”.

L’intervento si innesta in un contesto noto agli operatori del settore: con la comunicazione del 22 novembre 2017, infatti, il Gestore – sulla base di una lettura formalistica dei decreti istitutivi del terzo, quarto e quinto Conto Energia, che non includevano la detassazione per investimenti ambientali tra i benefici cumulabili – aveva negato la cumulabilità tra le agevolazioni relative alla produzione di energia da fonti fotovoltaiche e la Tremonti ambiente.

Giova ricordare che la Tremonti ambiente consentiva, ai fini delle imposte sui redditi, di escludere gli investimenti ambientali dalla formazione del reddito imponibili. E proprio l’utilizzo di tale agevolazione, in combinazione con le tariffe incentivanti, è stato negli anni oggetto di molteplici contenziosi tributari e amministrativi.

Con l’art. 43 della L. 182/2025, il legislatore interviene per sanare questa frattura, offrendo una via d’uscita che, pur non essendo “gratuita”, stabilizza il diritto agli incentivi secondo regole predeterminate e, soprattutto, con effetti immediati sui giudizi pendenti.

La procedura riguarda i soggetti che intendono proseguire nel godimento delle tariffe GSE per impianti del terzo, quarto e quinto Conto Energia e che, alla data del 18 dicembre 2025 (entrata in vigore della legge 182/2025), non si siano ancora avvalsi dell’opzione di cui all’art. 36, comma 2, d.l. 124/2019. L’accesso richiede la presentazione dell’istanza predisposta dal Gestore, da trasmettere via PEC entro il termine perentorio del 9 marzo 2026:

Il mantenimento delle tariffe incentivanti, infatti, è subordinato a due condizioni:

– l’accettazione espressa di una compensazione, a valere sugli incentivi, dell’importo corrispondente al vantaggio fiscale fruito – determinato applicando alla variazione in diminuzione l’aliquota vigente al tempo e certificato tramite attestazione asseverata da un professionista abilitato al visto di conformità, con dichiarazione di indipendenza e assenza di conflitti di interesse -;

– l’applicazione di una decurtazione del 5% delle tariffe per l’intero periodo di vigenza della convenzione.

In termini sostanziali, la “sanatoria” opera come meccanismo di riequilibrio economico, in quanto la permanenza dell’incentivo viene garantita, ma al prezzo di una restituzione del beneficio fiscale e di una riduzione del corrispettivo incentivante.

Il punto di maggiore interesse è, infine, l’effetto sul contenzioso. La normativa prevede che, qualora l’istanza sia presentata in pendenza di giudizi amministrativi o tributari, occorra depositarne copia in giudizio, così da consentire al giudice di disporre la sospensione del processo. La sospensione non coincide, però, con la chiusura automatica della lite, che verrà dichiarata estinta soltanto a seguito dell’attestazione del GSE dell’avvenuto perfezionamento della procedura, che presuppone – come anticipato – la completa compensazione, l’applicazione della decurtazione del 5% e il versamento dell’eventuale differenza tra l’importo complessivamente dovuto e compensabile, anche mediante rateizzazione.

Nel complesso, la misura introduce un percorso di regolarizzazione, che, seppur non risolva in astratto il tema della cumulabilità, consente, a condizioni predeterminate, la cumulabilità delle agevolazioni fiscali, affiancando alla domanda un effetto immediato sul piano processuale.

In questo panorama, il 9 marzo 2026 costituisce una scadenza dirimente: decorso tale termine, verrà meno la possibilità di beneficiare delle suddette tariffe incentivanti.

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